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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32396/2026

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la Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, con cui si deduce erroneaapplicazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiririchiesti dall'art. 640 cod. pen. e alla diversa qualificazione giuridica del fatto,prospettata alternativamente come mero inadempimento contrattuale dirilevanza civilistica ovvero come insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen.,reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto diappello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,la quale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha escluso sia l'ipotesi delmero inadempimento contrattuale sia quella dell'insolvenza fraudolenta,evidenziando come la condotta dell'imputato, consistita nella creazione di unartificioso affidamento circa la disponibilità e l'alienabilità del bene offerto invendita, nell'impiego di messaggistica telematica per rassicurare la personaoffesa e nella ricezione del prezzo senza mai eseguire la consegna, integrassepienamente gli estremi degli artifizi e raggiri richiesti dalla fattispecie di truffa;che, pertanto, i motivi in esame si risolvono in una mera riproposizione dellecensure già disattese in appello, senza un reale confronto critico con lamotivazione impugnata, e sollecitano una alternativa valutazione del compendioprobatorio e degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità;che il quarto e il quinto motivo, con cui si deducono rispettivamentel'insussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. e la sproporzione del trattamento sanzionatorio per violazione degli artt.133 e 133-bis cod. pen., non risultano devoluti alla cognizione del giudice diappello, il cui unico motivo di gravame, come si evince dalla stessa sentenzaimpugnata, ha riguardato esclusivamente la richiesta di assoluzione perinsussistenza del fatto; che, trattandosi di questioni introdotte per la prima voltacon il ricorso per cassazione, le relative censure sono inammissibili per violazionedel principio devolutivo, non potendo formare oggetto del giudizio di legittimitàdoglianze non tempestivamente sottoposte al giudice del gravame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, con cui si deduce erroneaapplicazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiririchiesti dall'art. 640 cod. pen. e alla diversa qualificazione giuridica del fatto,prospettata alternativamente come mero inadempimento contrattuale dirilevanza civilistica ovvero come insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen.,reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto diappello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,la quale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha escluso sia l'ipotesi delmero inadempimento contrattuale sia quella dell'insolvenza fraudolenta,evidenziando come la condotta dell'imputato, consistita nella creazione di unartificioso affidamento circa la disponibilità e l'alienabilità del bene offerto invendita, nell'impiego di messaggistica telematica per rassicurare la personaoffesa e nella ricezione del prezzo senza mai eseguire la consegna, integrassepienamente gli estremi degli artifizi e raggiri richiesti dalla fattispecie di truffa;che, pertanto, i motivi in esame si risolvono in una mera riproposizione dellecensure già disattese in appello, senza un reale confronto critico con lamotivazione impugnata, e sollecitano una alternativa valutazione del compendioprobatorio e degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità;che il quarto e il quinto motivo, con cui si deducono rispettivamentel'insussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. e la sproporzione del trattamento sanzionatorio per violazione degli artt.133 e 133-bis cod. pen., non risultano devoluti alla cognizione del giudice diappello, il cui unico motivo di gravame, come si evince dalla stessa sentenzaimpugnata, ha riguardato esclusivamente la richiesta di assoluzione perinsussistenza del fatto; che, trattandosi di questioni introdotte per la prima voltacon il ricorso per cassazione, le relative censure sono inammissibili per violazionedel principio devolutivo, non potendo formare oggetto del giudizio di legittimitàdoglianze non tempestivamente sottoposte al giudice del gravame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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