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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 14891/2026

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lla Corte di Appello di Torino emessa in data 11/06/2025, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si insiste nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, in data 20/12/2024 dal Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Torino, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata in concorso commessa a Torino il 13/11/2023.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di truffa aggravata e alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen.; assume la difesa che i giudici del merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato nonostante la mancanza di una ricostruzione univoca dei fatti, segnalando in particolare: il mancato riconoscimento fotografico da parte della persona offesa; l'identificazione del reo basata esclusivamente sulle impronte papillari, che, "lungi dall'essere completamente distinte ... possono mostrare notevoli somiglianze", secondo un recente studio della Columbia university (p. 7-8 ricorso); la mancanza di una perizia antropometrica che verificasse l'identità nonché le caratteristiche somatiche del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato e la sua presenza sul luogo del fatto; l'assenza di riferimenti al tatuaggio sul collo dell'imputato, alla barba e ai capelli lunghi, nella querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a proposito della descrizione dell'uomo che si sarebbe impossessato del denaro contante e dei monili in oro; la circostanza che il presunto autore del delitto indossava una maschera al volto e che quindi la persona offesa non avrebbe potuto avere precisa contezza dei tratti somatici.

Infine, secondo la difesa, la sentenza impugnata, si fonderebbe esclusivamente su un richiamo integrale della sentenza di primo grado, omettendo un vaglio critico dei motivi di censura contenuti nell'atto di gravame.

2.2. Con il secondo motivo, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata estromissione dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2, n. 2 bis cod. pen. e della recidiva specifica infraquinquennale; assume la difesa che dalla querela della parte offesa, la quale delinea con precisione tutte le fasi della condotta, oltre a ricordare tutti i monili sottratti e le modalità di consegna degli stessi, emergerebbe un'assoluta consapevolezza della vittima e non certo una sua minorazione legata all'età; si lamenta inoltre che la corte di merito, nell'applicare la circostanza aggravante della recidiva, si è basata unicamente sui precedenti penali riportati dall'imputato, senza una concreta valutazione.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; la motivazione di entrambe le sentenze di merito sarebbe carente sul punto, limitandosi ad affermare che non si rinvengono elementi in ragione dei quali riconoscere detti benefici. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con sentenza c.d. doppia conforme, mediante argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, con le quali il ricorrente non si confronta.

2. Il primo motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie, non evidenziando manifeste illogicità motivazionali, né travisamento della prova.

A questo proposito, va ricordato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 0'1; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed all'affermazione di responsabilità costituisce, come detto, una cd. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per l'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Deve essere evidenziato, inoltre, che il motivo è del tutto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità in tema di impronte papillari.

Va, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un 3errore logico o giuridico determinato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

2.1. Premesso ciò, va innanzitutto rilevato che impronte dell'imputato (quella del pollice della mano destra inequivocabilmente a lui riferibile per 16 punti di corrispondenza) sono state trovate sulla cappa dell'abitazione della vittima toccata dal reo proprio nell'atto di appropriarsi dei monili ivi conservati dalla p.o., a dimostrazione della sua presenza sul posto, non altrimenti giustificata.

Come ricordato dalla Corte di merito, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo; cosa che nella specie non è avvenuta (Sez. 2, sent. n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795 - 02).

Parimenti, corretto appare il richiamo al principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (così, tra le altre, Sez. 2 n.11693 del 10/1/2012, Dabellonio, Rv. 252796).

Con l'ulteriore precisazione che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce .1a certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (così, ex multis, oltre a Sez. 2 n. 11693/2012 richiamata, anche Sez. 5, n. 54493/2018 e sez. 2, n. 2571/2022).

Entrambi i giudici di merito, con motivazione ineccepibile, hanno chiarito che le argomentazioni difensive, reiterate nella presente sede, relative ad uno studio condotto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale in materia di impronte papillari, profilano un'ipotesi allo stato del tutto priva di valenza scientifica (p. 3 sentenza impugnata).

3. Meramente reiterativi, totalmente generici e comunque manifestamente infondati sono anche il secondo e terzo motivo di ricorso. 3.

1. Questa Corte ha da tempo chiarito che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ricorre quando l'agente approfitti di uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che tale condizione deve essere conosciuta dall'agente e deve essere tale da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, 4la reazione dell'Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato (Sez. 2, n. 13933 del 07/01/2015, Rv. 263293-01).

Si è ulteriormente precisato che l'età avanzata della vittima del reato impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della stessa nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità.

Infatti, l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, ma deve essere valutata in concreto la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, PG/Leone, Rv. 284523; Sez.2, n. 47186 del 22/10/2019, Pm c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277780).

Orbene, nella specie i giudici territoriali hanno effettuato un pertinente scrutinio della fattispecie, evidenziando (terza pagina sentenza impugnata) le circostanze che attestano lo sfruttamento della condizione di vulnerabilità della vittima ultraottuagenaria per la realizzazione della truffa.

Ad onta di quanto sostenuto dal ricorrente, che non si confronta con la sentenza impugnata, la Corte territoriale - con attenta analisi della dinamica fattuale - non ha fondato la configurazione dell'aggravante de qua sulla mera constatazione dell'età della persona offesa (85 anni), avendo al contrario valorizzato le peculiari circostanze della condotta tenuta dall'indagato, consistita nella prospettazione alla vittima di un pericolo immaginario relativo al figlio, da cui era derivato per costei, molto anziana, un fortissimo turbamento, tale da porla in uno stato di particolare vulnerabilità e suggestione e da indurla a consegnare ad uno sconosciuto, introdottosi in casa fingendosi carabiniere, tutti i suoi gioielli e denaro in contanti.

Si tratta di un assunto puntualmente argomentato ed in linea con i predetti consolidati principi di legittimità secondo cui l'età avanzata della persona offesa, di per sé sola, non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi invece operare una valutazione globale delle circostanze del caso concreto e cioè considerare le condizioni personali e ambientali che facilitino l'azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo sulla vittima, agevolando il depotenziamento, se non l'annullamento, delle capacità di reazione di quest'ultima, posta in condizione di particolare vulnerabilità e debolezza dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio.

3.1. Anche la censura in punto recidiva è generica in quanto la Corte di merito ha motivaia esplicitamente in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, sottolineando la spiccata pericolosità dell'imputato in ragione del suo precedente specifico, così valorizzando proprio gli elementi che supportano il riconoscimento della recidiva e respingendo l'istanza difensiva.

3.2. La Corte di appello, inoltre, in modo logico e congruo, ha argomentato specificamente il rigetto dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi positivi e, dall'altro, la negativa personalità dell'imputato nel negare ogni responsabilità e nell'avere omesso qualsiasi forma di riparazione o resipiscenza, come pure 5ha spiegato che ogni beneficio di legge risulta precluso dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale.

4. Per tutto quanto complessivamente esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 24 APRI 2026 ILILFNiiMhíddi Claudia pialli 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di Appello di Torino emessa in data 11/06/2025, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si insiste nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, in data 20/12/2024 dal Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Torino, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata in concorso commessa a Torino il 13/11/2023. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di truffa aggravata e alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen.; assume la difesa che i giudici del merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato nonostante la mancanza di una ricostruzione univoca dei fatti, segnalando in particolare: il mancato riconoscimento fotografico da parte della persona offesa; l'identificazione del reo basata esclusivamente sulle impronte papillari, che, "lungi dall'essere completamente distinte ... possono mostrare notevoli somiglianze", secondo un recente studio della Columbia university (p. 7-8 ricorso); la mancanza di una perizia antropometrica che verificasse l'identità nonché le caratteristiche somatiche del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato e la sua presenza sul luogo del fatto; l'assenza di riferimenti al tatuaggio sul collo dell'imputato, alla barba e ai capelli lunghi, nella querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a proposito della descrizione dell'uomo che si sarebbe impossessato del denaro contante e dei monili in oro; la circostanza che il presunto autore del delitto indossava una maschera al volto e che quindi la persona offesa non avrebbe potuto avere precisa contezza dei tratti somatici. Infine, secondo la difesa, la sentenza impugnata, si fonderebbe esclusivamente su un richiamo integrale della sentenza di primo grado, omettendo un vaglio critico dei motivi di censura contenuti nell'atto di gravame. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata estromissione dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2, n. 2 bis cod. pen. e della recidiva specifica infraquinquennale; assume la difesa che dalla querela della parte offesa, la quale delinea con precisione tutte le fasi della condotta, oltre a ricordare tutti i monili sottratti e le modalità di consegna degli stessi, emergerebbe un'assoluta consapevolezza della vittima e non certo una sua minorazione legata all'età; si lamenta inoltre che la corte di merito, nell'applicare la circostanza aggravante della recidiva, si è basata unicamente sui precedenti penali riportati dall'imputato, senza una concreta valutazione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; la motivazione di entrambe le sentenze di merito sarebbe carente sul punto, limitandosi ad affermare che non si rinvengono elementi in ragione dei quali riconoscere detti benefici. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con sentenza c.d. doppia conforme, mediante argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, con le quali il ricorrente non si confronta. 2. Il primo motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie, non evidenziando manifeste illogicità motivazionali, né travisamento della prova. A questo proposito, va ricordato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 0'1; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed all'affermazione di responsabilità costituisce, come detto, una cd. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per l'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Deve essere evidenziato, inoltre, che il motivo è del tutto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità in tema di impronte papillari. Va, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un 3errore logico o giuridico determinato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2.1. Premesso ciò, va innanzitutto rilevato che impronte dell'imputato (quella del pollice della mano destra inequivocabilmente a lui riferibile per 16 punti di corrispondenza) sono state trovate sulla cappa dell'abitazione della vittima toccata dal reo proprio nell'atto di appropriarsi dei monili ivi conservati dalla p.o., a dimostrazione della sua presenza sul posto, non altrimenti giustificata. Come ricordato dalla Corte di merito, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo; cosa che nella specie non è avvenuta (Sez. 2, sent. n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795 - 02). Parimenti, corretto appare il richiamo al principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (così, tra le altre, Sez. 2 n.11693 del 10/1/2012, Dabellonio, Rv. 252796). Con l'ulteriore precisazione che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce .1a certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (così, ex multis, oltre a Sez. 2 n. 11693/2012 richiamata, anche Sez. 5, n. 54493/2018 e sez. 2, n. 2571/2022). Entrambi i giudici di merito, con motivazione ineccepibile, hanno chiarito che le argomentazioni difensive, reiterate nella presente sede, relative ad uno studio condotto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale in materia di impronte papillari, profilano un'ipotesi allo stato del tutto priva di valenza scientifica (p. 3 sentenza impugnata). 3. Meramente reiterativi, totalmente generici e comunque manifestamente infondati sono anche il secondo e terzo motivo di ricorso. 3. 1. Questa Corte ha da tempo chiarito che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ricorre quando l'agente approfitti di uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che tale condizione deve essere conosciuta dall'agente e deve essere tale da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, 4la reazione dell'Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato (Sez. 2, n. 13933 del 07/01/2015, Rv. 263293-01). Si è ulteriormente precisato che l'età avanzata della vittima del reato impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della stessa nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. Infatti, l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, ma deve essere valutata in concreto la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, PG/Leone, Rv. 284523; Sez.2, n. 47186 del 22/10/2019, Pm c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277780). Orbene, nella specie i giudici territoriali hanno effettuato un pertinente scrutinio della fattispecie, evidenziando (terza pagina sentenza impugnata) le circostanze che attestano lo sfruttamento della condizione di vulnerabilità della vittima ultraottuagenaria per la realizzazione della truffa. Ad onta di quanto sostenuto dal ricorrente, che non si confronta con la sentenza impugnata, la Corte territoriale - con attenta analisi della dinamica fattuale - non ha fondato la configurazione dell'aggravante de qua sulla mera constatazione dell'età della persona offesa (85 anni), avendo al contrario valorizzato le peculiari circostanze della condotta tenuta dall'indagato, consistita nella prospettazione alla vittima di un pericolo immaginario relativo al figlio, da cui era derivato per costei, molto anziana, un fortissimo turbamento, tale da porla in uno stato di particolare vulnerabilità e suggestione e da indurla a consegnare ad uno sconosciuto, introdottosi in casa fingendosi carabiniere, tutti i suoi gioielli e denaro in contanti. Si tratta di un assunto puntualmente argomentato ed in linea con i predetti consolidati principi di legittimità secondo cui l'età avanzata della persona offesa, di per sé sola, non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi invece operare una valutazione globale delle circostanze del caso concreto e cioè considerare le condizioni personali e ambientali che facilitino l'azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo sulla vittima, agevolando il depotenziamento, se non l'annullamento, delle capacità di reazione di quest'ultima, posta in condizione di particolare vulnerabilità e debolezza dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. 3.1. Anche la censura in punto recidiva è generica in quanto la Corte di merito ha motivaia esplicitamente in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, sottolineando la spiccata pericolosità dell'imputato in ragione del suo precedente specifico, così valorizzando proprio gli elementi che supportano il riconoscimento della recidiva e respingendo l'istanza difensiva. 3.2. La Corte di appello, inoltre, in modo logico e congruo, ha argomentato specificamente il rigetto dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi positivi e, dall'altro, la negativa personalità dell'imputato nel negare ogni responsabilità e nell'avere omesso qualsiasi forma di riparazione o resipiscenza, come pure 5ha spiegato che ogni beneficio di legge risulta precluso dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale. 4. Per tutto quanto complessivamente esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 24 APRI 2026 ILILFNiiMhíddi Claudia pialli 6
Sentenza Cassazione n. 14891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris