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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09526/2026

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ontroricorrente in via incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente, ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 755/2021,depositata il 6 aprile 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Firenze, depositata il 6 aprile 2021, che, in parzialeriforma della sentenza del locale Tribunale e previa revoca del decretoNumero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/2026ingiuntivo alla medesima notificato, ha condannato quest’ultima alpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l. della somma di euro 5.458,98, oltre interessi, a titolo di saldo delpagamento della quota sociale della cooperativa;- la Corte di appello ha dato atto che l’odierna ricorrente aveva oppostoil decreto ingiuntivo esponendo che era assente un reale e concretovincolo associativo e che aveva assunto la qualità di socio dellacooperativa solo perché a ciò costretta dalla necessità di mantenere lapropria posizione di lavoratrice alle dipendenze della ditta che erasucceduta nell’esecuzione dell’appalto dei lavori di pulizia presso lastazione di Macerata affidato dalla committente [OSCURATO:SOCIETA].;- ha riferito che l’opposizione della ricorrente si basava, altresì, sul fattoche nel modulo sottoscritto non vi era alcuna indicazionedell’ammontare delle trattenute che sarebbero state operate in bustapaga per estinguere il debito, l’assenza di una reale volontà dipartecipare alla cooperativa, nonché l’inefficacia della delibera socialedi riduzione di ogni singola quota per copertura della perdita di eserciziorelativa al bilancio del 2016;- dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respintol’opposizione, ha parzialmente accolto il gravame, rilevando un errorenel conteggio delle somme dovute riconducibile alla mancataconsiderazione del credito della appellante corrispondente all’importodella quota che doveva essere a questa restituito, stante l’assenza dellaprova dell’azzeramento del valore della quota medesima;- ha, invece, disatteso gli ulteriori motivi di gravame, osservando chea seguito della conclusione del menzionato appalto era stato pattuito,alle medesimo condizioni, i lavoratori impiegati nel precedente appaltoavente a oggetto il medesimo servizio, tra cui la odierna ricorrente, eche a quest’ultima era stata lasciata libera scelta se aderire o menoalla cooperativa, senza essere stata sottoposta ad alcuna «minaccia»,Numero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/2026tanto meno quella della mancata assunzione;- ha, quindi, evidenziato che la questione relativa alla invalidità delladelibera di approvazione del bilancio 2016 era priva di pregio, nonessendo gli amministratori tenuti a ottenere la autorizzazionedell’assemblea prima del compimento di atti gestori inerenti al loromandato e, comunque, che la stessa era stata tardivamente proposta;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].c. a r.l., la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi;- in data 27 febbraio 2026 parte ricorrente deposita atto di rinuncia alricorso;[OSCURATO:PERSONA]:- avuto riguardo alla ritualità della rinuncia della ricorrente principale,va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio relativamente al ricorsoprincipale;- con il ricorso incidentale si deduce, con il primo motivo, la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la Corte di appello ritenuto che ilcredito della cooperativa fosse stato parzialmente estinto percompensazione, in relazione al credito della socia a titolo di restituzionedell’importo della quota sociale, benché nessuna eccezione fosse statain proposito sollevata;- il motivo è inammissibile;- nel caso in esame, rileva questo Collegio che i crediti in oggetto hannoorigine da uno stesso rapporto, quello nascente dal contratto di società,per cui venendo in rilievo una verifica delle reciproche poste attive epassive delle parti, è consentito al giudice di procedere d’ufficio alrelativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sianecessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale,essendosi in presenza di una compensazione impropria (o atecnica) enon già di una compensazione propria, operante solo su eccezione diparte (cfr., in tema, Cass. 9 ottobre 2024, n. 26365; Cass. 13 marzoNumero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/20262024, n. 6700; Cass. 17 novembre 2022, n. 33872);- con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazionedell’art. 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata posto a suocarico l’onere di dimostrare l’azzeramento della quota sociale e,dunque, l’inesistenza del controcredito dell’associata;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove da una non corretta interpretazione dellasentenza di appello, la quale, lungi dal porre a carico della cooperatival’onere di dimostrare l’insussistenza della pretesa vantata dalla socia,ha ritenuto che quest’ultima avesse adeguatamente dimostratol’esistenza di tale sua pretesa e il relativo importo – così implicitamenteritenendo assolto l’onere probatorio posto a carico della medesima – eche la cooperativa non avesse offerto elementi idonei a inficiare taleconclusione;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso incidentale vadichiarato inammissibile;- in ragione degli effetti sul regime delle spese della rinuncia, nonaccettata, al ricorso principale, così come previsti dall’art. 391, secondocomma, cod. proc. civ., e della soccombenza della controricorrente sulricorso incidentale dalla stessa proposto appare opportuno disporrel’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;- non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente principale ilpagamento del cd.

«doppio contributo unificato», atteso che talemisura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione odella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di strettainterpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorsoper cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12novembre 2025, n. 23175); P.Q.MNumero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorrente in via incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente, ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 755/2021,depositata il 6 aprile 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Firenze, depositata il 6 aprile 2021, che, in parzialeriforma della sentenza del locale Tribunale e previa revoca del decretoNumero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/2026ingiuntivo alla medesima notificato, ha condannato quest’ultima alpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l. della somma di euro 5.458,98, oltre interessi, a titolo di saldo delpagamento della quota sociale della cooperativa;- la Corte di appello ha dato atto che l’odierna ricorrente aveva oppostoil decreto ingiuntivo esponendo che era assente un reale e concretovincolo associativo e che aveva assunto la qualità di socio dellacooperativa solo perché a ciò costretta dalla necessità di mantenere lapropria posizione di lavoratrice alle dipendenze della ditta che erasucceduta nell’esecuzione dell’appalto dei lavori di pulizia presso lastazione di Macerata affidato dalla committente [OSCURATO:SOCIETA].;- ha riferito che l’opposizione della ricorrente si basava, altresì, sul fattoche nel modulo sottoscritto non vi era alcuna indicazionedell’ammontare delle trattenute che sarebbero state operate in bustapaga per estinguere il debito, l’assenza di una reale volontà dipartecipare alla cooperativa, nonché l’inefficacia della delibera socialedi riduzione di ogni singola quota per copertura della perdita di eserciziorelativa al bilancio del 2016;- dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respintol’opposizione, ha parzialmente accolto il gravame, rilevando un errorenel conteggio delle somme dovute riconducibile alla mancataconsiderazione del credito della appellante corrispondente all’importodella quota che doveva essere a questa restituito, stante l’assenza dellaprova dell’azzeramento del valore della quota medesima;- ha, invece, disatteso gli ulteriori motivi di gravame, osservando chea seguito della conclusione del menzionato appalto era stato pattuito,alle medesimo condizioni, i lavoratori impiegati nel precedente appaltoavente a oggetto il medesimo servizio, tra cui la odierna ricorrente, eche a quest’ultima era stata lasciata libera scelta se aderire o menoalla cooperativa, senza essere stata sottoposta ad alcuna «minaccia»,Numero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/2026tanto meno quella della mancata assunzione;- ha, quindi, evidenziato che la questione relativa alla invalidità delladelibera di approvazione del bilancio 2016 era priva di pregio, nonessendo gli amministratori tenuti a ottenere la autorizzazionedell’assemblea prima del compimento di atti gestori inerenti al loromandato e, comunque, che la stessa era stata tardivamente proposta;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].c. a r.l., la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi;- in data 27 febbraio 2026 parte ricorrente deposita atto di rinuncia alricorso;[OSCURATO:PERSONA]:- avuto riguardo alla ritualità della rinuncia della ricorrente principale,va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio relativamente al ricorsoprincipale;- con il ricorso incidentale si deduce, con il primo motivo, la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la Corte di appello ritenuto che ilcredito della cooperativa fosse stato parzialmente estinto percompensazione, in relazione al credito della socia a titolo di restituzionedell’importo della quota sociale, benché nessuna eccezione fosse statain proposito sollevata;- il motivo è inammissibile;- nel caso in esame, rileva questo Collegio che i crediti in oggetto hannoorigine da uno stesso rapporto, quello nascente dal contratto di società,per cui venendo in rilievo una verifica delle reciproche poste attive epassive delle parti, è consentito al giudice di procedere d’ufficio alrelativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sianecessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale,essendosi in presenza di una compensazione impropria (o atecnica) enon già di una compensazione propria, operante solo su eccezione diparte (cfr., in tema, Cass. 9 ottobre 2024, n. 26365; Cass. 13 marzoNumero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/20262024, n. 6700; Cass. 17 novembre 2022, n. 33872);- con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazionedell’art. 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata posto a suocarico l’onere di dimostrare l’azzeramento della quota sociale e,dunque, l’inesistenza del controcredito dell’associata;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove da una non corretta interpretazione dellasentenza di appello, la quale, lungi dal porre a carico della cooperatival’onere di dimostrare l’insussistenza della pretesa vantata dalla socia,ha ritenuto che quest’ultima avesse adeguatamente dimostratol’esistenza di tale sua pretesa e il relativo importo – così implicitamenteritenendo assolto l’onere probatorio posto a carico della medesima – eche la cooperativa non avesse offerto elementi idonei a inficiare taleconclusione;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso incidentale vadichiarato inammissibile;- in ragione degli effetti sul regime delle spese della rinuncia, nonaccettata, al ricorso principale, così come previsti dall’art. 391, secondocomma, cod. proc. civ., e della soccombenza della controricorrente sulricorso incidentale dalla stessa proposto appare opportuno disporrel’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;- non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente principale ilpagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che talemisura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione odella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di strettainterpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorsoper cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12novembre 2025, n. 23175); P.Q.MNumero registro generale 28041/2021Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 9526/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.Il Presidente
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