CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi presentati dalla difesa con cui si insiste sulla insussistenza del delitto di evasione alla luce della rilevata deviazione dal percorso più breve; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dai Giudici di merito che hanno rilevato che il ricorrente si era recato presso altro luogo (supermercato di famiglia) senza la relativa autorizzazione, effettuando un percorso più lungo per raggiungere lo studio dentistico ove era stato autorizzato ad andare (in tal senso da intendersi la enunciata "deviazione" dal percorso più breve), ove era stato visto parlare con soggetto gravato con precedenti penali; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo tenuto conto che la decisione dà conto della non scarsa offensività del fatto a fondamento della invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., valorizzando la circostanza che il ricorrente fosse stato visto conversare con soggetto pregiudicato; ritenuto che egualmente riproduttivo di censura confutata dalla Corte di merito con corretti argomenti in fatto e diritto è il terzo motivo avendo la decisione posto l'accento sulla negativa personalità del ricorrente e sulle modalità della condotta rilevando come la pena applicata non potesse ulteriormente essere ridotta essendo il Giudice di primo grado partito, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, da una pena inferiore al minimo edittale (dieci mesi); rilevato che i motivi nuovi, che ripropongono il motivo già oggetto di ricorso principale, insistono su aspetti lessicali chiaramente inconferenti, tenuto conto che la motivazione della decisione risulta chiara nella parte in cui ha valorizzato il diverso luogo in cui è stato controllato il Catalano mentre parlava con soggetto pregiudicato all'interno del supermercato di famiglia, luogo che non era autorizzato a raggiungere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.