CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, con applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità e sull'applicazione delle pene accessorie nella massima estensione. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e versato in fatto, mentre fondate sono le doglianze proposte con il secondo motivo, per cui la sentenza va annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dalla recente evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Conseguentemente, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso tenendo conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. Quanto al concreto esito — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, soccorre la recentissima decisione n. 28910 del 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte. Con la citata pronunzia, al quesito «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216 legge fall., come riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, debbano essere commisurate, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., alla pena principale applicata, ovvero debbano essere determinate dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.», le Sezioni Unite hanno risposto che «le pene accessorie previste dall'art.216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». Come rilevato dalle Sezioni Unite, ancorché la questione non sia stata sollevata nei ricorsi, la sopravvenuta illegalità dell'inflizione delle predette pene per il periodo fisso di dieci anni, ossia nella misura massima consentita dal testo vigente dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, come integrato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2018, consente di riscontrare d'ufficio il contrasto con il parametro normativo, specificando che in aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». Sulla scorta di tali indicazioni e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito, che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, essa va rimessa al giudice di merito. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22