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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 15575/2023

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12883 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 9 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: rimborso iva - spese di ristrutturazione su immobile concesso in affitto a terzi - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 20 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Sardegna, n. 731/1/2018, depositatain data 22 agosto 2018 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiestoil rimborso dell’iva relativa all’anno 200 5 relativamente a spese sostenute su di un immobile di sua proprietà ed oggetto di affitto di ramo d’azienda a terzi; a seguito del provvedimento di diniego del rimborso iva la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari ; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commission e tributari a regional e della Sardegna ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che le spese sostenute dovessero essere ritenute strumentaliall’attività d e lla società , poiché questa era svolta presso l’immobile in base ad autorizzazioni richieste dalla medesima società che si era fatta carico delle spese necessarie per assicurarne la funzionalità, sicché non poteva ragionarsi in termini di cessazione dell’attività di impresa;avverso la suddett a pronunc ia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura,cui ha resistito la società depositando controricorso ; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 40, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 30, d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente ritenuto che il bene concesso in affitto fosse da considerare strumentale all’attività di impresa , posto che la strumentalità di un bene non va valutata in astratto ma in concreto, avendo a specifico riferimento l’effettiva utilità produttiva per l’esercizio dell’attività economica della società titolare del bene e non del terzo al quale il bene viene concesso in affitto; il motivo è fondato; va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso prospettata dalla controricorrente e basata sulla considerazione che lo stesso tenderebbe ad un riesame dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame: in realtà, quel che parte ricorrente prospetta è la non corretta applicazione al caso di specie del paradigma normativo di riferimento in ordine alla qualificazione dellanatura strumentale o meno del bene; va quindi precisato che, con specifico riferimento alla sussistenza del diritto al rimborso dell’iva assolta per l’acquisto di beni o servizi utilizzati per lavori edili su immobili di proprietà della società, ilsistema ordinamentale postula una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché siano in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell'ambito dell'attività dell'impresa stessa;pertanto, deve sussistere unnesso oggettivo tra l’acquisto e l’ impiego di beni e serviziche si esprime in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo iva (Cass. civ., 31 maggio 2016, n. 11353); in sostanza, quel che il giudice di merito deve verificare in concreto è la sussistenza di un rapporto di inerenza e di stretta strumentalità tra le operazioni passive effettuate rispetto alla specifica attività imprenditoriale compiuta o anche solo programmata; la suddetta valutazione dell’inerenza e della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene in correlazione agli scopi dell'impresa, non già in termini puramente astratti, sicché la stessa presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo ma in rapporto all'attività dell'azienda; circa, poi, l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui l’immobile in oggetto avrebbe caratteristiche non suscettibili di diversa destinazione, senza radicali trasformazioni e dunque strumental i all’impresa, questa Corte (Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4306) ha precisato che la disposizione del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 (nel testo applicabile ratione temporis), secondo cui gli immobili appartenenti a imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, costituiscono beni strumentali dell'impresa, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione o in comodato, non va inteso come una sorta di riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l'attività dell'azienda, giacché, anche nell'ipotesi disciplinata dalla disposizione in questione, occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda;con riferimento al caso di specie, erroneamente il giudice del gravame ha ragionato, al fine di valutare la sussistenza del rapporto di inerenza delle spese sostenute,avendo in considerazione l’attività svolta presso l’immobile in questione e la circostanza che la società aveva richiesto le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività esercitate dagli affittuario il fatto che si era fatta carico delle spese necessarie per assicurare la funzionalità dell’immobile; procedendo in tal modo, il giudice del gravame non ha in alcun modo verificato se, in concreto, quel bene fosse funzionale all’attività commerciale dell’impresa titolare, cioè se era utilizzato nell’ambito del complesso produttivo del reddito di impresa e, dunque, qual e fosse l’attività di impresa esercitata concretamente dalla società e se l’avvenuta cessione in favore di terzi del ramo di azienda non aveva fatto venire il rapporto di inerenza con l’attività economica della medesima società; in conclusione, il motivo è fondato, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sardegna, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12883 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 9 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: rimborso iva - spese di ristrutturazione su immobile concesso in affitto a terzi - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 20 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Sardegna, n. 731/1/2018, depositatain data 22 agosto 2018 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., aveva chiestoil rimborso dell’iva relativa all’anno 200 5 relativamente a spese sostenute su di un immobile di sua proprietà ed oggetto di affitto di ramo d’azienda a terzi; a seguito del provvedimento di diniego del rimborso iva la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari ; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commission e tributari a regional e della Sardegna ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che le spese sostenute dovessero essere ritenute strumentaliall’attività d e lla società , poiché questa era svolta presso l’immobile in base ad autorizzazioni richieste dalla medesima società che si era fatta carico delle spese necessarie per assicurarne la funzionalità, sicché non poteva ragionarsi in termini di cessazione dell’attività di impresa;avverso la suddett a pronunc ia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura,cui ha resistito la società depositando controricorso ; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 40, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 30, d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente ritenuto che il bene concesso in affitto fosse da considerare strumentale all’attività di impresa , posto che la strumentalità di un bene non va valutata in astratto ma in concreto, avendo a specifico riferimento l’effettiva utilità produttiva per l’esercizio dell’attività economica della società titolare del bene e non del terzo al quale il bene viene concesso in affitto; il motivo è fondato; va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso prospettata dalla controricorrente e basata sulla considerazione che lo stesso tenderebbe ad un riesame dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame: in realtà, quel che parte ricorrente prospetta è la non corretta applicazione al caso di specie del paradigma normativo di riferimento in ordine alla qualificazione dellanatura strumentale o meno del bene; va quindi precisato che, con specifico riferimento alla sussistenza del diritto al rimborso dell’iva assolta per l’acquisto di beni o servizi utilizzati per lavori edili su immobili di proprietà della società, ilsistema ordinamentale postula una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché siano in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell'ambito dell'attività dell'impresa stessa;pertanto, deve sussistere unnesso oggettivo tra l’acquisto e l’ impiego di beni e serviziche si esprime in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo iva (Cass. civ., 31 maggio 2016, n. 11353); in sostanza, quel che il giudice di merito deve verificare in concreto è la sussistenza di un rapporto di inerenza e di stretta strumentalità tra le operazioni passive effettuate rispetto alla specifica attività imprenditoriale compiuta o anche solo programmata; la suddetta valutazione dell’inerenza e della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene in correlazione agli scopi dell'impresa, non già in termini puramente astratti, sicché la stessa presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo ma in rapporto all'attività dell'azienda; circa, poi, l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui l’immobile in oggetto avrebbe caratteristiche non suscettibili di diversa destinazione, senza radicali trasformazioni e dunque strumental i all’impresa, questa Corte (Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4306) ha precisato che la disposizione del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 (nel testo applicabile ratione temporis), secondo cui gli immobili appartenenti a imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, costituiscono beni strumentali dell'impresa, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione o in comodato, non va inteso come una sorta di riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l'attività dell'azienda, giacché, anche nell'ipotesi disciplinata dalla disposizione in questione, occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda;con riferimento al caso di specie, erroneamente il giudice del gravame ha ragionato, al fine di valutare la sussistenza del rapporto di inerenza delle spese sostenute,avendo in considerazione l’attività svolta presso l’immobile in questione e la circostanza che la società aveva richiesto le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività esercitate dagli affittuario il fatto che si era fatta carico delle spese necessarie per assicurare la funzionalità dell’immobile; procedendo in tal modo, il giudice del gravame non ha in alcun modo verificato se, in concreto, quel bene fosse funzionale all’attività commerciale dell’impresa titolare, cioè se era utilizzato nell’ambito del complesso produttivo del reddito di impresa e, dunque, qual e fosse l’attività di impresa esercitata concretamente dalla società e se l’avvenuta cessione in favore di terzi del ramo di azienda non aveva fatto venire il rapporto di inerenza con l’attività economica della medesima società; in conclusione, il motivo è fondato, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sardegna, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione,
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