CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jeuriTe._ eyvt-vrt /r.-4-,t..; 14 '4•' ~-e.)Y ,Z) /i Q e c1-9-Q 22( c)2 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa, del 20 settembre 2021, con il quale era stata respinta l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo, per triplice omicidio tentato e consumato, commessi nel 2012, di cui alla sentenza della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] resa in data 8 aprile 2014. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen. violazione di legge per assenza di motivazione, manifesta illogicità della motivazione, violazione di diritto soggettivo) risultano denunciare asserito difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione che, invece, la lettura del provvedimento dimostra essere esistente, nonché connotata dal lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 2.1. Considerato, infatti, che l'ordinanza evidenzia che si tratta di condannato per triplice omicidio tentato e consumato, che nonostante la positiva condotta durante la carcerazione sofferta, l'equipe del carcere si era espressa in senso contrario alla concessione del permesso, che, pur nell'assenza di condanna per reati di tipo mafioso, questi era risultato vicino, per frequentazioni anche familiari (fratello detenuto), a soggetti gravati da precedenti di polizia anche per associazione mafiosa, che non aveva avviato alcun comportamento riparatorio in favore delle vittime e che, comunque, la concessione del permesso era da reputarsi prematura, rispetto alla durata della detenzione già patita, tenuto conto del percorso di reinserimento avviato, dell'assenza di rivisitazione in chiave critica della condotta illecita per la quale ha riportato condanna. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che il provvedimento rende conto, con ragionamento sia pure stringato, dell'esame puntuale di tutte le allegazioni difensive, degli accertamenti svolti circa lo stato del percorso di graduale reinserimento avviato durante la detenzione e che i criteri enunciati sono in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con "fine pena" lontano nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, 23/11/2007 n. 9796, dep. 2008, Savio, Rv. 239173).2.3. Rilevato, invero, che il provvedimento, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, sottolinea, non l'assenza di ogni ammissione dell'addebiti, diritto al silenzio ovviamente da reputarsi incoercibile, ma la carenza di autentica rivisitazione critica rispetto alle scelte delinquenziali compiute, indicando gli esiti dei colloqui svolti dal ricorrente con l'equipe dell'istituto ove è ristretto, nonché dando conto dell'osservazione della personalità del condannato durante la detenzione patita. 2.4. Considerato che, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, richiamata anche dal ricorrente, è consentito concedere il permesso premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino dei medesimi, ma che i rilievi difensivi svolti all'uopo (cfr. primo motivo di ricorso) pretenderebbero, da parte di questa Corte di legittimità, pur a fronte del riportato indirizzo interpretativo di cui alla sentenza di questa sezione Prima penale, n. 33743 del 14 luglio 2021 (riportata per estratto a pag. 7 del ricorso), il riesame di elementi dimostrativi, la cui (ri) lettura è del tutto inibita in sede di legittimità. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso, anche alla stregua delle argomentazioni, con le quale a mezzo di memoria difensiva, la difesa ha ulteriormente articolato le ragioni dell'impugnazione, chiedendo l'assegnazione degli atti alla sezione ordinaria, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende