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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25662/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 29-4571-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del medesimo tribunale, che in data 15 novembre 2018, aveva condannato il ricorrente per il reato di estorsione consumata in concorso (somma di denaro richiesta alla persona offesa. ed ottenuta per la restituzione della bicicletta sottratta).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione le seguenti ragioni:

2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 cod. pen., per non avere i giudici di merito qualificato il fatto come tentativo; travisamento della prova.

3. I motivi sono inammissibili.

3.1. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondate, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, pertanto, non è incorso in alcuna delle violazioni di legge lamentate.

In particolare, quanto ateJ'alificazione del fatto come estorsione consumata, piuttosto che tentata, il ricorso rifiuta il confronto con la lucida, ancorché sintetica, e coerente motivazione resa dalla Corte territoriale su tutti i punti posti alla sua attenzione, quale giudice della revisione nel merito del primo compiuto giudizio.

Nel doppio giudizio conforme di merito è infatti rimasto accertato che la consegna della somma al ricorrente fu diretta conseguenza della minaccia ultimativa subita dalla persona offesa (definitiva perdita del possesso del bene sottratto) ben descritta in imputazione.

E' rimasto inoltre accertato, per come inequivocamente descritto negli atti di indagine, utilizzabili ai fini del giudizio secondo il rito a prova contratta prescelto dall'imputato, che alla consegna della somma di denaro seguì l'autonomo impossessamento, fino all'intervento della polizia giudiziaria allertata dal denunziante.

Sul tema della consumazione del delitto di estorsione in siffatte circostanze la Corte di merito si è pertanto adeguata al diritto vivente, che sin dal 1999 stima ininfluente la presenza della polizia giudiziaria nel luogo ed al momento della consegna del provento estorsivo (Sez.

U., n. 19 del 27710/1999, Rv. 214246; seguita da Sez. 2, n. 27601, del 19/6/2009, Rv. 244671; Sez. 2, n. 1619, del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254450; Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275417, solo per citare le più recenti decisioni massimate).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.29-4571-2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/06/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 29-4571-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del medesimo tribunale, che in data 15 novembre 2018, aveva condannato il ricorrente per il reato di estorsione consumata in concorso (somma di denaro richiesta alla persona offesa. ed ottenuta per la restituzione della bicicletta sottratta). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione le seguenti ragioni: 2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 cod. pen., per non avere i giudici di merito qualificato il fatto come tentativo; travisamento della prova. 3. I motivi sono inammissibili. 3.1. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondate, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, pertanto, non è incorso in alcuna delle violazioni di legge lamentate. In particolare, quanto ateJ'alificazione del fatto come estorsione consumata, piuttosto che tentata, il ricorso rifiuta il confronto con la lucida, ancorché sintetica, e coerente motivazione resa dalla Corte territoriale su tutti i punti posti alla sua attenzione, quale giudice della revisione nel merito del primo compiuto giudizio. Nel doppio giudizio conforme di merito è infatti rimasto accertato che la consegna della somma al ricorrente fu diretta conseguenza della minaccia ultimativa subita dalla persona offesa (definitiva perdita del possesso del bene sottratto) ben descritta in imputazione. E' rimasto inoltre accertato, per come inequivocamente descritto negli atti di indagine, utilizzabili ai fini del giudizio secondo il rito a prova contratta prescelto dall'imputato, che alla consegna della somma di denaro seguì l'autonomo impossessamento, fino all'intervento della polizia giudiziaria allertata dal denunziante. Sul tema della consumazione del delitto di estorsione in siffatte circostanze la Corte di merito si è pertanto adeguata al diritto vivente, che sin dal 1999 stima ininfluente la presenza della polizia giudiziaria nel luogo ed al momento della consegna del provento estorsivo (Sez. U., n. 19 del 27710/1999, Rv. 214246; seguita da Sez. 2, n. 27601, del 19/6/2009, Rv. 244671; Sez. 2, n. 1619, del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254450; Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275417, solo per citare le più recenti decisioni massimate). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.29-4571-2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/06/2022.
Sentenza Cassazione n. 25662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris