CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2022( la Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla restrizione in carcere sofferta, dapprima in via cautelare e poi in espiazione pena, per complessivi 3.741 giorni. Per come diffusamente esplicato dalla Corte territoriale, il [OSCURATO:PERSONA]: era stato dapprima condannato con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999 alla pena di anni dieci di reclusione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (nell'ambito del processo c.d. "Borsellino-bis"); il 18 marzo 2002, quindi, la Corte di assise di appello di Caltanissetta (con sentenza poi confermata il 3 luglio 2003 dalla Corte di Cassazione) aveva condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo, in quanto riconosciuto colpevole anche del delitto di concorso nella strage di via D'Ameno e dei relativi reati satellite. Con sentenza del 13 luglio 2017, irrevocabile il 27 novembre 2017, la Corte di appello di Catania ha, successivamente, assolto il [OSCURATO:PERSONA], in sede di revisione, dal delitto di strage e dai relativi reati satellite per non aver commesso il fatto. Conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di riparazione dell'errore giudiziario ex art. 643 cod. proc. pen. limitatamente alle fattispecie per le quali era stata proposta istanza di revisione, e cioè per il delitto di strage e per i relativi reati satellite. 1.1. Tale richiesta è stata rigettata dalla Corte di merito, con l'ordinanza impugnata, sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] era già stato tratto in arresto il 6 giugno 1997 per l'esecuzione di una precedente pena ad anni sei di reclusione, inflittagli con sentenza del 21 dicembre 1994 per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Tale pena era stata interamente espiata (tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata concessi) fino alla data del 27 aprile 2002. A seguire, tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in carcere sino al 27 ottobre 2011, per scontare, dapprima in via cautelare e poi in espiazione pena, la condanna all'ergastolo per il concorso nella strage di via D'Amelio e per i relativi reati satellite, subendo una restrizione complessiva pari a 3.471 giorni. A fronte di tale quadro, la Corte di appello ha ritenuto di non riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] l'invocato indennizzo ex art. 643 cod. proc. pen., osservando come la relativa domanda fosse stata proposta per il solo delitto di strage e per i connessi reati satellite, già oggetto di revisione, e non per la fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa per cui il prevenuto era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con sentenza della Corte di assise di Catania del 13 febbraio 1999. Pertanto, in ossequio al disposto dell'art. 643, comma 3, in relazione all'art. 657, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello ha deciso di escludere la suddetta pena dal periodo di ingiusta detenzione sofferto dal [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto complessivamente inferiore all'indicato periodo di dieci anni, è stato conseguentemente considerato inidoneo a consentire il riconoscimento dell'indennizzo richiesto da parte dell'istante. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 643 cod. proc. pen., nonché assenza e contraddittorietà della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la subita condanna a dieci anni di reclusione avesse coperto l'intero arco temporale di detenzione sofferto dal 27 aprile 2002 al 27 ottobre 2011, dovendo da esso essere sottratto il periodo di liberazione anticipata richiesto ed ottenuto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La residua porzione di pena, quindi, sarebbe stata scontata per il reato di strage, da cui il ricorrente era stato, tuttavia, assolto all'esito della celebrazione del giudizio di revisione. Per il [OSCURATO:PERSONA], poi, vi sarebbe carenza motivazionale in ordine alla considerazione della sofferta pena accessoria dell'isolamento diurno, applicatagli per un periodo di diciotto mesi, di cui pure la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto ai fini della valutazione dell'ingiusta detenzione subita. Lamenta, infine, il ricorrente il maggior danno sofferto per il fatto di avere scontato la pena nella consapevolezza di essere sottoposto all'ergastolo,r e non già ad una sanzione detentiva caratterizzata da un termine finale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Ed infatti, con riguardo alle dedotte censure, risulta determinante rilevare come il dettato del terzo comma dell'art. 643 cod. proc. pen. preveda che «il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657 comma 2».In applicazione dell'indicato disposto, allora, la Corte di appello ha congruamente ricostruito la complessa vicenda giudiziaria relativa alla detenzione sofferta da parte del [OSCURATO:PERSONA], osservando, in primo luogo, come costui fosse stato inizialmente ristretto, fino alla data del 27 aprile 2002, in espiazione di una pena detentiva impostagli per un'altra causa - e cioè in esecuzione di una sanzione ad anni sei di reclusione, decorsi a far data dall'arresto del 6 giugno 1997, inflittagli con sentenza di condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa -. Correttamente escluso il suddetto periodo, la Corte di merito ha, quindi, vagliato la restante parte di detenzione sofferta dal [OSCURATO:PERSONA], tra il 27 aprile 20122 e il 27 ottobre 2011, dapprima in via cautelare e poi in espiazione pena, in esecuzione della condanna all'ergastolo per il concorso nella strage di via D'Annelio e per i relativi reati satellite, subendo una restrizione complessiva pari a 3.471 giorni. Rispetto ad essi, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto di escludere il riconoscimento del richiesto indennizzo sul presupposto che la relativa domanda era stata proposta per le sole fattispecie di strage e reati satellite, da cui il ricorrente era stata assolto in sede di revisione, ma non già per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato il 13 febbraio 1999 ad anni dieci di reclusione. Conseguentemente, la Corte di appello ha correttamente escluso tale ultima pena dal periodo di ingiusta detenzione sofferto dal [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto pari a 3.471 giorni, e perciò inferiore all'indicato periodo di dieci anni, è stato per l'effetto ritenuto, in virtù di una motivazione congrua ed esente dai prospettati vizi, come non sufficiente a consentire il riconoscimento dell'indennizzo richiesto, poiché inferiore rispetto alla pena detentiva effettivamente espiata per un reato diverso, in applicazione del parametro normativo previsto dall'art. 643, comma 3, cod. proc. pen. Né, rispetto alla congruità della valutazione espressa, può assumere rilievo alcuno la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la presunta omessa sottrazione di un periodo di liberazione anticipata da lui richiesto ed ottenuto, trattandosi di censura del tutto generica, oltre che priva di autosufficienza, non essendo stati in alcun modo precisati i periodi di liberazione anticipata asseritamente goduti dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione espiata per la condanna per associazione mafiosa. 2.1. Parimenti priva di pregio è, poi, la doglianza con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'omessa considerazione in motivazione del periodo di diciotto mesi sofferto in isolamento diurno, risultando del tutto adeguata e logica, nonché esente da vizio alcuno, l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha precisato come, considerata la natura del presente giudizio, la detenzione sofferta con l'indicata modalità non differisca in alcun modo rispetto a quella ordinaria, comunque trattandosi di una restrizione della libertà personale effettuata presso una struttura carceraria. Manifestamente infondata, infine, è la censura afferente alla ricorrenza di un presunto maggior danno derivato al prevenuto dal fatto di avere scontato la pena nella consapevolezza di essere sottoposto all'ergastolo, e non già ad una sanzione detentiva a termine, trattandosi di doglianza del tutto generica, oltre che priva di un qualsivoglia riscontro di natura obiettiva. 3. Ne consegue, pertanto, il rigetto del proposto ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese