CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 612 cod. pen. dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, comunque riscontrata da un teste presente al momento del fatto e dal referto medico), che ha accuratamente rilevato le incongruenze nella deposizione dei testi della difesa, valutati come non attendibili; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ste3no, PUa , [OSCURATO:PERSONA] ogg