CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 19786/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], nato Albania il 6 febbraio 1967 avverso l'ordinanza del 18 dicembre 2025 del Tribunale di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e l'istanza di restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la valutazione delle doglianze inquadrabili come domanda di rescissione; letta la memoria depositata in data 20 marzo 2026; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale, l'inosservanza di norme penali e disposizioni di legge, motivazione erronea e carente eccependo la nullità assoluta della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 7 ottobre 2024 per difetto di notifica all'imputato invocando la violazione della norma di cui all'art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. che si coordina con l'art. 157 ter comma 3 cod. proc. pen. e con l'art. 164 cod. proc. pen. vigenti; rilevato che le doglianze del ricorrente non riguardano la formazione del titolo ma la validità delle notifiche le cui nullità non possono essere fatte valere dopo l'irrevocabilità della sentenza ex art. 179 cod. proc. pen.; ritenuto che, precisata la differente natura giuridica dell'incidente di esecuzione e della rescissione del giudicato e la relazione di non interferenza reciproca, deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 Cc., Rv. 280931 — 02); ritenuto che il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha fatto buon governo dei principi di diritto pronunciando l'inammissibilità nell'ordinanza impugnata ed investendo, per il resto, la Corte d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] C3CPOSITATI\174.?.1A 2, --IttAG 2026 [OSCURATO:PERSONA]