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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2021

Cassazione n. 21794/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 10902/2020 in data 26/03/2021 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta difensiva di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto della mancata comparizione della difesa del ricorrente, ritualmente avvisata dell'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 11/09/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di rapina.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente: -inosservanza/violazione degli artt. 598, 420 bis, 420 ter cod. proc. pen. nonchè dell'art. 23 bis d.l. n. 137/2020 (primo motivo); -violazione di legge o, quantomeno, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della Corte territoriale di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. (secondo motivo); -mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della Corte territoriale di concedere le circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, si censura l'avvenuta celebrazione dell'udienza d'appello in assenza dell'imputato che, ristretto agli arresti domiciliari per questa causa e non rinunciante a comparire, non era stato tradotto in aula, in violazione del principio generale che vuole che, nel giudizio ordinario, sia sempre assicurata la presenza dell'imputato detenuto non rinunciante: in tale prospettiva si evoca la previsione dell'art. 23 bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 secondo cui "fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire".

2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la decisione della Corte territoriale di non procedere alla rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen., essendo la stessa funzionale a far entrare nel processo la voce di chi, insieme alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di non ricordare chi fosse l'effettivo autore della rapina, era presente al momento dei fatti, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA], fidanzata dell'Acito, inspiegabilmente mai sentita né durante le indagini né nel dibattimento di primo grado.

2.3. In relazione al terzo motivo, ci si duole dell'inopinata decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche pur in presenza di elementi incidenti sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, in modo tale da pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri della pena in concreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo.

2. Dall'accesso agli atti, consentito in ragione della tipologia di censura dedotta con il primo motivo di ricorso, risulta che la difesa del Piciocchi, in data 23/02/2021, a mezzo di posta certificata, dopo il ricevimento della citazione in appello nella quale si0 precisava con quali modalità l'imputato - agli arresti domiciliari per questa causa - avrebbe potuto presenziare in giudizio, inoltrava alla Cancelleria della seconda sezione penale della Corte di appello di Napoli, istanza di trattazione orale in presenza dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; risulta altresì che il Piciocchi non abbia mai manifestato la volontà di rinunciare alla presenza all'udienza dibattimentale e che il giudizio di primo grado si era svolto secondo le forme di cui agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen. 3.

Nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato detenuto: conseguentemente, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti e, in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice, anche d'ufficio, consapevole o reso comunque edotto dello stato detentivo dell'imputato (conoscenza che, nella fattispecie, deve ritenersi del tutto certa, essendo il Piciocchi in stato di custodia cautelare per questo stesso giudizio), disporre il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta da parte dell'imputato o del suo difensore.

4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ordine di trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 10902/2020 in data 26/03/2021 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta difensiva di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto della mancata comparizione della difesa del ricorrente, ritualmente avvisata dell'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 11/09/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di rapina. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente: -inosservanza/violazione degli artt. 598, 420 bis, 420 ter cod. proc. pen. nonchè dell'art. 23 bis d.l. n. 137/2020 (primo motivo); -violazione di legge o, quantomeno, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della Corte territoriale di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. (secondo motivo); -mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della Corte territoriale di concedere le circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si censura l'avvenuta celebrazione dell'udienza d'appello in assenza dell'imputato che, ristretto agli arresti domiciliari per questa causa e non rinunciante a comparire, non era stato tradotto in aula, in violazione del principio generale che vuole che, nel giudizio ordinario, sia sempre assicurata la presenza dell'imputato detenuto non rinunciante: in tale prospettiva si evoca la previsione dell'art. 23 bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 secondo cui "fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire". 2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la decisione della Corte territoriale di non procedere alla rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen., essendo la stessa funzionale a far entrare nel processo la voce di chi, insieme alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di non ricordare chi fosse l'effettivo autore della rapina, era presente al momento dei fatti, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA], fidanzata dell'Acito, inspiegabilmente mai sentita né durante le indagini né nel dibattimento di primo grado. 2.3. In relazione al terzo motivo, ci si duole dell'inopinata decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche pur in presenza di elementi incidenti sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, in modo tale da pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri della pena in concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo. 2. Dall'accesso agli atti, consentito in ragione della tipologia di censura dedotta con il primo motivo di ricorso, risulta che la difesa del Piciocchi, in data 23/02/2021, a mezzo di posta certificata, dopo il ricevimento della citazione in appello nella quale si0 precisava con quali modalità l'imputato - agli arresti domiciliari per questa causa - avrebbe potuto presenziare in giudizio, inoltrava alla Cancelleria della seconda sezione penale della Corte di appello di Napoli, istanza di trattazione orale in presenza dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; risulta altresì che il Piciocchi non abbia mai manifestato la volontà di rinunciare alla presenza all'udienza dibattimentale e che il giudizio di primo grado si era svolto secondo le forme di cui agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen. 3. Nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato detenuto: conseguentemente, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti e, in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice, anche d'ufficio, consapevole o reso comunque edotto dello stato detentivo dell'imputato (conoscenza che, nella fattispecie, deve ritenersi del tutto certa, essendo il Piciocchi in stato di custodia cautelare per questo stesso giudizio), disporre il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta da parte dell'imputato o del suo difensore. 4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ordine di trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso
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