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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14072/2026

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liere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile dei delitti di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici; letta la memoria trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata; ritenuto che esso sia manifestamente infondato prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta intestata di un medico in quanto la ricetta, anche se non redatta sull'apposito modulo del servizio sanitario nazionale, ha natura attestativa del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale a cagione dell'accertato stato di malattia; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato che, sempre con il secondo motivo, il ricorso contesta anche la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali la commissione di precedenti fatti criminosi), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati tipicamente di merito immune da qualunque illogicità quando, come fr)nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile dei delitti di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici; letta la memoria trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata; ritenuto che esso sia manifestamente infondato prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta intestata di un medico in quanto la ricetta, anche se non redatta sull'apposito modulo del servizio sanitario nazionale, ha natura attestativa del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale a cagione dell'accertato stato di malattia; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato che, sempre con il secondo motivo, il ricorso contesta anche la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali la commissione di precedenti fatti criminosi), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati tipicamente di merito immune da qualunque illogicità quando, come fr)nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
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