CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Severo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 22/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Foggia, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di danneggiamento aggravato,condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione del riconoscimento dell'imputato da parte del teste Vocino. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglíanze formulate. La Corte di merito ha evaso le doglianze difensive in questa sede riproposte con congrua motivazione, esente da aporie e manifeste illogicità. Infatti, ha evidenziato che l'imputato è stato individuato quale autore del contestato danneggiamento sulla base della visione da parte della teste Vocino della [OSCURATO:PERSONA] dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza di una gioielleria. L'individuazione così effettuata è stata ritenuta attendibile dai giudici di merito in quanto operata da soggetto che conosceva personalmente non solo il ricorrente ma anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di immagini nitide in quanto la strada su cui insistevano le fioriere era illuminata, con indicazione di un elemento individualizzante quale la raccolta dei capelli in un particolare codino da parte del prevenuto. Sotto il profilo logico deve, altresì, essere valorizzato, a conferma dell'attendibilità della teste, il mancato riconoscimento del terzo che si accompagnava agli imputati individuati, circostanza che dimostra un approccio critico e ponderato ai fotogrammi visionati. La valutazione dei giudici di merito si sottrae, pertanto, a censura, dovendo trovare applicazione nella specie la consolidata giurisprudenza di legittimità che collega l'attendibilità del riconoscimento informale in fase di indagini, costituente prova atipica, alla credibilità della dichiarazione di chi lo ha eseguito (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019; Rv. 277635;Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Rv. 257393), ovvero, nella specie, del p.u. che è intervenuto subito dopo i fatti in contestazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, ìn ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]° Mantov