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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:114
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0388(01)_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 19 marzo 2020 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento (causa T‑388/19 R-RENV) «[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Riconoscimento dei ricorrenti come membri del Parlamento europeo – Venir meno dell’interesse giuridico a proseguire un procedimento – Non luogo a statuire» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – [OSCURATO:PERSONA] volta, da un lato, alla sospensione delle decisioni che impediscono l’acquisizione, da parte dei ricorrenti, dello status di membri del Parlamento europeo e, dall’altro, all’adozione di misure che consentano a questi ultimi di acquisire detto status – Sentenza della Corte che ha riconosciuto i benefici alle persone elette come membri del Parlamento europeo, inclusa l’immunità di viaggio, fin dalla proclamazione dei risultati elettorali – [OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire (Artt. 278 e 279 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, art. 6; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9, commi 2 e 3) (v. punti 8‑16) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere, da un lato, la sospensione di varie decisioni del Parlamento europeo che impediscono asseritamente ai ricorrenti di sedere nel Parlamento europeo in qualità di membri eletti e, dall’altro lato, un’ordinanza che ingiunga al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, incluso il riconoscimento dei privilegi e delle immunità dei ricorrenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019.

Dispositivo 1) Non vi è luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0388(01)_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 19 marzo 2020 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento (causa T‑388/19 R-RENV) «[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Riconoscimento dei ricorrenti come membri del Parlamento europeo – Venir meno dell’interesse giuridico a proseguire un procedimento – Non luogo a statuire» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – [OSCURATO:PERSONA] volta, da un lato, alla sospensione delle decisioni che impediscono l’acquisizione, da parte dei ricorrenti, dello status di membri del Parlamento europeo e, dall’altro, all’adozione di misure che consentano a questi ultimi di acquisire detto status – Sentenza della Corte che ha riconosciuto i benefici alle persone elette come membri del Parlamento europeo, inclusa l’immunità di viaggio, fin dalla proclamazione dei risultati elettorali – [OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire (Artt. 278 e 279 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, art. 6; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9, commi 2 e 3) (v. punti 8‑16) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere, da un lato, la sospensione di varie decisioni del Parlamento europeo che impediscono asseritamente ai ricorrenti di sedere nel Parlamento europeo in qualità di membri eletti e, dall’altro lato, un’ordinanza che ingiunga al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, incluso il riconoscimento dei privilegi e delle immunità dei ricorrenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019. Dispositivo 1) Non vi è luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Le spese sono riservate.
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