CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 19674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 23/02/2022 che, nel riconoscere la continuazione tra i reati, ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta dal Tribunale di Como in ordine ai delitti di riciclaggio e porto abusivo di arnesi atti allo scasso. 1. violazione ed erronea applicazione degli art. 648-bis, 648 cod. pen. e 125, 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. La censura attiene alla valenza dimostrativa, ai fini dell'affermazione di responsabilità, del compendio indiziario a cui ha fatto riferimento il giudice del merito, disattendendo la versione difensiva dell'imputato (che ha sostenuto di essere stato coinvolto dai correi per la commissione di furti, essendo inconsapevole dell'avvenuta sostituzione delle targhe dell'auto) e facendo così dipendere la colpevolezza dai precedenti penali da costui annoverati. 2. violazione ed erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis, cod. pen., 125 cod. proc. pen., in relazione al quantum di pena ritenuto di giustizia, in relazione all'art. 606 lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. La censura attiene al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 11-quater cod. pen. e sulla recidiva. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 25/01/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La prospettata differente riqualificazione giuridica del fatto si fonda su un'alternativa di merito, costituita dal contenuto di un memoriale redatto dall'imputato, la quale risulta essere stata motivatamente disattesa dalla Corte di merito in ragione dell'assoluta genericità delle dichiarazioni ivi riportare in ordine alle circostanze di tempo e di luogo della sua presenza al lato guida del veicolo, alle ragioni che ne hanno occasionato l'unirsi agli altri due correi con l'intento di commettere dei furti, all'individuazione dei quest'ultimi. Del resto, la circostanza che i complici avessero dei passamontagna e che tutti disponessero dell'armamentario necessario per realizzare dei furti in abitazione, rende del tutto logica la previa intesa nell'occultare, mediante la sostituzione delle targhe, la provenienza delittuosa del mezzo, peraltro già attenzionato dalle forze dell'ordine nei giorni precedenti per essere stato utilizzato per perpetrare furti in abitazione.E tanto senza sottacere l'ulteriore rilievo evidenziato dal giudice del merito costituito dal fatto che l'auto alla cui guida venne sorpreso l'imputato era provento di altro furto in abitazione commesso pochi giorni prima. La colpevolezza dell'imputato, pertanto, lungi dal fondarsi sui suoi numerosi e specifici precedenti penali, pur opportunamente declinati dalla Corte di merito, trova fondamento su precisi elementi di prova pienamente continenti con le circostanze di fatto accertate e idonei a fondare l'affermazione di responsabilità per concorso nei reati contestati. 2. Parimenti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame, si è evidenziato come gli elementi addotti a sostegno dell'invocata prevalenza fossero "evanescenti", risultando del tutto generiche le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine sia all'ammissione di responsabilità, del tutto parziale, sia con riguardo alla possibilità di individuare i correi. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell