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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28852/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati per cui Scarpiello è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità dei titoli di reato, delle relative modalità esecutive, commissione dei fatti ai danni di persone offese non del tutto coincidenti, dei moventi, riconducibili a vicende distinte e a determinazioni criminose slegate tra loro); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, come nel caso della dedotta identità del contesto spazio-temporale in cui gli episodi erano stati commessi, che la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (si veda, al riguardo, ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), essendo stati dedotti profili fattuali, quali la comune finalità di agevolare lo stesso clan camorristico, che non risultano dal tenore del provvedimento impugnato e sono stati prospettati con modalità non autosufficienti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati per cui Scarpiello è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità dei titoli di reato, delle relative modalità esecutive, commissione dei fatti ai danni di persone offese non del tutto coincidenti, dei moventi, riconducibili a vicende distinte e a determinazioni criminose slegate tra loro); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, come nel caso della dedotta identità del contesto spazio-temporale in cui gli episodi erano stati commessi, che la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (si veda, al riguardo, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), essendo stati dedotti profili fattuali, quali la comune finalità di agevolare lo stesso clan camorristico, che non risultano dal tenore del provvedimento impugnato e sono stati prospettati con modalità non autosufficienti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 28852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris