CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di 83 giorni e disposto il ripristino della pena detentiva sostituita di due mesi e venti giorni di arresto e 750 euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, confisca e vendita dell'autovettura, inflitta con sentenza del medesimo Tribunale emessa il 29 febbraio 2016, irrevocabile il 24 giugno 2016. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 172 e 173 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione della pena, ritenendo applicabile quello decennale, vedendosi in tema di condannato recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Tuttavia, al momento della pronuncia della sentenza di condanna, [OSCURATO:PERSONA] non era stato dichiarato recidivo, anche perché gravato da un solo precedente penale. Essendo divenuto recidivo reiterato solo in data 31 maggio 2022, il termine di prescrizione applicabile doveva ritenersi quello quinquennale, con la conseguenza che, al momento di emissione dell'ordinanza di revoca, la pena era ormai estinta per prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. La revoca della misura sostitutiva è stata giustificata con la volontaria sottrazione alla stessa verificatasi al termine dell'esecuzione di altra pena espiata in affidamento in prova al servizio sociale. In base alla incontestata ricostruzione dell'ordinanza impugnata, l'intimazione a presentarsi presso l'Ufficio UEPE per l'inizio dei lavori di pubblica utilità è stata notificata al condannato 1'8 agosto 2016. Tuttavia, tra il 2016 e il 2025, benché reiteratamente sollecitato ed anche a volere considerare l'impossibilità di avviare i lavori nei primi due anni in cui [OSCURATO:PERSONA] 2si trovava in espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il condannato non si è mai presentato per l'avvio della sanzione sostitutiva. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 173 cod. pen., essendo il condannato recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. in ragione di reati commessi successivamente alla irrevocabilità della sentenza della cui esecuzione si controverte. Proprio in tale passaggio della motivazione si annida, secondo il ricorrente, il vizio del provvedimento impugnato poiché la recidiva potrebbe assumere rilevanza, nel caso di specie, solo laddove fosse stata sussistente al momento della pronuncia della sentenza in esecuzione. Al contrario, essendo divenuto recidivo reiterato in epoca successiva alla pronuncia della sentenza, nel caso di specie, la circostanza aggravante non potrebbe produrre alcun effetto ai fini della prescrizione che, conseguentemente, dovrebbe ritenersi maturata. 3. L'assunto difensivo è fondato nei termini di seguito illustrati. Il provvedimento di revoca è intervenuto in data 21 ottobre 2025 e il giudice dell'esecuzione l'ha ritenuto validamente emesso entro il termine di prescrizione della pena assumendo l'applicabilità del termine decennale (in luogo di quello quinquennale) a ragione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il giudice di merito si è limitato, tuttavia, a prendere atto dei precedenti penali dichiaratamente valutando quelli formatisi successivamente al febbraio 2016, omettendo di accertare l'epoca in cui la recidiva è stata dichiarata. Si tratta di un punto decisivo della questione controversa atteso che la recidiva opera, ai fini di interesse in questa sede (quale condizione che determina il raddoppio dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 173, primo comma, cod. proc. pen.) solo nel caso in cui sia stata dichiarata dal giudice di merito. Analogamente a quanto deciso a proposito della omologa situazione che si verifica nel caso di prescrizione delle pene della reclusione e della multa (per effetto di quanto stabilito dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen.), anche nel caso di estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda la ragione della previsione del raddoppio dei termini di estinzione deve essere «individuata nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell'abdicazione all'esecuzione una volta decorso l'indicato periodo di tempo. Sicché, è l'epoca in cui le condizioni della citata recidiva divengono e si ritengono esistenti che deve rilevare ai fini della preclusione» (Sez. 1, n. 45295 del 05/11/2024, Giordano, n.m.). 3Affinché operi la causa impeditiva della dichiarazione di estinzione è necessario il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la recidiva in un certo momento prima dell'intero decorso del termine di prescrizione della pena. Tanto, anche in applicazione del principio generale per cui «l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva sia stata accertata in momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena» (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022). Più di recente tale orientamento ha trovato conferma nell'arresto secondo cui «l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvéro di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa» (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165 - 01). I principi sono stati ripresi e ribaditi anche dalla più recente sentenza di questa Corte Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, Rv. 289254 - 01 che, fra l'altro, ha precisato come l'estinzione della pena per decorso del tempo non operi per i recidivi qualificati, anche se la recidiva è stata dichiarata dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta, ma prima dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione della pena. Si tratta di principi che si collocano in termini di piena e stringente coerenza con quanto affermato in punto di valutazione idonea all'accertamento della relazione qualificata tra condizione soggettiva e fatto come ribadita da Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664, nell'ottica del «ripudio di qualsiasi automatismo, ossia dell'instaurazione presuntiva di una relazione qualificata tra status della persona e reato commesso e il recupero della valutazione discrezionale cui è correlato uno specifico obbligo motivazionale». E' stato, così, affermato che «il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i 4precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo». Principi ribaditi in altri arresti delle Sezioni Unite, fra le quali, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 e Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 con la quale è stato evidenziato l'abbandono della tesi secondo cui la recidiva sarebbe uno status personale conseguente, semplicemente, alla contestazione della stessa in ragione della lettura del certificato del casellario giudiziale e ciò per effetto di quanto deciso sia dalla Corte costituzionale che dai precedenti della Corte di legittimità a Sezioni Unite. Proprio ricordando quanto già deciso in altre decisioni (con particolare riferimento a Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247840), la Corte ha evidenziato come il regime della recidiva non differisca da quello delle altre circostanze aggravanti e che, pertanto, accertato il presupposto formale e il collegamento tra la prima condanna e il nuovo reato, la recidiva deve essere dichiarata con tutte le conseguenze dirette e indirette che ne derivano. Mancando tale dichiarazione, non possono derivare effetti dalla semplice contestazione della recidiva. I richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza sin qui riportata, sono stati, più recentemente ribaditi anche da Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262. Analoghi principi, dunque, devono essere applicati in tutti i casi in cui dalla recidiva derivino delle conseguenze in punto di trattamento sanzionatorio o esecutivo. Nel caso di specie, la verifica imposta non è stata compiuta, sebbene non esattamente nei termini lamentati dal ricorrente, essendosi limitato il giudice dell'esecuzione a rilevare l'avvenuto perfezionamento delle condizioni per ritenere sussistente la recidiva in epoca successiva alla sentenza della cui esecuzione si discute (pronuncia del 29 febbraio 2016), senza accertare se sia stata effettuata la dichiarazione di recidiva e se ciò sia avvenuto prima che fosse spirato il termine di prescrizione della pena. 4. Alla luce di quanto esposto, s'impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] affinché, in applicazione dei principi di diritto illustrati, proceda al rinnovato giudizio in punto di epoca in cui si è verificata la condizione della recidiva idonea a determinare il raddoppio del termine di estinzione della pena per prescrizione ed, in particolare, accerti se detta condizione si è verificata prima o dopo lo spirare del termine 5ordinario di cinque anni calcolato a norma dell'art. 172, quarto comma, cod. pen. richiamato dall'art. 173, ultimo comma, cod. pen. P.Q.MDepositata in Canceliaria oggi Romj 2 2 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] ki:DIZIARIO Afe1.! • 6