CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 35203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/04/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/01/2021 dal Tribunale di Genova, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo a) /.7t/ l'attenuante di cui all'art. 62, n 4, cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta - per il reato di cui sopra, nonché per quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo b) - a mesi tre di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Gueye, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, per il reato di cui al capo a), della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.La sentenza impugnata motiva erroneamente sulla impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza, stante la ostatività prevista dalla legge (anche se, in realtà, all'epoca dei fatti, non era ancora entrata in vigore la modifica prevista dall'art. 16, comma 1, lett. b), della legge 8 agosto 2019, n. 77), ma, in realtà, nel ricorso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. era richiesta con esclusivo riferimento al reato di cui al capo a) per il quale era stata già riconosciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che non è incompatibile con la causa di esclusione della punibilità richiesta. 3. E', quindi del tutto assente la motivazione in ordine al motivo dedotto e, per tale motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 23 giugno 2022