CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 08216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - esaminabili congiuntamente in quanto entrambi diretti a contestare l'affermazione della penale responsabilità - non sono consentiti dalla legge penale in sede di legittimità poiché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, per un verso, respinto la tesi difensiva secondo cui lo stupefacente sequestrato era riconducibile all'ex inquilino in considerazione sia della conformazione dei luoghi, che non consentiva di collocare in un'intercapedine posta dietro il frigorifero dieci panetti del peso complessivo di un kg., peraltro contenuti in un'unica busta che neppure avrebbe potuto passare tra le sbarre della finestra in questione, sia perché non risponde ad alcuna logica che il detentore di un quantitativo così rilevante di stupefacente decida di occultarlo presso l'abitazione di un terzo, con il quale, per di più, secondo la prospettazione difensiva avrebbe litigato, e quindi con il rischio di perdere la partita di droga; per altro verso, ribadito la finalità di cessione, atteso il quantitativo di stupefacente, pari a 538 dosi medie, le indicate modalità di occultamento e le condizioni economiche dell'imputato, incompatibili con la possibilità di acquistare un quantitativo così significativo di droga per uso personale; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.