CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte d'appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluso la recidiva e rideterminato la pena nella misura di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa con riferimento al reato contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il motivo unico di ricorso, con cui viene contestata la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d'appello da un lato escluso la recidiva e dall'altro ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura che il giudice di seconde cure ha, con motivazione coerente e non illogica, già vagliato e disatteso nella pronuncia oggetto di impugnazione. La Corte d'appello di Catania, pur avendo ritenuto di escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato (oltre che della circostanza che l'imputato avesse reso dichiarazioni non lineari), ha deciso di accogliere il motivo di appello relativo alla esclusione della recidiva contestata, facendo leva sulla distanza temporale della commissione dei precedenti reati e, soprattutto, sulla loro diversa natura rispetto a quella del reato oggetto del presente procedimento; la motivazione che ne risulta non è illogica: pur avendo posto alla base della decisione sulle due questioni in contestazione (esclusione della recidiva e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) il medesimo elemento (sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato), si deve rilevare come, quanto alla esclusione della recidiva, la valutazione del giudice si sia incentrata su un aspetto più specifico, attinente, lo si ripete, alla diversa natura degli stessi precedenti rispetto a quella del reato in contestazione, circostanza che ha indotto la Corte territoriale a ritenere che la commissione del fatto di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non possa considerarsi manifestazione di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato; ed infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. Un., n. 35738 del 27/05/2010), al fine di applicare la recidiva contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito possa considerarsi sintomo della pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, e ciò al di là del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; e, sul punto, la valutazione del giudice è discrezionale e non censurabile. Si tratta di una valutazione differente rispetto a quella che il giudice conduce in punto di concessione delle attenuanti generiche: in quest'ultimo caso la sussistenza del precedente, ex se, può essere ritenuta dal giudice elemento prevalente, e quindi decisivo, ai fini della mancata concessione del beneficio. Considerato, dunque, che la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente quanto agli elementi oggetto di valutazione ai fini della fissazione del trattamento punitivo a carico dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. /( Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere e