CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 23610/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22119-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 686/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2021 R.G.N. 818/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.22119/2021 Cron. Rep. Ud04/06/2025 La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il decreto“ avente efficacia di sentenza” n. 4992/2020 emesso dal tribunale di Paola avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di opposizione a precedente ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell’art 426 c.p.c. Premetteva la corte che [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il tribunale con ricorso ex art. 1 co. 47 l.n. 92/2012, per impugnare il trasferimento subito dalla sede di Zumpano a quella di Amantea. Il giudice, rilevata l’estraneità della domanda rispetto a quelle per le quali era previsto il rito speciale ex lege 92/2012, aveva disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., fissando l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. La società proponeva opposizione avverso detta ordinanza ex art. 1 co.51 l.n. 92/2012. Il tribunale, omessa la fissazione dell’udienza, con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevato che l’opposizione era prevista solo avverso le ordinanze di accoglimento o rigetto in materia di licenziamenti, ha rigettato l’istanza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Tale atto era impugnato dinanzi alla corte d’appello con un “reclamo” e con la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso originario proposto dal Lento o, in subordine rigettarlo. La corte territoriale dichiarava inammissibile il “reclamo” rilevando che all’esito della ordinanza di mutamento del rito era stata erroneamente attribuito alla causa un nuovo numero di Registro Generale e che la stessa era tutt’ora pendente. Rilevava altresì che l’ordinanza di mutamento del rito non ha carattere decisorio e non definisce il giudizio, stante la attuale pendenza dello stesso, e che, pertanto, ogni lagnanza relativa a quella ordinanza ben poteva essere proposta in quella sede (giudizio pendente). Avverso detta decisione proponeva ricorso la società cui resisteva con controricorso il lavoratore. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 CO. 58 L. 92/2012, dell’art. 339 c.p.c., degli artt.181, 290, 309, 307, 354 C.P.C. (art. 360 c.p.c. co. 1 nn. 3 e 4). Con tale motivo si censura l’operato della corte d’appello e la sentenza per avere giudicato inammissibile il reclamo. 2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1 co. 51 L. 92/2012 (art. 360 c.p.c. co. 1 nn. 3 e 4). Con tale motivo si censura l’operato della corte d’appello e la sentenza per avere ritenuto non proponibile il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza di mutamento del rito. I motivi possono essere trattati insieme essendo riferiti alla medesima questione relativa alla decisione della corte sul mutamento del rito e sulla impugnabilità di tale decisione. Questa Corte ha di recente chiarito che L'ordinanzadi mutamento dal rito speciale cd. Fornero - emessa al termine della fase sommaria - al rito ordinario del lavoro non hacontenuto decisorio; ne consegue che non è ammessa l'opposizione avverso l'ordinanzamedesima ( Cass.n. 15011/2019). E’ stato anche evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] la quale il giudice del lavoro dispone ilmutamento del rito e rimette la causa promossa con ilrito speciale al capo dell'ufficio per l'assegnazione ad una sezione ordinaria non hacontenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alla qualificazione del rapporto operato dal remittente; ne consegue la non impugnabilità dell'ordinanzain Cassazione né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario ( Cass.n.19345/2007). Peraltro, come correttamente precisato nella sentenza impugnata, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19136 del 2005; n. 19942 del 2008; n. 22325 del 2014), dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. Nessuna deduzione in tal senso è contenuta nel ricorso in esame. Alla luce degli esposti principi deve dunque ritenersi corretta la decisione del giudice del merito stante la inammissibilità della impugnazione del provvedimento che dispone il solo mutamento del rito nei termini sopra evidenziati. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza, con la distrazione delle stesse all’antistatario. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione all’antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il