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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05056/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20/4/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza n. 49116 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela il 21/4/2016, irrevocabile il 25/5/2016, con cui gli era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 1.200,00 euro di multa, per reati commessi il 18/8/2015.

Ciò in quanto, in data 28/6/2018, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della prima sentenza, Trubia aveva riportato una nuova condanna alla pena di 8 mesi di reclusione, anch'essa condizionalmente sospesa, inflitta con sentenza n. 440/18 emessa dal Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in data 23/5/2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, omettendo di spiegarne le ragioni, si sia discostata dalle pronunce con cui la Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, ha affermato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha natura di sentenza di condanna, sicché ad essa non può conseguire la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, la quale ha come presupposto, appunto, una pronuncia di condanna.

Il principio del favor rei, infatti, avrebbe imposto, in presenza di un quadro giurisprudenziale segnato da arresti di segno opposto, di accedere all'indirizzo più favorevole per il condannato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti dalla legge, il condannato riporti un'altra condanna per delitto, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 3.

Nel caso di specie, successivamente alla prima sentenza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela il 21/4/2016, irrevocabile il 25/5/2018, Trubia ha riportato, nel quinquennio successivo al suo passaggio in giudicato, una nuova condanna, a pena, anch'essa condizionalmente sospesa, inflitta con sentenza n. 440/18 emessa il 28/6/2018 per fatti commessi il 23/5/2018; pena che, cumulata con quella precedentemente applicata, superava il limite di due anni di cui all'art. 163 cod. pen.

Non conferente è il richiamo difensivo all'orientamento giurisprudenziale che nega la natura di condanna alla sentenza di applicazione della pena, escludendo, dunque, che essa possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena.

Invero, nel caso in esame, la seconda sentenza non era di patteggiamento, sicché trova applicazione il principio secondo cui la sospensione condizionale riconosciuta in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere revocata nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. (Sez. 1, n. 45952 del 10/9/2019, Orofino, Rv. 277332-01).

In ogni caso, va ribadito che secondo le più recenti pronunce di legittimità, qui condivise, l'entità della pena applicata a richiesta concorre a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene, quindi, revocabile (Sez. 1, n. 29847 del 16/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], 276619-01); e finanche nel caso in cui la sentenza di patteggiamento sia sopravvenuta alla prima condanna (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, deo. 2006, Diop, Rv. 233518-01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 2/12/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/4/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza n. 49116 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela il 21/4/2016, irrevocabile il 25/5/2016, con cui gli era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 1.200,00 euro di multa, per reati commessi il 18/8/2015. Ciò in quanto, in data 28/6/2018, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della prima sentenza, Trubia aveva riportato una nuova condanna alla pena di 8 mesi di reclusione, anch'essa condizionalmente sospesa, inflitta con sentenza n. 440/18 emessa dal Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in data 23/5/2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, omettendo di spiegarne le ragioni, si sia discostata dalle pronunce con cui la Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, ha affermato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha natura di sentenza di condanna, sicché ad essa non può conseguire la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, la quale ha come presupposto, appunto, una pronuncia di condanna. Il principio del favor rei, infatti, avrebbe imposto, in presenza di un quadro giurisprudenziale segnato da arresti di segno opposto, di accedere all'indirizzo più favorevole per il condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti dalla legge, il condannato riporti un'altra condanna per delitto, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 3. Nel caso di specie, successivamente alla prima sentenza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela il 21/4/2016, irrevocabile il 25/5/2018, Trubia ha riportato, nel quinquennio successivo al suo passaggio in giudicato, una nuova condanna, a pena, anch'essa condizionalmente sospesa, inflitta con sentenza n. 440/18 emessa il 28/6/2018 per fatti commessi il 23/5/2018; pena che, cumulata con quella precedentemente applicata, superava il limite di due anni di cui all'art. 163 cod. pen. Non conferente è il richiamo difensivo all'orientamento giurisprudenziale che nega la natura di condanna alla sentenza di applicazione della pena, escludendo, dunque, che essa possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena. Invero, nel caso in esame, la seconda sentenza non era di patteggiamento, sicché trova applicazione il principio secondo cui la sospensione condizionale riconosciuta in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere revocata nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. (Sez. 1, n. 45952 del 10/9/2019, Orofino, Rv. 277332-01). In ogni caso, va ribadito che secondo le più recenti pronunce di legittimità, qui condivise, l'entità della pena applicata a richiesta concorre a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene, quindi, revocabile (Sez. 1, n. 29847 del 16/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], 276619-01); e finanche nel caso in cui la sentenza di patteggiamento sia sopravvenuta alla prima condanna (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, deo. 2006, Diop, Rv. 233518-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021
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