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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24038/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto relativi a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità.

Il Tribunale ha ravvisato la colpa della ricorrente sulla scorta di un incensurabile accertamento in ordine alla condotta della [OSCURATO:PERSONA] la quale, nell'occorso, ha cagionato al fratello, nel corso di una colluttazione, le lesioni in atti refertate.

Tuttavia, tenuto conto della incertezza circa le modalità con cui tali lesioni erano state cagionate, il giudicante ha ravvisato l'elemento soggettivo della colpa, in luogo del dolo, in considerazione della tipologia di lesione cagionata, compatibile con dei movimenti concitati avvenuti negli spazi comuni, come tali ritenuti imprudenti e negligenti nel contesto fattuale riscontrato dal giudice.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto relativi a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. Il Tribunale ha ravvisato la colpa della ricorrente sulla scorta di un incensurabile accertamento in ordine alla condotta della [OSCURATO:PERSONA] la quale, nell'occorso, ha cagionato al fratello, nel corso di una colluttazione, le lesioni in atti refertate. Tuttavia, tenuto conto della incertezza circa le modalità con cui tali lesioni erano state cagionate, il giudicante ha ravvisato l'elemento soggettivo della colpa, in luogo del dolo, in considerazione della tipologia di lesione cagionata, compatibile con dei movimenti concitati avvenuti negli spazi comuni, come tali ritenuti imprudenti e negligenti nel contesto fattuale riscontrato dal giudice. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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