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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 09298/2023

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 25568 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi entrambi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto in Roma presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Crescenzio n. 69; - ricorr ente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente – Oggetto:imposta sui giochi– rinvio a n.r.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 179 / 0 2 / 20 depositata in data 06/ 0 2 /20 20 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - a seguito di PVC l'Amministrazione finanziaria ha notificato avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui giochi alla ditta individuale Blue S tar di Ianachievici e alla società Stanley MaltaLimited; - i contribuenti impugnavano tale atto; la CTP ri ge ttava il ricorso; - a ppellavano i socc ombenti; la CTR confermava la sentenza di primogrado; - ricorrono a questa Corte sia [OSCURATO:PERSONA] sia la società [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso; resiste con controricorsol’Agenzia delle Dogane; Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex L. n. 197 del 2022; - pertanto, la controversia va sospesa e rinviata a nuovo ruolo ; p.q.m. dichiarasospeso il processo e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 25568 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi entrambi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto in Roma presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Crescenzio n. 69; - ricorr ente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente – Oggetto:imposta sui giochi– rinvio a n.r. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 179 / 0 2 / 20 depositata in data 06/ 0 2 /20 20 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - a seguito di PVC l'Amministrazione finanziaria ha notificato avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui giochi alla ditta individuale Blue S tar di Ianachievici e alla società Stanley MaltaLimited; - i contribuenti impugnavano tale atto; la CTP ri ge ttava il ricorso; - a ppellavano i socc ombenti; la CTR confermava la sentenza di primogrado; - ricorrono a questa Corte sia [OSCURATO:PERSONA] sia la società [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso; resiste con controricorsol’Agenzia delle Dogane; Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex L. n. 197 del 2022; - pertanto, la controversia va sospesa e rinviata a nuovo ruolo ; p.q.m. dichiarasospeso il processo e rinvia
Sentenza Cassazione n. 09298/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris