CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 33948/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Livorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina per grammi lordi 8,18, confezionati in 9 confezioni, che per le circostanze relative alla persona e all'azione, apparivano destinati alla cessione a terzi. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola tre motivi che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente la configurazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per essersi posto a carico dell'imputato l'onere di fornire prova contraria, quando invece una valutazione globale, che si assume assente, avrebbe portato a concludere che la detenzione della sostanza era destinata all'uso personale; 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente l'applicazione del minimo edittale. L'eccessività della pena base vanificherebbe, si sostiene, i rilevanti sforzi dell'imputato volti ad una positiva risocializzazione; 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26 giugno 2025, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico, essendo sostanzialmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente è stata effettuata tenendo conto della complessiva ed unitaria concreta valutazione del fatto, con particolare riguardo alla quantità e alla tipologia della sostanza, al confezionamento della stessa, alle concrete circostanze del caso (alla vista degli operanti, l'imputato ha cercato di evitare il controllo in auto di cui era il conducente ed ha cercato di disfarsi del narcotico). [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ricordato che l'imputato veniva altresì trovato in possesso di una significativa somma di denarolpari a 320 euro, in svariate banconote di medio e piccolo taglio, apparendo pertanto del tutto smentito che si fosse comprato per finalità di consumo personale così tanto e dispendioso narcotico, lui che all'epoca del fatto risultava disoccupato e privo di ligiwdr- -w font0- di reddito. Si tratta, all'evidenza, di motivazione congrua, non manifesta illogica e corretta in diritto e, quindi, immune da censure. Il secondo motivo sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato. Si legge, nella sentenza impugnata, che, pur nell'ambito della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non si è trattato di fatto di minima gravità e che, comunque, la pena base, pur superiore al minimo edittale (per le modalità e l'oggetto della condotta), non è neppure prossima alla media tra minimo e massimo edittale, il ',13` che esonera, per costante giurisprudenza ( cfr., ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv. 256464), da più approfonditi oneri motivazionali. Anche rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo di ricorso, la Corte di merito ha offerto compiuta motivazione laddove ha ricordato che, a carico dell'imputato, figurano plurime condanne per gravi reati commessi in un arco di tempo prolungato; che l'imputato è stabilmente radicato nella reiterata commissione di reati, per cui la violazione di cui si tratta non può minimamente qualificarsi come episodica od occasionale; che ha fornito nel tempo differenti alias, dimostrando così la pervicace volontà di cercare di sottrarsi alle proprie responsabilità; che non è emerso alcuni elemento di positiva valutazione; che non ha posto in essere alcuna condotta né collaborativa con la p.g. intervenuta per il controllo, né resipiscente e riparativa, neppure parziale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio