CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCIANO' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCIANO' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo laddove deduce la violazione dell'art. 5 cod. pen., è manifestamente infondato poiché si richiamano i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 364/1988 che concerne l'errore di diritto nelle contravvenzioni, mentre il reato per cui è intervenuta condanna è un delitto. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza che è invece corretta in diritto e priva di vizi logici. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore