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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 42867/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. rt Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen., per avere egli detenuto, al fine della spendita, banconote contraffatte all'interno del locale "[OSCURATO:PERSONA]" gestito dallo stesso imputato, oltre che nella sua auto e nel portafogli, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando le censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 49 e 455 cod. pen., per avere la Corte di appello escluso l'ipotesi del falso grossolano, atteso che gli Agenti della questura di Perugia, già a un primo, superficiale sguardo, avevano notato la difformità delle banconote rinvenute nel corso della perquisizione rispetto all'originale modello di banconota.

La grossolanità della contraffazione delle banconote in parola sarebbe tale da integrare la fattispecie del reato impossibile, non già quella di cui all'art. 455 cod. pen., posta "l'inidoneità dell'oggetto" a realizzare l'evento dannoso. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione all'esclusione della finalità di utilizzazione delle banconote.

Il ricorrente osserva infatti che le banconote erano state poste in luogo non prossimo rispetto alla cassa del bar, ciò che dimostrerebbe, appunto, la volontà di non utilizzarle.

Avuto contezza della grossolana falsità delle banconote, egli le avrebbe riposte in luoghi diversi per evitare di distribuirle ai clienti.

Ritenendo, invece, che il Dino avesse diviso e collocato le banconote in luoghi diversi proprio al fine di metterle in circolazione, la Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione illogica. 2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena, posto che il Giudice d'appello avrebbe ritenuto la sussistenza della continuazione ex art. 81 cod pen. senza tuttavia motivare tale valutazione.

A parere della difesa, il fatto del rinvenimento delle banconote all'interno del locale doveva invece ritenersi unico, nonostante i biglietti siano stati trovati in più parti del locale stesso.

Così come il fatto si è configurato come unico, così doveva considerarsi il reato, non rilevando il dato della suddivisione delle banconote, da parte dell'imputato, in vari blocchi.

Non sarebbe pertanto provata la sussistenza del "medesimo disegno criminoso" che, sola, giustifica l'applicazione del regime della continuazione. 2.4 Col quarto motivo, censura la violazione di legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale offerto motivi a supporto della propria valutazione e per essersi r (3 basata unicamente sul certificato penale dell'imputato, in cui si dà conto di un reato commesso ben otto anni prima del caso in esame.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è in parte inammissibile, in parte fondato, come verrà, qui di seguito, illustrato. 2.1 n primo motivo è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di censure puntualmente affrontate dal giudice di merito, nel quadro della ferma giurisprudenza per la quale «in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 - 01).

Ebbene, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi logici, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto la falsità in esame non immediatamente riconoscibile evidenziando, in particolare, come l'accertamento tecnico demandato a un esperto di falsi documentali fosse stato disposto proprio per accertare con sicurezza la falsità delle banconote, dato che la semplice visione delle stesse non risultava sufficiente - "per una persona non in possesso di specifiche competenze" a "apprezzarne immediatamente la falsità all'esito della semplice visione" (p. 1 dei "motivi della decisione").

Inoltre, e con riguardo all'invocata tesi del reato impossibile, la difesa ha altresì mancato di confrontarsi con principi di diritto enunciati più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di falso documentale anzitutto, ai fini dell'esclusione della punibilità - ai sensi dell'art. 49 c.p. - per inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice occorre che la difformità dell'atto appaia immediatamente evincibile dalla mera disamina dello stesso e sia talmente tanto manifesta da essere riconoscibile da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, sent. n. 10331 del 24.01.2019 - dep. 08.03.2019, Rv. 276244; Sez. 5, sent. n. 27310 del 11.02.2019 - dep. 19.06.2019, Rv. 276639; da ultimo, Sez. 5, n. 34730 del 21/06/2022, Bouharb) 2.2 II secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto generico.

La difesa insiste nella tesi dell'esclusione della finalità di utilizzazione, ma non si confronta con l'articolata motivazione, in cui vengono esposte ragionevoli critiche alla infondatezza dell'assunto difensivo, invero non persuasivo. 2.3 II terzo motivo è fondato.

La tesi, fatta propria dal Giudice d'appello, della pluralità di condotte, che giustificherebbe l'applicazione del regime della continuazione, non è adeguatamente motivata e, in ogni caso, non sembra adattarsi al caso di specie.

L'unitarietà della detenzione va infatti apprezzata in riferimento al contesto temporale - unitario anch'esso - e alla persona del detentore, mentre le diverse modalità di occultamento delle banconote sono irrilevanti, costituendo, esso, singoli momenti di un'unica azione criminosa.

Fondata è, invece, rb l'eccezione difensiva, visto che il momento genetico della detenzione è stato unico, unitario il contesto temporale, unitaria la condotta (in ogni caso, anche a volere ammettere la tesi della pluralità delle condotte — ciò che questo Collegio, come già osservato, esclude — non è detto che condotte plurime afferenti, tutte, a un unico reato, debbano potare a un aumento di pena a titolo di continuazione: cfr. Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno, Rv. 282699 - 01). 2.4 II quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto generico.

La difesa non si è confrontata, infatti, con le ragionevoli argomentazioni poste a base del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione dell'impugnata sentenza ha tenuto conto dei parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen., attribuendo al parametro inerente la gravità del fatto maggior peso rispetto ad altre considerazioni.

Più precisamente, l'aver valutato la «oggettiva gravità del fatto contestato alla luce del rilevantissimo numero di banconote false detenute» come elemento decisivo per denegare le invocate attenuanti deve considerarsi parte di un giudizio demandato al potere discrezionale del giudice di merito, che resiste al sindacato di legittimità, ove logicamente argomentato (cfr. ad es., Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03: fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. rt Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen., per avere egli detenuto, al fine della spendita, banconote contraffatte all'interno del locale "[OSCURATO:PERSONA]" gestito dallo stesso imputato, oltre che nella sua auto e nel portafogli, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando le censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 49 e 455 cod. pen., per avere la Corte di appello escluso l'ipotesi del falso grossolano, atteso che gli Agenti della questura di Perugia, già a un primo, superficiale sguardo, avevano notato la difformità delle banconote rinvenute nel corso della perquisizione rispetto all'originale modello di banconota. La grossolanità della contraffazione delle banconote in parola sarebbe tale da integrare la fattispecie del reato impossibile, non già quella di cui all'art. 455 cod. pen., posta "l'inidoneità dell'oggetto" a realizzare l'evento dannoso. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione all'esclusione della finalità di utilizzazione delle banconote. Il ricorrente osserva infatti che le banconote erano state poste in luogo non prossimo rispetto alla cassa del bar, ciò che dimostrerebbe, appunto, la volontà di non utilizzarle. Avuto contezza della grossolana falsità delle banconote, egli le avrebbe riposte in luoghi diversi per evitare di distribuirle ai clienti. Ritenendo, invece, che il Dino avesse diviso e collocato le banconote in luoghi diversi proprio al fine di metterle in circolazione, la Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione illogica. 2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena, posto che il Giudice d'appello avrebbe ritenuto la sussistenza della continuazione ex art. 81 cod pen. senza tuttavia motivare tale valutazione. A parere della difesa, il fatto del rinvenimento delle banconote all'interno del locale doveva invece ritenersi unico, nonostante i biglietti siano stati trovati in più parti del locale stesso. Così come il fatto si è configurato come unico, così doveva considerarsi il reato, non rilevando il dato della suddivisione delle banconote, da parte dell'imputato, in vari blocchi. Non sarebbe pertanto provata la sussistenza del "medesimo disegno criminoso" che, sola, giustifica l'applicazione del regime della continuazione. 2.4 Col quarto motivo, censura la violazione di legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale offerto motivi a supporto della propria valutazione e per essersi r (3 basata unicamente sul certificato penale dell'imputato, in cui si dà conto di un reato commesso ben otto anni prima del caso in esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso è in parte inammissibile, in parte fondato, come verrà, qui di seguito, illustrato. 2.1 n primo motivo è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di censure puntualmente affrontate dal giudice di merito, nel quadro della ferma giurisprudenza per la quale «in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 - 01). Ebbene, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi logici, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto la falsità in esame non immediatamente riconoscibile evidenziando, in particolare, come l'accertamento tecnico demandato a un esperto di falsi documentali fosse stato disposto proprio per accertare con sicurezza la falsità delle banconote, dato che la semplice visione delle stesse non risultava sufficiente - "per una persona non in possesso di specifiche competenze" a "apprezzarne immediatamente la falsità all'esito della semplice visione" (p. 1 dei "motivi della decisione"). Inoltre, e con riguardo all'invocata tesi del reato impossibile, la difesa ha altresì mancato di confrontarsi con principi di diritto enunciati più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di falso documentale anzitutto, ai fini dell'esclusione della punibilità - ai sensi dell'art. 49 c.p. - per inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice occorre che la difformità dell'atto appaia immediatamente evincibile dalla mera disamina dello stesso e sia talmente tanto manifesta da essere riconoscibile da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, sent. n. 10331 del 24.01.2019 - dep. 08.03.2019, Rv. 276244; Sez. 5, sent. n. 27310 del 11.02.2019 - dep. 19.06.2019, Rv. 276639; da ultimo, Sez. 5, n. 34730 del 21/06/2022, Bouharb) 2.2 II secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto generico. La difesa insiste nella tesi dell'esclusione della finalità di utilizzazione, ma non si confronta con l'articolata motivazione, in cui vengono esposte ragionevoli critiche alla infondatezza dell'assunto difensivo, invero non persuasivo. 2.3 II terzo motivo è fondato. La tesi, fatta propria dal Giudice d'appello, della pluralità di condotte, che giustificherebbe l'applicazione del regime della continuazione, non è adeguatamente motivata e, in ogni caso, non sembra adattarsi al caso di specie. L'unitarietà della detenzione va infatti apprezzata in riferimento al contesto temporale - unitario anch'esso - e alla persona del detentore, mentre le diverse modalità di occultamento delle banconote sono irrilevanti, costituendo, esso, singoli momenti di un'unica azione criminosa. Fondata è, invece, rb l'eccezione difensiva, visto che il momento genetico della detenzione è stato unico, unitario il contesto temporale, unitaria la condotta (in ogni caso, anche a volere ammettere la tesi della pluralità delle condotte — ciò che questo Collegio, come già osservato, esclude — non è detto che condotte plurime afferenti, tutte, a un unico reato, debbano potare a un aumento di pena a titolo di continuazione: cfr. Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno, Rv. 282699 - 01). 2.4 II quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto generico. La difesa non si è confrontata, infatti, con le ragionevoli argomentazioni poste a base del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione dell'impugnata sentenza ha tenuto conto dei parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen., attribuendo al parametro inerente la gravità del fatto maggior peso rispetto ad altre considerazioni. Più precisamente, l'aver valutato la «oggettiva gravità del fatto contestato alla luce del rilevantissimo numero di banconote false detenute» come elemento decisivo per denegare le invocate attenuanti deve considerarsi parte di un giudizio demandato al potere discrezionale del giudice di merito, che resiste al sindacato di legittimità, ove logicamente argomentato (cfr. ad es., Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03: fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inamm
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