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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08340/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] BISICCE' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria del 05 dicembre 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati atti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 496 cod. pen., perché, in occasione di un controllo, riferivano al personale della Polizia di Stato, generalità false, dichiarando un anno di nascita differente da quello vero, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva a ciascuno contestata, ha ridotto la pena inflitta agli stessi.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.

2. 1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato valorizzando la circostanza che, a differenza di quanto riferito in merito agli altri dati anagrafici, solo quello relativo all'anno di nascita fosse falso, senza tenere conto della difficoltà di pronuncia dell'imputato, dovuta alla mancanza di denti, nonché della confusione verificatasi al momento del controllo che aveva coinvolto numerose persone. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per le quali non ha convertito, come richiesto nell'atto di appello, la pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto contestato, senza considerare che ben cinque delle persone controllate avevano lo stesso cognome, sicché verosimilmente si era creata confusione al momento della trascrizione delle generalità. 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha valorizzato il ridottissimo grado di offensività dell'azione ai fini dell'applicazione del'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d'appello hanno riconosciuto le circostanze attenuanti I generiche equivalenti alla recidiva contestata e non invece prevalenti sulla stessa, così non procedendo alla conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 4.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello ha omesso di considerare che cinque delle persone coinvolte nel avevano lo stesso cognome, sicché verosimilmente si era creata confusione nella trascrizione delle generalità riferite. 4.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello non ha tenuto conto del ridottissimo grado di offensività dell'azione ai fini dell'applicazione del'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d'appello hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, e non invece prevalenti sulla stessa, così non procedendo alla conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati, a eccezione del secondo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Giova premettere che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01.

3. Infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].r La corte territoriale ha evidenziato che dall'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai due operatori di polizia che avevano proceduto al controllo, era emersa l'assoluta assenza di qualsiasi incomprensione in merito alla data di nascita dell'imputato.

Ciò posto, risulta inverosimile la circostanza che la non comprensibilità degli operatori di polizia fosse caduta solo su un unico dato tra quelli riferiti dall'imputato e che, al contrario, nessun problema fosse sorto su tutti gli altri.

4. Privi di pregio sono tutti i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto sovrapponibili tra loro, possono essere trattati congiuntamente. 4.1 Va evidenziato come tutte le censure dedotte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.. 4.2 Quanto al primo motivo, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata nella sentenza in verifica.

I giudici di merito, in maniera puntuale e logica, hanno esplicitato che il contesto nel quale era avvenuto il controllo e, quindi, la trascrizione dei dati anagrafici di entrambi gli imputati, era tutt'altro che «confusionario», in quanto svolto da ben due operatori, all'ora di pranzo di un giorno festivo, in una zona periferica che, al momento, risultava isolata, non senza evidenziare che, in assenza di una personale conoscenza dei controllati da parte degli agenti, nessun rilievo poteva avere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse fratello gemello di Salvatore, correttamente generalizzato. 4.3 Quanto al secondo motivo, con il quale entrambi i ricorrenti si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, entrambi i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con le argomentazioni esposte dai giudici d'appello a sostegno della negativa conclusione sul punto, allorché hanno evidenziato la gravità della condotta attuata dagli stessi ricorrenti, entrambi gravati da precedenti penali, nel riferire false generalità, così ostacolando il loro riconoscimento in occasione del controllo (Sez. 2, n. 35493 del 03/07/2019, Boemi, Rv. 276435). 4.4 Infine, quanto al terzo motivo, che involge il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ragione del bilanciamento in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, i ricorrenti si sono limitati ad articolare una generica critica della decisione assunta dalla corte territoriale, senza tenere conto delle ragioni sottese alla stessa, individuate nei precedenti penali dai quali i ricorrenti sono gravati, espressione di una personalità incline a delinquere.5.

Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 La corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione in merito alla mancata sostituzione ex art. 20-bis cod. pen. della pena inflitta, ignorando completamente la richiesta formulata in tali termini nell'atto di appello.

Ne deriva, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo perché dia ragione dell'omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen.

Per il resto, il ricorso va rigettato.

6. Dalle suesposte considerazioni consegue, altresì, il rigetto dei ricorsi formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'omessa c,.".) TI f di i va pronuncia sulla pena it on rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] BISICCE' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria del 05 dicembre 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 496 cod. pen., perché, in occasione di un controllo, riferivano al personale della Polizia di Stato, generalità false, dichiarando un anno di nascita differente da quello vero, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva a ciascuno contestata, ha ridotto la pena inflitta agli stessi. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2. 1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato valorizzando la circostanza che, a differenza di quanto riferito in merito agli altri dati anagrafici, solo quello relativo all'anno di nascita fosse falso, senza tenere conto della difficoltà di pronuncia dell'imputato, dovuta alla mancanza di denti, nonché della confusione verificatasi al momento del controllo che aveva coinvolto numerose persone. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per le quali non ha convertito, come richiesto nell'atto di appello, la pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto contestato, senza considerare che ben cinque delle persone controllate avevano lo stesso cognome, sicché verosimilmente si era creata confusione al momento della trascrizione delle generalità. 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha valorizzato il ridottissimo grado di offensività dell'azione ai fini dell'applicazione del'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d'appello hanno riconosciuto le circostanze attenuanti I generiche equivalenti alla recidiva contestata e non invece prevalenti sulla stessa, così non procedendo alla conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 4.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello ha omesso di considerare che cinque delle persone coinvolte nel avevano lo stesso cognome, sicché verosimilmente si era creata confusione nella trascrizione delle generalità riferite. 4.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello non ha tenuto conto del ridottissimo grado di offensività dell'azione ai fini dell'applicazione del'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d'appello hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, e non invece prevalenti sulla stessa, così non procedendo alla conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, a eccezione del secondo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Giova premettere che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01. 3. Infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].r La corte territoriale ha evidenziato che dall'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai due operatori di polizia che avevano proceduto al controllo, era emersa l'assoluta assenza di qualsiasi incomprensione in merito alla data di nascita dell'imputato. Ciò posto, risulta inverosimile la circostanza che la non comprensibilità degli operatori di polizia fosse caduta solo su un unico dato tra quelli riferiti dall'imputato e che, al contrario, nessun problema fosse sorto su tutti gli altri. 4. Privi di pregio sono tutti i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto sovrapponibili tra loro, possono essere trattati congiuntamente. 4.1 Va evidenziato come tutte le censure dedotte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.. 4.2 Quanto al primo motivo, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata nella sentenza in verifica. I giudici di merito, in maniera puntuale e logica, hanno esplicitato che il contesto nel quale era avvenuto il controllo e, quindi, la trascrizione dei dati anagrafici di entrambi gli imputati, era tutt'altro che «confusionario», in quanto svolto da ben due operatori, all'ora di pranzo di un giorno festivo, in una zona periferica che, al momento, risultava isolata, non senza evidenziare che, in assenza di una personale conoscenza dei controllati da parte degli agenti, nessun rilievo poteva avere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse fratello gemello di Salvatore, correttamente generalizzato. 4.3 Quanto al secondo motivo, con il quale entrambi i ricorrenti si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, entrambi i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con le argomentazioni esposte dai giudici d'appello a sostegno della negativa conclusione sul punto, allorché hanno evidenziato la gravità della condotta attuata dagli stessi ricorrenti, entrambi gravati da precedenti penali, nel riferire false generalità, così ostacolando il loro riconoscimento in occasione del controllo (Sez. 2, n. 35493 del 03/07/2019, Boemi, Rv. 276435). 4.4 Infine, quanto al terzo motivo, che involge il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata conversione della pena inflitta in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ragione del bilanciamento in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, i ricorrenti si sono limitati ad articolare una generica critica della decisione assunta dalla corte territoriale, senza tenere conto delle ragioni sottese alla stessa, individuate nei precedenti penali dai quali i ricorrenti sono gravati, espressione di una personalità incline a delinquere.5. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 La corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione in merito alla mancata sostituzione ex art. 20-bis cod. pen. della pena inflitta, ignorando completamente la richiesta formulata in tali termini nell'atto di appello. Ne deriva, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo perché dia ragione dell'omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. Per il resto, il ricorso va rigettato. 6. Dalle suesposte considerazioni consegue, altresì, il rigetto dei ricorsi formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'omessa c,.".) TI f di i va pronuncia sulla pena it on rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
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