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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28752/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati previsti dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, per il capo A), e dall'art. 4 della

I. 110/75, per il capo B), condannandolo, per il reato di cui al capo A), alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa e, per il reato di cui al capo B), alla pena di mesi 1 di arresto e euro 800,00 di ammenda.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, un difetto dell'apparato motivazionale in relazione alla richiesta assolutoria per il capo A).

Censura, con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'arti. 131 bis cod. pen. in relazione al capo B).

Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B).

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto al primo motivo, la Corte di Appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 3 dando conto degli elementi di prova che hanno portato a ritenere l'incompatibilità della detenzione della hashish con la destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale, quali il quantitativo elevato (circa 575 dosi singoli medie), l'assenza di materiali impiegati per assumere quel genere di sostanza (cartine o pipette), il rinvenimento di un coltello per il taglio della sostanza stupefacente insieme ad un minor quantitativo di hashish nella stanza adibita all'attività di tatuatore (dove è difficile immaginare che l'imputato ne facesse uso prima di dedicarsi ad un compito che richiede estrema precisione e lucidità).

In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e i motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.

In particolare, i giudici del gravame a foglio 3 e 4, hanno ritenuto non fondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, in quanto il tirapugni, strumento esclusivamente destinato all'offesa, è stato sequestrato nell'autovettura sulla quale l'imputato stava circolando ed era riposto nel vano porta oggetti sotto il volante, dunque in una posizione agevolmente accessibile.

La doglianza è in ogni caso generica e aspecifica, atteso che non attacca la motivazione fornita dalla Corte distrettuale, limitandosi a eccepire che la stessa "non tiene conto delle esatte risultanze processuali e dello stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'assenza di annotazioni sul certificato dei carichi pendenti", senza contestare alcunchè in punto di gravità del fatto.R,o)-sc,,,brmAgmt_ Quanto al terzo motivo, i giudici di merito hanno ritenuto di escludere la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B), non ravvisando tra la condotta di detenzione di sostanza stupefacente in casa e il porto del tirapugni, in un contesto privo di attinenza con l'attività di spaccio, un disegno criminoso unitario, peraltro nemmeno dichiarato dall'imputato che non ha addotto alcun elemento in tal senso (foglio 4).

4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati previsti dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, per il capo A), e dall'art. 4 della I. 110/75, per il capo B), condannandolo, per il reato di cui al capo A), alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa e, per il reato di cui al capo B), alla pena di mesi 1 di arresto e euro 800,00 di ammenda. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, un difetto dell'apparato motivazionale in relazione alla richiesta assolutoria per il capo A). Censura, con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'arti. 131 bis cod. pen. in relazione al capo B). Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte di Appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 3 dando conto degli elementi di prova che hanno portato a ritenere l'incompatibilità della detenzione della hashish con la destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale, quali il quantitativo elevato (circa 575 dosi singoli medie), l'assenza di materiali impiegati per assumere quel genere di sostanza (cartine o pipette), il rinvenimento di un coltello per il taglio della sostanza stupefacente insieme ad un minor quantitativo di hashish nella stanza adibita all'attività di tatuatore (dove è difficile immaginare che l'imputato ne facesse uso prima di dedicarsi ad un compito che richiede estrema precisione e lucidità). In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e i motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici del gravame a foglio 3 e 4, hanno ritenuto non fondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, in quanto il tirapugni, strumento esclusivamente destinato all'offesa, è stato sequestrato nell'autovettura sulla quale l'imputato stava circolando ed era riposto nel vano porta oggetti sotto il volante, dunque in una posizione agevolmente accessibile. La doglianza è in ogni caso generica e aspecifica, atteso che non attacca la motivazione fornita dalla Corte distrettuale, limitandosi a eccepire che la stessa "non tiene conto delle esatte risultanze processuali e dello stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall'assenza di annotazioni sul certificato dei carichi pendenti", senza contestare alcunchè in punto di gravità del fatto.R,o)-sc,,,brmAgmt_ Quanto al terzo motivo, i giudici di merito hanno ritenuto di escludere la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B), non ravvisando tra la condotta di detenzione di sostanza stupefacente in casa e il porto del tirapugni, in un contesto privo di attinenza con l'attività di spaccio, un disegno criminoso unitario, peraltro nemmeno dichiarato dall'imputato che non ha addotto alcun elemento in tal senso (foglio 4). 4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno
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