CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] — imputato dei reati di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (capi A e B), entrambi riqualificati ex art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90 — la pena finale di mesi sei di reclusione ed C 1.500,00 di multa, previo aumento ex art. 81 cod. pen. e già dedotta la diminuente per il rito prescelto. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., lamentando che il giudice del patteggiamento avrebbe omesso — o comunque non adeguatamente motivato — la doverosa verifica preliminare circa la sussistenza di cause di non punibilità, che precede il vaglio dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata e resta sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Assume che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o quantomeno esporre le ragioni della ritenuta insussistenza dei relativi presupposti, e conclude per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. E invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/17). Orbene, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso formalmente ricondotto alla violazione di legge, la doglianza articolata dalla difesa si risolve, nella sostanza, nella denuncia di un vizio afferente alla motivazione della sentenza di patteggiamento, in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen. Quello dedotto è, per l'appunto, un vizio motivazionale, in quanto tale oggi non più proponibile nei termini posti, non essendo sussumibile in alcuno dei motivi tassativi per i quali è possibile il ricorsoper cassazione dopo la novella dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., operata con la legge n. 103/17. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA],i d