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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13787/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 822/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal relatore nella proposta di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che i convenuti fossero condannati a rilasciare una casa cantoniera, facente parte della rete ferroviaria, occupata senza titolo; - il Tribunale, rigettata l’eccezione riconvenzionale d’usucapione, accolse la domanda; - la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l’impugnazione proposta dagli insoddisfatti appellanti; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di secondo grado sulla base di tre censure; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; osserva Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 132 cod. proc. civ., nonché 24 e 111 Cost.Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva omesso di prendere in esame il primo motivo d’impugnazione, con il quale gli appellanti avevano criticato al sentenza di primo grado per avere affermato che la società attrice aveva proposto una domanda di rilascio, da doversi reputare distinta da quella di rivendicazione.

La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

In primo luogo deve chiarirsi che l’omesso esame di uno dei motivi d’appello costituisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 11801/2013), nel mentre non appaiono pertinenti le norme evocate (senza contare che la violazione di norma costituzionale non può essere prospettata al di fuori dell’incidente di costituzionalità - cfr., Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014).

Non s’accorgono, poi, i ricorrenti che alle pagg. 4 e 5 la decisione Ric. 2021 n. 20922 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 d’appello (che in premessa aveva puntualmente richiamato le censure) ha preso in esame la doglianza, disattendendola.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ., assumendo che, ad ammettere che il primo motivo fosse stato esaminato e disatteso, la Corte di Roma aveva errato ad affermare che possa aversi un’azione personale di restituzione senza che l’attore alleghi il titolo negoziale posto alla base della domanda.

La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento.

La sentenza d’appello ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.

In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti.

Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa - la "probatio diabolica" della revindica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione Ric. 2021 n. 20922 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 inizialmente introdotta (Sez. 2, n. 13605, 12/10/2000, Rv. 540960, conf.

Cass.nn. 2392/02, 4416/07, 1929/09, 26003/010, 884/011, 7305/014, 795/020).

In disparte va soggiunto che ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Sez. 2, n. 8215, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 639670; conf., da ultimo, Cass. n. 25865/2021).

Qui è pacifico che il bene era passato alla società attrice ex lege e da ultimo con atto notarile del 2007.

Inoltre, ancora a tutto concedere, l’ultima occupante abusiva prima degli attori, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di essere interessata all’acquisto e nel dicembre dello stesso anno aveva, ceduto <<i suoi diritti di occupazionalità>>.

Di talché è del tutto palese che essa non abbia giammai tenuto la cosa come fosse sua.

Si è, inoltre, in altra occasione chiarito che “Occorre osservare che colui che intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione (come nella specie), deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso, con la conseguenza che il convenuto che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta "traditio" in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione (Sez. 6, n. 22348, 26/10/2011, Rv. 619866, conf., ex pluris, n. 6382/1999, n. 12034/2000)” (Sez. 2, n. 7021/019).

Ric. 2021 n. 20922 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] motivo, con il quale i ricorrenti denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1146, 1147 e 2730 cod. civ., lamentano che la Corte di Roma aveva erroneamente negato la sussistenza del possesso “ad usucapionem” dei precedenti occupanti, alla luce di quanto sopra chiarito risulta manifestamente infondato.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura Ric. 2021 n. 20922 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 20922 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 822/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal relatore nella proposta di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che i convenuti fossero condannati a rilasciare una casa cantoniera, facente parte della rete ferroviaria, occupata senza titolo; - il Tribunale, rigettata l’eccezione riconvenzionale d’usucapione, accolse la domanda; - la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l’impugnazione proposta dagli insoddisfatti appellanti; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di secondo grado sulla base di tre censure; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; osserva Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 132 cod. proc. civ., nonché 24 e 111 Cost.Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva omesso di prendere in esame il primo motivo d’impugnazione, con il quale gli appellanti avevano criticato al sentenza di primo grado per avere affermato che la società attrice aveva proposto una domanda di rilascio, da doversi reputare distinta da quella di rivendicazione. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. In primo luogo deve chiarirsi che l’omesso esame di uno dei motivi d’appello costituisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 11801/2013), nel mentre non appaiono pertinenti le norme evocate (senza contare che la violazione di norma costituzionale non può essere prospettata al di fuori dell’incidente di costituzionalità - cfr., Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014). Non s’accorgono, poi, i ricorrenti che alle pagg. 4 e 5 la decisione Ric. 2021 n. 20922 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 d’appello (che in premessa aveva puntualmente richiamato le censure) ha preso in esame la doglianza, disattendendola. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ., assumendo che, ad ammettere che il primo motivo fosse stato esaminato e disatteso, la Corte di Roma aveva errato ad affermare che possa aversi un’azione personale di restituzione senza che l’attore alleghi il titolo negoziale posto alla base della domanda. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. La sentenza d’appello ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa - la "probatio diabolica" della revindica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione Ric. 2021 n. 20922 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 inizialmente introdotta (Sez. 2, n. 13605, 12/10/2000, Rv. 540960, conf. Cass.nn. 2392/02, 4416/07, 1929/09, 26003/010, 884/011, 7305/014, 795/020). In disparte va soggiunto che ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Sez. 2, n. 8215, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 639670; conf., da ultimo, Cass. n. 25865/2021). Qui è pacifico che il bene era passato alla società attrice ex lege e da ultimo con atto notarile del 2007. Inoltre, ancora a tutto concedere, l’ultima occupante abusiva prima degli attori, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di essere interessata all’acquisto e nel dicembre dello stesso anno aveva, ceduto <<i suoi diritti di occupazionalità>>. Di talché è del tutto palese che essa non abbia giammai tenuto la cosa come fosse sua. Si è, inoltre, in altra occasione chiarito che “Occorre osservare che colui che intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione (come nella specie), deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso, con la conseguenza che il convenuto che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta "traditio" in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione (Sez. 6, n. 22348, 26/10/2011, Rv. 619866, conf., ex pluris, n. 6382/1999, n. 12034/2000)” (Sez. 2, n. 7021/019). Ric. 2021 n. 20922 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] motivo, con il quale i ricorrenti denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1146, 1147 e 2730 cod. civ., lamentano che la Corte di Roma aveva erroneamente negato la sussistenza del possesso “ad usucapionem” dei precedenti occupanti, alla luce di quanto sopra chiarito risulta manifestamente infondato. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura Ric. 2021 n. 20922 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20922/2021 Numero sezionale 2864/2022 Numero di raccolta generale 13787/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 20922 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 13787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris