CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n., 12- ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa, giusta procura speciale conferita con atto separato edepositata unitamente al presente controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Monteverde, n.- contricorrente -Comune di Cattolica, in persona del sindaco pro tempore1 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026- intimDaatat pou b-b licazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1038/2024, depo-sitata il 20/2/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., titolare di concessione di beni del demaniomarittimo, siti nel comune di Cattolica, su cui insisteva un fabbricatoclassificato quale pertinenza del demanio marittimo, rilevava che ilComune, nel corso del rapporto concessorio, provvedeva alla ride-terminazione - in aumento - dell'importo dei canoni dovuti, ai sensidell'art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito in legge n.494 del 1993.L'Amministrazione comunale notificava, dunque, alla società larichiesta di canone demaniale per gli anni 2010, 2011, e conguaglioper gli anni 2007, 2008 e 2009, con cui chiedeva il pagamento dellasomma di euro 65.000,00, mentre il canone annuo precedente eradi euro 4.333,20.Avverso la richiesta la società proponeva ricorso dinanzi al TarEmilia-Romagna, nell'ambito del quale venivano proposti motivi ag-giunti avverso le richieste successivamente avanzate dal Comune.Nelle more del giudizio interveniva la legge di stabilità del 2014(legge n. 147 del 2013) che introduceva la possibilità di definire icontenziosi pendenti mediante il versamento del 30% di quanto ori-ginariamente dovuto.La società si avvaleva di tale facoltà e presentava il 28/2/2014 ladomanda con riferimento al canone di concessione ed all'imposta re-gionale per gli anni dal 2007 al 2013.2 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il Comune, però, non forniva riscontro per il termine tra la datadi effettivo deposito della domanda (28/2/2014) e la data di sca-denza utile per procedere al versamento del 30% (29/4/2014).La società procedeva, comunque, autonomamente al versa-mento in data 28/4/2014, al fine di rispettare il disposto legislativo.Il Comune, in data 31/8/2015, emetteva un provvedimento concui rigettava l'istanza di sanatoria presentata dalla concessionaria.Si instaurava dunque un procedimento giudiziario dinanzi al Tri-bunale di Rimini.2. Si costituivano in giudizio l'Agenzia del demanio e il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande.3. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza del 21/12/2018, n. 1325/2018, rigettava la domanda proposta dalla società.Premetteva al riguardo che il procedimento di definizione agevo-lata di cui alla legge n. 147 del 2013 non si era perfezionato, nonavendo la società «versato quanto dovuto anche in relazione alle an-nualità che potevano considerarsi suscettibili di “sanatoria”».Escludeva dalle annualità suscettibili di sanatoria l'anno 2013,poiché non pendeva, rispetto a tale annualità, il ricorso avverso larichiesta di pagamento del canone.4. La società proponeva appello.Nelle more, il legislatore adottava una misura analoga a quella dicui alla legge n. 147 del 2013, contenuta nell'art. 100, comma 7, deldecreto-legge n. 104 del 2020, convertito nella legge 13/10/2020 n.126.La società, dunque, depositava a mezzo PEC in data 4/12/2020l'istanza per la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti rela-tivi ai canoni demaniali per le annualità comprese tra il 2007 ed il2020 ovvero, in subordine, tra il 2007 ed il 2009.3 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/2026All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 13/4/2021, e successivamente, per i medesimi incombenti, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],la società dava atto di aver avanzato una nuova istanza di definizioneagevolata ai sensi dell'art. 100, comma 7, del decreto-legge n. 104del 2020, «che comprendeva […] anche le annualità di quella prece-dentemente proposta (che dunque poteva dirsi superata)».Inoltre, unitamente alla memoria di replica depositata in data19/9/2021, la società produceva la comunicazione del Comune diCattolica del mese di agosto/settembre 2021, con cui «si invitava laodierna concessionaria al pagamento della somma di euro198.560,40 per le annualità di canone dal 2007 al 2019 per accederealla definizione agevolata del contenzioso».La Corte d'appello, dunque, rimetteva la causa sul ruolo e fissavanuova udienza di precisazione delle conclusioni per il successivo15/2/2022, invitando il concessionario a depositare la prova del pa-gamento effettuato in relazione al nuovo procedimento di revisioneagevolata del contenzioso, chiedendo anche alla questura di Riminidi fornire certificazione attestante l'assenza di eventuali procedi-menti penali a carico del concessionario, ostativi alla ammissione albeneficio.La società, dunque, «depositava l'F24 del pagamento debita-mente quietanzato, unitamente alla missiva anzidetta dell'ammini-strazione comunale, in data 23 dicembre 2021».5. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 1038/2024,dichiarava cessata la materia del contendere, compensando integral-mente le spese del doppio grado di giudizio.In particolare, dava atto che la società appellante aveva deposi-tato: la nota del Comune di Cattolica del 23/9/2021, che aveva ac-colto la domanda di definizione bonaria, a fronte del versamento del30% delle somme dovute, pari ad euro 198.560,40, entro il 30/9/4 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/20262021; il modello F24 quietanzato in data 27/9/2021, di pagamentodella somma di euro 198.560,40.Per la Corte territoriale era stata fornita la prova del fatto «che ilprocedimento di definizione agevolata anzidetto si è concluso positi-vamente».6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'A-genzia del demanio.7. Ha resistito con controricorso la società.8. È rimasto intimato il Comune di Cattolica.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello ha errato nel dichiarare cessata la materia delcontendere «sulla base di 2 documenti depositati dalla società con-cessionaria», rappresentati dalla nota del Comune di Cattolica del23/9/2021 e dal modello F24 quietanzato in data 27/9/2021, di pa-gamento dell'importo di euro 198.540,40.La Corte territoriale, infatti, erroneamente ha ritenuto che il Co-mune avesse «rinunciato alle proprie pretese e, nelle difese conclu-sive, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere».Pertanto, la Corte distrettuale ha statuito la cessazione della ma-teria del contendere «in assenza di adesione alla definizione agevo-lata espressa giudizialmente dal Comune e dall'Agenzia del dema-nio».Al momento della precisazione delle conclusioni, infatti, l'Agenziadel demanio ha «insistito per il rigetto dell'avverso appello», nono-stante la società avesse prodotto la documentazione di avvenutapresentazione della domanda amministrativa di definito agevolata.5 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/2026Allo stesso modo, il Comune, nella propria memoria conclusio-nale di replica del 1/7/2022, quindi in data successiva alla nota del23/9/2021, ha ribadito che «i versamenti effettuati dalla società ap-pellante, sia ai sensi della legge 147/2013, sia del decreto-legge 147[recte: 104]/2020, erano tardivi ed incompleti con conseguente in-fondatezza della domanda giudiziale avversaria e dell'atto di gra-vame proposto».La Corte di merito ha ritenuto di dichiarare cessata la materia delcontendere, senza tenere conto che nel condono demaniale marit-timo i soggetti coinvolti sono tre: il privato, l'Agenzia del demanioche è titolare del credito ed incassa le relative somme, il Comune,che è l'ente gestore deputato alla quantificazione degli importi dovutia seguito della presentazione dell'istanza di revisione amministra-tiva.Due di essi hanno dichiarato di non aderire alla transazione.Quanto affermato dalla Corte d'appello è dunque contraddetto daspecifici atti processuali.Inoltre, per le stesse annualità, è pendente un ulteriore giudiziopromosso sempre dalla società dinanzi al Tribunale di Rimini.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Infatti, la Corte d'appello, con piena valutazione di merito,ha ritenuto sussistere i presupposti per la cessazione della materiadel contendere.Ha fondato la propria decisione su due documenti prodotti nelgiudizio: la nota del Comune di Cattolica del 23/9/2021, con cui erastata accolta la domanda di definizione bonaria, a fronte del versa-mento del 30% delle somme dovute, pari ad euro 198.560,40, entroil 30/9/2021; il modello F24 quietanzato in data 27/9/2021, di pa-gamento della somma di euro 198.560,40.6 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte territoriale ha dunque ritenuto che la società avessefornito la prova del fatto che il procedimento di definizione agevolataanzidetto si era concluso positivamente.A fronte di tale decisione, fondata sulla valutazione di merito deidocumenti prodotti in giudizio, la ricorrente chiede una nuova e di-versa valutazione dei fatti, non consentita in questa sede.Ma, soprattutto, la ricorrente dichiara che, in base a quanto so-stenuto dal Comune, dopo la comunicazione del 23/9/2021, i paga-menti da parte della società sarebbero avvenuti ritardo.Tuttavia, dei fatti allegati, sia processuali che sostanziali, la ri-corrente omette qualsiasi descrizione, anche solo per stralcio, ondeconsentire a questa Corte di comprendere appieno tutte le circo-stanze caratterizzanti della fattispecie in esame.3. Tra l'altro, trattandosi di fatto processuale, relativo alla dichia-razione di cessazione della materia del contendere, è consentito aquesta Corte compulsare gli atti processuali.Ebbene, si rinviene in atti la lettera del 12/8/2021 del [OSCURATO:PERSONA], relativa alla domanda presentata dalla società in data3/12/2020 e assunta al protocollo in data 4/12/2020, intesa ad ot-tenere la definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativipendenti alla data del 15/8/2020, concernente il pagamento dei ca-noni per la concessione demaniale marittima n. 3/2006, ai sensidell'art. 100, comma 7, del decreto-legge n. 104/2020.Si legge nella missiva citata che «le annualità da prendere inconsiderazione, al fine della definizione dei procedimenti giudiziari oamministrativi pendenti alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 104/2020, risultano quindi essere esclusivamente il 2007/2008/2009/2010/2011/2013/2014/2015/2017/2018/2009, con e-sclusione dell'annualità 2020, il cui ricorso per motivi aggiunti risultanotificato in data successiva al 15/8/2020».7 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/2026Chiariva il Comune che «il 30% delle somme richieste, dedottele somme già versate, ammonta pertanto a euro 194.769,31; al pre-detto importo di euro 194.769,31 è da aggiungersi il pagamento delcanone demaniale per l'anno 2020, pari ad euro 69.711,07, per untotale di euro 264.480,38; è altresì da aggiungersi il pagamento dellaimposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio, pari al 5%,ai sensi della legge regionale n. 1/1971, per un importo di euro13.224,02».Pertanto, ad avviso del Comune, «La domanda presentata da co-desta società in data 3/12/2020 […] viene accolta, previo paga-mento, entro la data del 30/09/2021, ai sensi dell'art. 100, comma8, decreto-legge 104/2020, della somma di euro 194.769,31 e dellasomma di euro 69.711,07, da corrispondersi mediante gli allegatiRisultano prodotti sia l'F24 relativo all'anno 2020, per la sommadi euro 69.711,07, sia l'F24 relativo a tutte le altre annualità, per lasomma complessiva di euro 198.560,40.Pertanto, dagli atti di causa risultano pienamente rispettate ledate di presentazione della domanda di definizione agevolata, sia ladata del 15/12/2020, sia quella per il versamento delle somme, ossiala data del 30/9/2021, in quanto la domanda di definizione è statapresentata il 3/12/2020, mentre il pagamento è avvenuto con mo-dello F24 quietanzato in data 27/9/2021 per la somma di euro198.560,40, come anche accertato con pieno merito dal giudice diappello («mod. F24 quietanzato in data 27/9/2021, di pagamentodella somma di Euro 198.560,40, considerato quanto sopra, per-tanto, con il deposito di tali documenti, è stata fornita la prova delfatto che il procedimento di definizione agevolata anzidetto si è con-cluso positivamente»).8 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/20264. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art.100 del decreto-legge 104/2020, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato il sopravve-nuto condono del decreto-legge n. 104 del 2020, in assenza dei pre-supposti richiesti dalla legge, benché oltretutto «il pregiudizio ver-tesse sull'applicazione del diverso condono del 2013 per gli stessicanoni demaniali marittimi e per le medesime annualità, determi-nando così una novazione del precedente rapporto sostanziale pereffetto di una “transazione” di natura speciale».Per la ricorrente, la società avrebbe dovuto presentare l'istanzaentro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], indirizzando la proposta al Comune di Cattolicae all'Agenzia del demanio e versando l'intero importo dovuto.Tuttavia, ad avviso della ricorrente, «non pare che queste circo-stanze si siano verificate».[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto corretta applicazione di quanto di-sposto dall'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, non sussi-stendo tutti presupposti richiesti dalla legge; i termini erano peraltroperentori.5. Il motivo è infondato.5.1. Da un lato, infatti, non sussisteva alcun impedimento per lasocietà ad utilizzare il nuovo strumento condonistico di cui all'art.100, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020, avendo la societàprovveduto per intero anche al pagamento relativo al precedentecondono di cui all'art. 1, comma 732, della legge n. 147 del 2013.Ciò si ricava dalla sentenza d'appello, ove si legge che «nonavendo il Comune risposto a tale istanza nei termini previsti dallalegge 241/90, per non decadere dal beneficio, in data 28/4/2014 [lasocietà] aveva autonomamente provveduto al versamento».9 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/20265.2. Dall'altro, deve evidenziarsi che spetta proprio al giudice dimerito stabilire l'avvenuto perfezionamento o meno della fattispeciedi condono (Cass. n. 117 del 2022).Si è ritenuta erronea la tesi per cui sarebbe determinante l'as-senza di un riscontro positivo della domanda in ragione della discordeinterpretazione della norma fatta dalle parti, attribuendosi alla [OSCURATO:PERSONA] la funzione ermeneutica del disposto di legge,quando invece «una simile attività faceva parte dei compiti istituzio-nali dell'organo giudicante», non potendosi condizionare «l'applica-zione del beneficio al contegno adesivo tenuto dall'Amministrazione,benché le norme in discorso non prevedano affatto una simile con-dizione fra i loro presupposti applicativi» (Cass. n. 117 del 2022;Cass. n. 21992 del 2024).5.3.Tra l'altro, risultano perfettamente rispettati i termini di cuiall'art. 100, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020, ove si pre-vede che «la domanda per accedere alla definizione di cui al comma7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione,o la prima rata, se rateizzato».Nella specie, la domanda di definizione è stata presentata il 3/12/2020 ed il pagamento integrale è stato effettuato il 27/9/2021.5.4. Inoltre, l'estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere a seguito di sanatoria fiscale può essere fatta valereper la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere chela deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dellooriginario rapporto sostanziale e processuale con il fisco, integri unaeccezione in senso improprio, rilevabile d'ufficio dal giudice, ove ri-sulti dagli atti di causa, anche a seguito di nuova produzione, edanche in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 27/1/2016, n. 1518),.10 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/20266. Non trattasi, poi, nella specie, di «condono su condono», ossiadell'ipotesi, inammissibile, in cui un condono viene applicato sullerate non pagate relative ad un precedente condonoPer giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, cui questaCorte intende conformarsi, è inammissibile il «condono» sul «con-dono» (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1317; Cass., 3 ottobre 2006, n.21328; Cass., 28 dicembre 2011, n. 29217; Cass. Sez. Un., 25 luglio2007, n. 16412; Cass., 24 ottobre 2011, n. 22065, ove si è affermatoche la definizione agevolata di cui all'art. 9 bis legge 389/2002 nonpuò avere ad oggetto le rate di una precedente istanza di definizione,presentata ai sensi della medesima norma, rimaste insolute, equindi, si ritiene, a maggior ragione, se presentata ai sensi di un'altranorma, come nella specie l'art. 9 della stessa legge).Infatti, si è affermato che presupposto necessario per l'adesioneal condono di cui all'art. 9 bis della legge n. 289/2002 è, come siricava dal tenore testuale della norma, il ritardo o l'omissione di pa-gamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, non anche il ritardo ol'omissione di pagamento relativi ad altro e diverso condono (nellaspecie quello di cui all'art. 9 della legge 289/2002, cd. condono tom-bale). Né l'art. 9 bis citato può essere applicato in via analogica inmodo da permettere la definizione dei ritardati od omessi pagamentirelativi ad altri e diversi condoni (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1317),sia perché non v'è vuoto normativo (in presenza dell'art. 9 comma12 della suddetta legge), sia perché non v'è identità di ratio, che solaconsente l'applicazione analogica.La ratio del condono è, infatti, quella di recuperare risorse finan-ziarie e di ridurre il contenzioso, nel rispetto degli artt. 3 e 53 Cost.,conferendo carattere di stretta interpretazione alle norme sul con-dono (Cass., 29 novembre 2013, n. 26767; Cass., SS.UU., 6 luglio2017, n. 16692). Nel caso in cui si consentisse di applicare le norme11 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/2026in tema di condono anche per debiti nei confronti dell'erario derivantida precedenti condoni, si sacrificherebbero eccessivamente i principidi uguaglianza davanti al Fisco, di ragionevolezza, di certezza deldiritto e del dovere di tutti di contribuire alle spese pubbliche in ra-gione della loro capacità contributiva, perché il contribuente ver-rebbe irragionevolmente ad usufruire due volte, per la stessa impo-sta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esi-genze finanziarie e di carico giudiziario, che verrebbero ad assumereun peso eccessivo nel delicato bilanciamento di valori con i citati artt.3 e 53 Cost., oltretutto con un discutibile ed assai evanescente con-tributo proprio alle suddette esigenze finanziarie dello Stato, in ra-gione dell'esiguità della somma recuperata dal Fisco, falcidiata da undoppio condono, e della ragionevole durata dei processi.Nella specie, invece, le somme relative al condono dell'anno2013 risultano completamente pagate.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico dell'Agenzia del demanio e si liquidanocome da dispositivo.7. Non sono tenute al pagamento del raddoppio del contributounificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, le Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 20682 del 2020). P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026Il Presidente12 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11163/2024Numero sezionale 1335/2026Numero di raccolta generale 20627/2026Data pubblicazione 18/06/2026Guido Mercolino13 RG n. 11163/2024 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio