CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,k) [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Perugia, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale distrettuale, ha riformato, quanto al solo trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 1 e 2, cod. pen. aggravato ex art. 99, comma 2, cod. pen.; - che con il proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore ha dedotto un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla puntuale motivazione spiegata nella sentenza impugnata a giustificazione dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva infra-quinquennale: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla )kfwvv, [OSCURATO:PERSONA] -LLERIA'