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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31065/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto aggravato in abitazione, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento.

Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 624 bis, cod. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Nello specifico, deduce l'erronea qualificazione del fatto ritenendo che l'immobile in cui è stato perpetrato il furto non è qualificabile come privata dimora.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo prospetta violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Invero, la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773).

Con il ricorso, la Difesa prospetta, infatti, che la casa colonica nella quale si sarebbe verificato il fatto non fosse abitata dalle persone offese, senza che, però, di tale circostanza vi sia menzione alcuna nella sentenza impugnata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto aggravato in abitazione, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 624 bis, cod. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nello specifico, deduce l'erronea qualificazione del fatto ritenendo che l'immobile in cui è stato perpetrato il furto non è qualificabile come privata dimora. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo prospetta violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Invero, la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773). Con il ricorso, la Difesa prospetta, infatti, che la casa colonica nella quale si sarebbe verificato il fatto non fosse abitata dalle persone offese, senza che, però, di tale circostanza vi sia menzione alcuna nella sentenza impugnata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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