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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04495/2023

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a seguente [OSCURATO:PERSONA]=1, LoCUT014À 13, Sul ricorso !.1--;crittg al numero 13:307 de ruoo (.3erierale dell'anno 2022.. proposto [OSCURATO:PERSONA]Jeb-1). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6027/13/2021, depositata in data 19 luglio 2021; 412 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.i., in data 15 febbraio 2022 notificava, a mezzo PEC, all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6027/13/2021, depositata in data 19 luglio 2021 pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di accertamento n.

TF3030204593-2019 emesso ai fini Ires, Irap e Iva relativamente all'anno di imposta 2013; -il ricorso, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 4 giugno 2022, e fino a tale data; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022; P.Q.M.

La Corte rinvia !a causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria tributaria; Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA]=1, LoCUT014À 13, Sul ricorso !.1--;crittg al numero 13:307 de ruoo (.3erierale dell'anno 2022.. proposto [OSCURATO:PERSONA]Jeb-1). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6027/13/2021, depositata in data 19 luglio 2021; 412 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.i., in data 15 febbraio 2022 notificava, a mezzo PEC, all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6027/13/2021, depositata in data 19 luglio 2021 pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di accertamento n. TF3030204593-2019 emesso ai fini Ires, Irap e Iva relativamente all'anno di imposta 2013; -il ricorso, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 4 giugno 2022, e fino a tale data; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022; P.Q.M. La Corte rinvia !a causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria tributaria; Così decis
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