CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 12754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, datata 14.6.2023, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, avuto riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, nei suoi confronti, del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento di Pagliarelle ed alla famiglia mafiosa del [OSCURATO:PERSONA]; specificamente fornendo il proprio contributo esterno all'associato [OSCURATO:PERSONA], detenuto, con il quale intratteneva comunicazioni riservate e per conto del quale gestiva le attività aziendali (di aziende riferibili a Cancerni) informandolo di criticità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo argomento difensivo, si rappresenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non ha affatto scrutinato la condotta delittuosa dell'associato [OSCURATO:PERSONA], a vantaggio del quale, univocamente, si è sviluppato il concorso esterno contestato al ricorrente. Ebbene, in proposito, la difesa evidenzia che, stante la dichiarata insussistenza della gravità indiziaria per il delitto associativo nei confronti del soggetto direttamente avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 110 cod. pen. (il citato [OSCURATO:PERSONA]) dovrebbe cadere la possibilità di configurare la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa con riguardo al ricorrente. L'ordinanza impugnata avrebbe creato uno iato tra la condotta ipotizzata come commessa dall'indagato e quella in relazione alla quale il contributo esterno di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sviluppato: il reato di concorso esterno viene individuato nel range temporale "data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..", mentre la parallela contestazione di reato per partecipazione ad associazione mafiosa mossa a [OSCURATO:PERSONA] si ferma al 2006, per effetto dell'ordinanza emessa dallo stesso Riesame nei confronti di quest'ultimo, con cui si è dichiarata l'insussistenza degli indizi del delitto associativo, successivamente a tale data. Quanto agli elementi di fatto che sarebbero costitutivi del contributo concorsuale "esterno" all'associazione mafiosa, la difesa rappresenta che non è stato indicato il contenuto di vantaggio che sarebbe derivato al sodalizio (nella persona di [OSCURATO:PERSONA]) dalla condotta del ricorrente. I rapporti registrati nell'ordinanza tra l'indagato e il soggetto intraneo avvantaggiato sarebbero stati normali rapporti di collaborazione lavorativa; inoltre, anche altri dati convergono nel rendere inverosimile la contestazione provvisoria di concorso esterno: in un'occasione, risulta, ad esempio, che il ricorrente abbia evocato la necessità dell'intervento dei carabinieri per risolvere una questione.Infine, si mette in luce la distorta lettura di alcuni elementi indiziari che il Riesame ha ritenuto idonei a fondare la consistenza ricostruttiva dell'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] agli affari del ricorrente e del fratello, ignorando le ragioni familiari dell'indagato, del tutto avulse dal contesto mafioso (il suocero di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, destinatario della stessa misura cautelare, è [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione mafiosa quale esponente di spicco del gruppo mafioso di [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza di custodia cautelare è stata annullata dal Riesame, come per [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo di censura si eccepisce vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari che hanno imposto la misura della custodia in carcere piuttosto che altra misura meno afflittiva. Secondo la difesa, sia i precedenti penali non gravi che il non particolare allarme sociale che deriva dalle condotte contestate all'indagato avrebbero dovuto dar luogo ad una diversa valutazione quanto al pericolo cautelare tutelabile unicamente con la custodia in carcere; data la sua attività di mera "manovalanza" le esigenze cautelari avrebbero potuto ben essere garantite mediante la sottoposizione del ricorrente agli arresti domiciliari. Tanto più che anche la sua ditta di piccola dimensione è stata sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo nell'ambito della stessa indagine (e vi è proposto analogo ricorso avverso il provvedimento di conferma della misura reale da parte del Riesame, nel proc. RGN 38863/2023, trattato nella medesima udienza del 17.1.2024). 3. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Denuncia una carenza motivazionale grave, fonte di manifesta illogicità delle conclusioni alle quali è giunta l'ordinanza impugnata, la prima censura formulata dalla difesa. Si rappresenta, infatti, la distonia tra la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, sviluppata a carico del ricorrente nel range temporale "data antecedente e prossima al 13.9.2019, con condotta perdurante..", e la parallela decisione di annullamento per carenza di gravità indiziaria nei confronti del soggetto direttamente avvantaggiato dalla condotta di contributo esterno ex art. 113 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo è stato già condannato per il delitto di associazione mafiosa, relativamente al sodalizio palermitano denominato "[OSCURATO:PERSONA]", ma nei suoi confronti il medesimo Tribunale del Riesame ha escluso, in punto di gravità indiziaria, la partecipazione alla suddetta associazione mafiosa, con funzioni di capo e promotore, successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione (il ricorrente ha allegato l'ordinanza emessa nella procedura parallela a carico di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del medesimo procedimento n. 7061 /2020 RGNR). Occorre, dunque, verificare la compatibilità del contributo concorsuale "esterno" al sodalizio mafioso in esame, contestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il suo ruolo, anche per la stessa struttura dell'imputazione provvisoria, è derivazione delle direttive impartite da [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi rapporti economici e personali con quest'ultimo ed ulteriori soggetti a questi collegati, poiché la gravità indiziaria a carico dell'indagato è desunta proprio dalla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], indicato nell'ordinanza quale soggetto intraneo alla consorteria mafiosa e quale beneficiario delle azioni del ricorrente. 2.1. L'ordinanza impugnata, dunque, va annullata per tale assorbente motivo, affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], quanto alla posizione del ricorrente. P. Q. M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com