CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28303/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.489 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per essersi il reato consumato all'epoca della contraffazione del documento in oggetto, è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di uso di atto falso debba dirsi integrato al momento dell'esibizione del documento stesso (ex multis, Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276922). Né può accogliersi in questa sede la censura, comunque già correttamente vagliata in appello con adeguata motivazione, relativa alla violazione della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 489 c.p., dovendosi infatti ribadire il costante orientamento per cui detta clausola non opera di fronte a casi di concorso non punibile, sicché sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non è punibile per intervenuta prescrizione e l'agente abbia fatto uso dell'atto (ex multis, Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276019); Ritenuto che il secondo motivo, che deduce vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di appello con corretti argomenti giuridici (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de