CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 luglio 2020 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato, quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 1 la decisione del Tribunale di Bergamo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva (limitatamente alla distrazione di somme di denaro, fatte fuoriuscire dalle casse sociali come rimborso finanziamento soci e come restituzione provvigioni ad un'altra società) in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo il 26 febbraio 2010; il Tribunale aveva, invece, assolto Natali dall'addebito di bancarotta fraudolenta documentale con la formula 'perché il fatto non sussiste' e non aveva ritenuto sussistere la distrazione di due stampanti, pure contestata. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte deduce mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla distrazione, laddove la Corte territoriale ha escluso che si trattasse di restituzione di finanziamenti dei soci. La dicitura "infruttiferi" — assume il ricorrente — attesterebbe il contrario, giacché i rimborsi non possono generare frutti e interessi. In ordine alla nota di credito emessa a favore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", il supporto documentale altro non può essere che la nota medesima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto trascura del tutto — se non opponendovi enunciati critici scoordinati e difficilmente intellegibili — le proposizioni che la Corte di appello ha dedicato ad illustrare le ragioni per le quali la condotta è stata ritenuta distrattiva. Coì facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. 1.1. Innanzitutto il ricorrente manca di avversare il ragionamento svolto dalla Corte di merito a proposito delle somme prelevate dai conti correnti della società nell'imminenza del fallimento e giustificate come rimborso nei confronti dei soci. A questo proposito, invero, la Corte di merito ha escluso la natura di finanziamenti delle somme incamerate dalla società della cui restituzione si discute, sia per la loro natura infruttifera (indicata nelle scritture contabili, che mal si concilia con l'idea di prestiti dei soci alla società), sia per la condizione di cronico indebitamento della società e di insufficienza del capitale proprio, che lasciava ritenere che quelle somme fossero state versate non già come finanziamenti, ma come conferimenti, per consentire all'impresa di proseguire la propria attività. Ebbene, si tratta di un ragionamento — in particolare il secondo tra i due svolti — che non appare manifestamente illogico quale indice qualificatorio circa la natura del versamento e che il ricorrente non avversa, sicché il ricorso è inammissibile per aspecificità. Non ultima, il ricorrente ha trascurato la circostanza — debitamente sottolineata dalla Corte di appello e sufficiente a giustificare la conferma del giudizio di penale responsabilità — che queste restituzioni sono state ritenute effettuate a favore di Natali, amministratore della società, che non risulta neanche fosse un finanziatore della stessa, sicché la sua condotta appare una distrazione "pura". 1.2. In ordine alla nota di credito a favore di "confezioni moda Italia [OSCURATO:SOCIETA].", il ricorso vieppiù mostra la sua cattiva impostazione, insistendo apoditticamente e genericamente sulla rilevanza dimostrativa della nota di credito, ma omettendo di confrontarsi con l'intero ragionamento svolto dalla Corte distrettuale. I Giudici di appello, invero, hanno valorizzato in malam partem la mancanza di una corrispondenza reale a quell'operazione — verificata attraverso l'interlocuzione con il personale dell'impresa apparente destinataria della nota di credito e del relativo rimborso — e l'effettiva registrazione in contabilità della fuoriuscita di denaro, malamente contrastata nel ricorso, opponendovi enunciati critici frammentari e scoordinati. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso