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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 10416/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento emesso il 29.4.2022, il GIP del Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione a decreto penale di condanna n. 311/21, per mancato deposito del programma da parte dell'UEPE.

Il GIP, inoltre, ha contestualmente dichiarato esecutivo il decreto penale opposto.

2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Mari, denunciando (in sintesi) l'abnormità del provvedimento impugnato, posto che l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l'inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato.

È infatti pacifico e costante l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 - 01; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Rv. 275273 - 01).

Difatti, a seguito della mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il Tribunale, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, è tenuto a compiere l'attività processuale - prevista dal codice di rito - conseguente all'atto di opposizione: emissione del decreto di giudizio immediato ovvero fissazione dell'udienza in camera di consiglio in caso di richiesta, subordinata a quella presentata ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., di riti alternativi (Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 272409 - 01).

Nella specie, dunque, l'imputato è stato privato della possibilità di difendersi nel contraddittorio processuale, sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso il 25 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso il 29.4.2022, il GIP del Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione a decreto penale di condanna n. 311/21, per mancato deposito del programma da parte dell'UEPE. Il GIP, inoltre, ha contestualmente dichiarato esecutivo il decreto penale opposto. 2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Mari, denunciando (in sintesi) l'abnormità del provvedimento impugnato, posto che l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l'inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. È infatti pacifico e costante l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 - 01; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Rv. 275273 - 01). Difatti, a seguito della mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il Tribunale, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, è tenuto a compiere l'attività processuale - prevista dal codice di rito - conseguente all'atto di opposizione: emissione del decreto di giudizio immediato ovvero fissazione dell'udienza in camera di consiglio in caso di richiesta, subordinata a quella presentata ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., di riti alternativi (Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 272409 - 01). Nella specie, dunque, l'imputato è stato privato della possibilità di difendersi nel contraddittorio processuale, sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 25 gennaio 2
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