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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 dicembre 2025

Cassazione n. 34661/2025

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ZI, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controV.Y. ed C.Z. , entrambi in proprio e nellaqualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [...]C.Y. , rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati digitalmente ex lege-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 670/2023depositata il 16/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/20251.

Con ricorso notificato il 18/04/2023, Azienda USL Napoli 1 Centroimpugna per cassazione la sentenza n. 670/2023 della Corte d’appellodi Napoli pubblicata il 16/02/2023 e notificata il 17/02/2023.

Le partiintimate V.Y. ed C.Z. , entrambi in proprio e nellaqualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [...]C.Y. , hanno depositato controricorso.

Sia la ricorrente, sia icontroricorrente hanno depositato memoria.2.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui gli attuali ricorrenti, in proprio e nella qualità diesercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, convenivanodinanzi al Tribunale di Napoli l’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro,per accertare le responsabilità dei medici operanti presso la suddettaper le gravissime lesioni cerebrali patite dal figlio in conseguenza dellasofferta ipossia intra partum dovuta al ritardo nel taglio cesareo e perl’inadeguata assistenza rianimatoria prestata al neonato subito dopo ilparto, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni,patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti.A fondamento della domanda, gli attori esponevano che il 9/2/2009,C.Z. – incinta del suo primo figlio e alla trentaquattresimasettimana compiuta di gestazione – si sottoponeva ad ecografiaostetrica e flussimetria presso l’Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA]Ginecologica del [OSCURATO:PERSONA] “ OMISSIS[...] , poiché a seguito di un primo esame flussimetrico, eseguito il27/1/2009 i sanitari avevano rilevato valori ai limiti della norma,consigliandole la ripetizione dell’esame appunto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a distanzadi due settimane.

L’esecuzione del secondo esame evidenziaval’inversione del flusso telediastolico in arteria ombelicale, unacondizione patologica grave della gravidanza che segnalava unincontrovertibile deterioramento della funzione placentare, conOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025conseguente riduzione del flusso ematico e riduzione dell’apporto diossigeno e di nutrienti al feto, idoneo a causare un’ipossiaingravescente.

In ragione del riscontrato dato flussimetrico, i sanitaridisponevano l’immediato ricovero di C.Z. , formalizzato alle ore10.00 del 9/02/2009.

L’epoca gestazionale raggiunta dalla paziente(34 settimane + 6 giorni) e la gravità del quadro clinico, ad avviso deiricorrenti, avrebbero dovuto indurre i sanitari all’immediatoespletamento del parto; i medici non provvedevano invece al subitaneotaglio cesareo, sebbene le risultanze delle due valutazionicardiotocografiche concluse, rispettivamente, alle ore 12.43 e alle ore15.09 del 9/2/2009 non fossero rassicuranti.

Infatti, i sanitariprocedevano al taglio cesareo con carattere d’urgenza alle ore 16.40del 9/2/2009, allorquando alle complicanze fetali si andavanoaggiungendo complicanze materne; purtroppo, però, quando, alle16.50, il bambino nasceva, al primo minuto di vita autonoma gli venivaassegnato Indice di Apgar “0”, a dimostrazione del fatto che, inconseguenza della sofferenza ipossica fetale intra partum, non avevafrequenza cardiaca, non respirava, non aveva riflessi, né tonomuscolare e il suo colorito era cianotico.

Egli veniva subito sottoposto amanovre rianimatorie da parte del neonatologo e dell’anestesista, qualiil massaggio cardiaco e la ventilazione a pressione positiva conossigeno puro, rivelatesi inadeguate poiché le gravissime condizionicliniche, quali apnea e asistolia, avrebbero dovuto far propendere isanitari per l’immediata intubazione.

Alle ore 19.20 del 9/2/2009, ilneonato veniva condotto presso l’Ospedale OM dove i medicidell’Unità di [OSCURATO:PERSONA] (U.T.I.N.) riscontravano alivello clinico, a fronte di un miglioramento del quadro respiratorio edella funzione cardiaca, il permanere di una situazione dicompromissione neurologica, caratterizzata da marcata ipotonia,iporeattività e ipomobilità.

In data 24/3/2009, il bambino venivaOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025dimesso dal OM con previsione di un accurato controllo dellosviluppo psico-motorio e degli organi di senso.

I successivi esamielettroencefalografici confermavano il carattere permanente dei dannineurologici, consistenti in un’accentuazione della spasticità a quattroarti, associata ad ipotonia assiale ed a disturbi del visus correlati adincoordinazione oculomotoria; tale quadro clinico veniva qualificatocome tetraparesi spastica, con invalidità civile al 100%, deficit di forzagrave, ritardo mentale di media gravità, incontinenza sfinterica,compromissione di tutte le competenze.Si costituiva l’ASL Napoli 1 Centro, invocando il rigetto della domandaistando per una riduzione della condanna nei limiti dei massimaliprevisti dalla polizza assicurativa stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],compagnia assicuratrice che tuttavia non veniva chiamata in causa.3.

Il Tribunale, con sentenza n. 4369/2018, accoglieva la domandarisarcimento dei danni: in favore del minore, € 1.364.915,00, a titolo dirisarcimento del danno biologico ed € 189.014,90, quale danno per laperdita della capacità lavorativa; in favore dei genitori iure proprio, €170.000,00 ciascuno a titolo di danno da perdita del rapportoparentale.

Rigettava invece la domanda risarcitoria inerente ai pretesidanni patrimoniali lamentati dai genitori per le cure di assistenza, lespese mediche, per il lucro cessante, ritenendo che al riguardo fossecarente la prova e che non fosse possibile una valutazione presuntiva.La convenuta adempiva alla condanna ed il 5/2/2019 versava l'importocomplessivo di € 2.114.219,00.4.

Gli attuali ricorrenti proponevano appello in punto di quantumdebeatur.

Si costituiva l’ASL Napoli 1 Centro, contestando nel merito,previa rinnovazione della CTU, chiedeva la riduzione delle posterisarcitorie liquidate dal giudice di prime cure.Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, condannava l’ASLNapoli 1 Centro a corrispondere a V.Y. ed C.Z. ,quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore,dell’ulteriore somma di € 865.897,36, oltre agli interessi legali.Condannava, altresì, l’ASL Napoli 1 Centro alla rifusione, in favore degliappellanti, delle spese processuali — detratto quanto eventualmentegià corrisposto a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado— che liquidava, per il giudizio di prime cure, in € 3.500,00 per esborsied € 49.336,00 per compenso, oltre ulteriori accessori come per legge;e, per il giudizio d’appello, in € 804,00 per esborsi ed € 22.333,00 percompenso, oltre ulteriori, disponendone la distrazione in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA].Motivi della decisione5.

La ricorrente pone a base del ricorso i seguenti due motivi.6.

Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta“Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di cui agli artt. 1223, 1226e 2056 c.c. sulla valorizzazione del danno per la mancata realizzazionedella “compensatio lucri cum damno” fra l’importo liquidato dalla Corted’appello per danno alla capacità lavorativa e “la pensione di invaliditàcivile che verrà erogata in futuro a C.Y. ”.

La Corte territoriale,pur avendo individuato in € 504.367,05 il danno da perdita dellacapacità reddituale, avrebbe dovuto procedere alla decurtazionedell’importo corrispondente alla pensione di invalidità civile che [...]C.Y. percepirà al compimento della maggiore età.

Tale prestazione,infatti, non solo avrebbe natura assistenziale e titolo autonomo rispettoal risarcimento, ma sarebbe altresì direttamente rivolta a compensarela medesima perdita – la capacità di produrre reddito – per la qualel’ASL è stata condannata.

Le due attribuzioni patrimoniali, pur nonOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025coincidendo quanto a fonte normativa, risponderebbero alla medesimafunzione economico-compensativa.La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la decurtazioneritenendo incerta l’erogazione della pensione e indeterminabile il suoammontare.

Tale asserto contrasterebbe con la giurisprudenza delleSezioni Unite (Cass. 22 maggio 2018, n. 12567), secondo cui il giudicedeve tenere conto di tutti i vantaggi patrimoniali causalmentericollegabili al fatto dannoso, onde evitare che il danneggiato si trovi, aseguito del risarcimento, in una situazione patrimoniale più favorevolerispetto a quella precedente l’illecito.

Il risarcimento, infatti, nonpotrebbe costituire fonte di arricchimento ingiustificato, dovendo essereinteso a ripristinare la situazione economica anteriore nella misura piùaderente alla realtà.Nel caso di specie, l’erogazione della pensione di invalidità nonpresenterebbe margini di incertezza: il minore sarebbe affetto da unainvalidità stabile e superiore al 74%, con diritto all’emolumento in basealla normativa vigente (L. 118/1971).

Il relativo importo risulterebbealtresì determinabile secondo le tabelle e le circolari INPS e la suacapitalizzazione potrebbe essere effettuata applicando il coefficienteprevisto dal Quaderno del CSM n. 41/1990.La difesa della ricorrente evidenzia poi l’incongruenza logica dellacontestazione degli avversari: le loro argomentazioni, già deboli inorigine, risulterebbero ancor più smentite dall’evento mortesopravvenuto nelle more del giudizio, giacché essi hanno richiestoprestazioni assistenziali future, invocando nel contempo unrisarcimento di oltre € 500.000 per un danno da capacità lavorativache, per natura, si sarebbe concretizzato solo a partire dai 22 anni deldanneggiato.6.1.

Il motivo è inammissibile.Con esso si contesta l’argomento dellaCorte d’Appello secondo cui la compensazione richiederebbe una provaOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025rigorosa del vantaggio, gravante sulla parte che la eccepisce.

Ilricorrente, in merito, si limita a richiamare la giurisprudenza di questaSuprema Corte (Sez. 3, 17 febbraio 2023 n. 5119), secondo cuila compensatio lucri cum damno costituisce eccezione in senso lato, ecome tale è rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale può desumere lasussistenza e l’ammontare del vantaggio anche dalle risultanzeistruttorie complessivamente acquisite.6.2.

Si rileva che la censura si spende sul quantum debeatur, dacalcolarsi in base a determinati indici, e quindi riporta giurisprudenzasul determinato o determinabile ai fini della compensatio lucri cumdamno, non avvedendosi che la Corte d’appello ha correttamentestatuito che, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, sipossa operare tale valutazione solo allorché il riconoscimentodell’indennizzo (a decorrere del diciottesimo anno di etàdell’infortunato) risulti certo nel suo verificarsi e, soprattutto, nel suoesatto ammontare.Il motivo, infatti, trascura la ratio decidendi della sentenza impugnataladdove essa afferma la insussistenza di un valore certo dascomputare a titolo di indennità per l’invalidità acquisita in prospettivafutura, rispetto a quanto già riconosciuto, sulla scorta di principigiurisprudenziali consolidati cui non si intende discostarsi (cfr. Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024; Cass.Sez. 3 - ,Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019; Cass. Sez.

U -, Sentenza n.12567 del 22/05/2018).6.3.

Né sul punto, vengono offerte adeguate considerazioni ai fini di unariconsiderazione dei suesposti principi che attengono a un danno davalutarsi comunque in prospettiva di un’aspettativa di vita media,essendo irrilevante quale essa sarà in concreto in una prospettiva diliquidazione equitativa e satisfattiva del danno permanente inferto allapersona.Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/20257.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,1872, 2056 e 2057 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello di Napoli,danneggiato, non ha liquidato il danno patrimoniale futuro sotto formadi rendita”.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per avere liquidato il dannopatrimoniale futuro (tanto quello da perdita della capacità lavorativaquanto quello da futura assistenza) ricorrendo al criterio dellacapitalizzazione, pur in assenza di un dato fondamentale ai fini delcorretto ristoro, cioè l’effettiva aspettativa di vita del minore.

Nelricorso si evidenzia che i coefficienti di capitalizzazione tradizionalmenteutilizzati presuppongono la possibilità di stimare, sulla base di tabelledel tasso di mortalità, la durata presumibile della vita residua delsoggetto danneggiato.

Si tratta, tuttavia, di coefficienti costruiti sullavita media della popolazione generale, applicabili soltanto quando ildanneggiato presenti una prospettiva di vita comparabile con quella diun individuo sano.7.1.

Nel caso del minore in questione, affetto da macro-lesione pari al90% e da gravissima invalidità permanente, sarebbe notorio –in tesi -che la prospettiva di vita futura risulti significativamente ridotta e nonassimilabile a quella della popolazione di riferimento: il ricorso allacapitalizzazione del danno futuro si fonderebbe dunque su unapresunzione «pacificamente irrealistica».Nel motivo, pertanto, si lamenta che la Corte d’Appello, consapevoledell’assenza di elementi idonei a determinare la reale durata della vitaresidua del danneggiato, avrebbe dovuto applicare l’art. 2057 c.c.,optando per la liquidazione del danno in forma di rendita periodica,come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.31574/2022).Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025Si adduce, poi, che l’intervenuto decesso del minore in corso di causaavrebbe inciso in maniera radicale sulla prospettiva del dannopatrimoniale futuro già riconosciuto dalla Corte d’Appello.

Talecircostanza sopravvenuta rafforzerebbe ulteriormente le ragioni postea fondamento del ricorso per cassazione.7.2.

Il motivo è inammissibile.7.3.

Va rilevato che la Corte d’appello ha riconosciuto un importocomplessivo di € 956.363,15 a titolo di danno patrimoniale futuro,fondandosi su una proiezione di vita del minore destinata a estendersiper tutta la vita.

Tuttavia, ad avviso della ricorrente, tale impostazionerisulterebbe oggi smentita dal momento che la vita effettiva delminore è stata inferiore a due anni dalla sentenza d’appello, e chepertanto nessuna delle voci risarcitorie future potrà mai maturare,essendo venuto a mancare il fondamento causale stesso del creditorisarcitorio per danno patrimoniale futuro.7.4.

L'art. 2057 c.c. dispone che, quando il danno alle persone hacarattere permanente, la liquidazione può essere espletata dalgiudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura deldanno, sotto forma di una rendita vitalizia.

In tal caso il giudicedispone le “opportune cautele".La norma in questione trova applicazione qualora il giudice di meritoaccerti l'esistenza di un danno alla persona di carattere permanente, eprevede la possibilità che la liquidazione di tale danno possa avvenirecostituisce una forma di risarcimento per equivalente (Cass. 13gennaio 1993 n. 357), ed è fonte di un rapporto a esecuzioneperiodica, in cui la durata prevista è «componente essenzialedell'utilità alla quale è ordinato il rapporto ».7.5.

Ben si comprende la funzione di questa previsione se la si pone inrelazione con il carattere permanente del danno: la liquidazione exOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025art. 2057 c.c. mira, infatti, a «realizzare una tendenzialecorrispondenza fra permanenza del danno e permanenza delrisarcimento », configurandosi la liquidazione della rendita non comediritto della parte, ma come facoltà del giudice (Cass. 20.2.1958, n.553; Cass., 24.5.1967, n. 1140), ed imponendogli al contempo dipredisporre le opportune cautele.Sono state considerate "opportune cautele" la rivalutazione annualedella rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per iPaesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaboratodall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti disalvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debitopubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suofavore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. ( cfr.Cass.

Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022).7.6.

Tanto premesso, si osserva che non sussiste un obbligo del giudicedi costituire una rendita in luogo della liquidazione forfettaria deldanno anche laddove sia prevedibile una minore aspettativa di vita,come nel caso concreto.

La deduzione difetta di argomentazionigiuridiche idonee a far ritenere, nel caso di specie, doverosa lacostituzione di una rendita vitalizia che, invece, costituisce esercizio diun potere discrezionale del giudice del merito non preso inconsiderazione; né tantomeno emerge dagli atti che tale alternativaforma di risarcimento sia stata oggetto di specifica richiesta in sede digiudizio di merito, dovendosi detta misura necessariamenteaccompagnare da "opportune cautele" (cfr. Cass. Sez. 3, n.30080/2025 del 14/11/2025; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31574 del25/10/2022).7.7.

In carenza di una specifica richiesta di parte di adottare - ineventum - tale forma risarcitoria in alternativa alla comuneOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025capitalizzazione del danno futuro, pertanto, non ricorre un eccesso dipotere da parte del giudice nell’esercizio della discrezionalitàistituzionalmente assegnatagli in tale materia.8.

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le speseprocessuali sono liquidate come in dispositivo e poste a carico dellasoccombente, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Applicando l’art. 52 d.lgs. 196/2003 si dispone che in caso diutilizzazione dell’ordinanza in qualsiasi forma va omessa l’indicazionedelle generalità e degli altri dati identificativi dei controricorrenti e delloro figlio.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro20.000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di legge, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025Applicando l’art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone che in caso di utilizzazionedell’ordinanza in qualsiasi forma va omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi dei controricorrenti e del loro figlio.Così deciso in Roma, in data 11/12/2025Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZI, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controV.Y. ed C.Z. , entrambi in proprio e nellaqualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [...]C.Y. , rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati digitalmente ex lege-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 670/2023depositata il 16/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/20251. Con ricorso notificato il 18/04/2023, Azienda USL Napoli 1 Centroimpugna per cassazione la sentenza n. 670/2023 della Corte d’appellodi Napoli pubblicata il 16/02/2023 e notificata il 17/02/2023. Le partiintimate V.Y. ed C.Z. , entrambi in proprio e nellaqualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [...]C.Y. , hanno depositato controricorso. Sia la ricorrente, sia icontroricorrente hanno depositato memoria.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui gli attuali ricorrenti, in proprio e nella qualità diesercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, convenivanodinanzi al Tribunale di Napoli l’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro,per accertare le responsabilità dei medici operanti presso la suddettaper le gravissime lesioni cerebrali patite dal figlio in conseguenza dellasofferta ipossia intra partum dovuta al ritardo nel taglio cesareo e perl’inadeguata assistenza rianimatoria prestata al neonato subito dopo ilparto, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni,patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti.A fondamento della domanda, gli attori esponevano che il 9/2/2009,C.Z. – incinta del suo primo figlio e alla trentaquattresimasettimana compiuta di gestazione – si sottoponeva ad ecografiaostetrica e flussimetria presso l’Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA]Ginecologica del [OSCURATO:PERSONA] “ OMISSIS[...] , poiché a seguito di un primo esame flussimetrico, eseguito il27/1/2009 i sanitari avevano rilevato valori ai limiti della norma,consigliandole la ripetizione dell’esame appunto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a distanzadi due settimane. L’esecuzione del secondo esame evidenziaval’inversione del flusso telediastolico in arteria ombelicale, unacondizione patologica grave della gravidanza che segnalava unincontrovertibile deterioramento della funzione placentare, conOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025conseguente riduzione del flusso ematico e riduzione dell’apporto diossigeno e di nutrienti al feto, idoneo a causare un’ipossiaingravescente. In ragione del riscontrato dato flussimetrico, i sanitaridisponevano l’immediato ricovero di C.Z. , formalizzato alle ore10.00 del 9/02/2009. L’epoca gestazionale raggiunta dalla paziente(34 settimane + 6 giorni) e la gravità del quadro clinico, ad avviso deiricorrenti, avrebbero dovuto indurre i sanitari all’immediatoespletamento del parto; i medici non provvedevano invece al subitaneotaglio cesareo, sebbene le risultanze delle due valutazionicardiotocografiche concluse, rispettivamente, alle ore 12.43 e alle ore15.09 del 9/2/2009 non fossero rassicuranti. Infatti, i sanitariprocedevano al taglio cesareo con carattere d’urgenza alle ore 16.40del 9/2/2009, allorquando alle complicanze fetali si andavanoaggiungendo complicanze materne; purtroppo, però, quando, alle16.50, il bambino nasceva, al primo minuto di vita autonoma gli venivaassegnato Indice di Apgar “0”, a dimostrazione del fatto che, inconseguenza della sofferenza ipossica fetale intra partum, non avevafrequenza cardiaca, non respirava, non aveva riflessi, né tonomuscolare e il suo colorito era cianotico. Egli veniva subito sottoposto amanovre rianimatorie da parte del neonatologo e dell’anestesista, qualiil massaggio cardiaco e la ventilazione a pressione positiva conossigeno puro, rivelatesi inadeguate poiché le gravissime condizionicliniche, quali apnea e asistolia, avrebbero dovuto far propendere isanitari per l’immediata intubazione. Alle ore 19.20 del 9/2/2009, ilneonato veniva condotto presso l’Ospedale OM dove i medicidell’Unità di [OSCURATO:PERSONA] (U.T.I.N.) riscontravano alivello clinico, a fronte di un miglioramento del quadro respiratorio edella funzione cardiaca, il permanere di una situazione dicompromissione neurologica, caratterizzata da marcata ipotonia,iporeattività e ipomobilità. In data 24/3/2009, il bambino venivaOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025dimesso dal OM con previsione di un accurato controllo dellosviluppo psico-motorio e degli organi di senso. I successivi esamielettroencefalografici confermavano il carattere permanente dei dannineurologici, consistenti in un’accentuazione della spasticità a quattroarti, associata ad ipotonia assiale ed a disturbi del visus correlati adincoordinazione oculomotoria; tale quadro clinico veniva qualificatocome tetraparesi spastica, con invalidità civile al 100%, deficit di forzagrave, ritardo mentale di media gravità, incontinenza sfinterica,compromissione di tutte le competenze.Si costituiva l’ASL Napoli 1 Centro, invocando il rigetto della domandaistando per una riduzione della condanna nei limiti dei massimaliprevisti dalla polizza assicurativa stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],compagnia assicuratrice che tuttavia non veniva chiamata in causa.3. Il Tribunale, con sentenza n. 4369/2018, accoglieva la domandarisarcimento dei danni: in favore del minore, € 1.364.915,00, a titolo dirisarcimento del danno biologico ed € 189.014,90, quale danno per laperdita della capacità lavorativa; in favore dei genitori iure proprio, €170.000,00 ciascuno a titolo di danno da perdita del rapportoparentale. Rigettava invece la domanda risarcitoria inerente ai pretesidanni patrimoniali lamentati dai genitori per le cure di assistenza, lespese mediche, per il lucro cessante, ritenendo che al riguardo fossecarente la prova e che non fosse possibile una valutazione presuntiva.La convenuta adempiva alla condanna ed il 5/2/2019 versava l'importocomplessivo di € 2.114.219,00.4. Gli attuali ricorrenti proponevano appello in punto di quantumdebeatur. Si costituiva l’ASL Napoli 1 Centro, contestando nel merito,previa rinnovazione della CTU, chiedeva la riduzione delle posterisarcitorie liquidate dal giudice di prime cure.Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, condannava l’ASLNapoli 1 Centro a corrispondere a V.Y. ed C.Z. ,quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore,dell’ulteriore somma di € 865.897,36, oltre agli interessi legali.Condannava, altresì, l’ASL Napoli 1 Centro alla rifusione, in favore degliappellanti, delle spese processuali — detratto quanto eventualmentegià corrisposto a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado— che liquidava, per il giudizio di prime cure, in € 3.500,00 per esborsied € 49.336,00 per compenso, oltre ulteriori accessori come per legge;e, per il giudizio d’appello, in € 804,00 per esborsi ed € 22.333,00 percompenso, oltre ulteriori, disponendone la distrazione in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA].Motivi della decisione5. La ricorrente pone a base del ricorso i seguenti due motivi.6. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta“Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di cui agli artt. 1223, 1226e 2056 c.c. sulla valorizzazione del danno per la mancata realizzazionedella “compensatio lucri cum damno” fra l’importo liquidato dalla Corted’appello per danno alla capacità lavorativa e “la pensione di invaliditàcivile che verrà erogata in futuro a C.Y. ”. La Corte territoriale,pur avendo individuato in € 504.367,05 il danno da perdita dellacapacità reddituale, avrebbe dovuto procedere alla decurtazionedell’importo corrispondente alla pensione di invalidità civile che [...]C.Y. percepirà al compimento della maggiore età. Tale prestazione,infatti, non solo avrebbe natura assistenziale e titolo autonomo rispettoal risarcimento, ma sarebbe altresì direttamente rivolta a compensarela medesima perdita – la capacità di produrre reddito – per la qualel’ASL è stata condannata. Le due attribuzioni patrimoniali, pur nonOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025coincidendo quanto a fonte normativa, risponderebbero alla medesimafunzione economico-compensativa.La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la decurtazioneritenendo incerta l’erogazione della pensione e indeterminabile il suoammontare. Tale asserto contrasterebbe con la giurisprudenza delleSezioni Unite (Cass. 22 maggio 2018, n. 12567), secondo cui il giudicedeve tenere conto di tutti i vantaggi patrimoniali causalmentericollegabili al fatto dannoso, onde evitare che il danneggiato si trovi, aseguito del risarcimento, in una situazione patrimoniale più favorevolerispetto a quella precedente l’illecito. Il risarcimento, infatti, nonpotrebbe costituire fonte di arricchimento ingiustificato, dovendo essereinteso a ripristinare la situazione economica anteriore nella misura piùaderente alla realtà.Nel caso di specie, l’erogazione della pensione di invalidità nonpresenterebbe margini di incertezza: il minore sarebbe affetto da unainvalidità stabile e superiore al 74%, con diritto all’emolumento in basealla normativa vigente (L. 118/1971). Il relativo importo risulterebbealtresì determinabile secondo le tabelle e le circolari INPS e la suacapitalizzazione potrebbe essere effettuata applicando il coefficienteprevisto dal Quaderno del CSM n. 41/1990.La difesa della ricorrente evidenzia poi l’incongruenza logica dellacontestazione degli avversari: le loro argomentazioni, già deboli inorigine, risulterebbero ancor più smentite dall’evento mortesopravvenuto nelle more del giudizio, giacché essi hanno richiestoprestazioni assistenziali future, invocando nel contempo unrisarcimento di oltre € 500.000 per un danno da capacità lavorativache, per natura, si sarebbe concretizzato solo a partire dai 22 anni deldanneggiato.6.1. Il motivo è inammissibile.Con esso si contesta l’argomento dellaCorte d’Appello secondo cui la compensazione richiederebbe una provaOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025rigorosa del vantaggio, gravante sulla parte che la eccepisce. Ilricorrente, in merito, si limita a richiamare la giurisprudenza di questaSuprema Corte (Sez. 3, 17 febbraio 2023 n. 5119), secondo cuila compensatio lucri cum damno costituisce eccezione in senso lato, ecome tale è rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale può desumere lasussistenza e l’ammontare del vantaggio anche dalle risultanzeistruttorie complessivamente acquisite.6.2. Si rileva che la censura si spende sul quantum debeatur, dacalcolarsi in base a determinati indici, e quindi riporta giurisprudenzasul determinato o determinabile ai fini della compensatio lucri cumdamno, non avvedendosi che la Corte d’appello ha correttamentestatuito che, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, sipossa operare tale valutazione solo allorché il riconoscimentodell’indennizzo (a decorrere del diciottesimo anno di etàdell’infortunato) risulti certo nel suo verificarsi e, soprattutto, nel suoesatto ammontare.Il motivo, infatti, trascura la ratio decidendi della sentenza impugnataladdove essa afferma la insussistenza di un valore certo dascomputare a titolo di indennità per l’invalidità acquisita in prospettivafutura, rispetto a quanto già riconosciuto, sulla scorta di principigiurisprudenziali consolidati cui non si intende discostarsi (cfr. Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024; Cass.Sez. 3 - ,Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019; Cass. Sez. U -, Sentenza n.12567 del 22/05/2018).6.3. Né sul punto, vengono offerte adeguate considerazioni ai fini di unariconsiderazione dei suesposti principi che attengono a un danno davalutarsi comunque in prospettiva di un’aspettativa di vita media,essendo irrilevante quale essa sarà in concreto in una prospettiva diliquidazione equitativa e satisfattiva del danno permanente inferto allapersona.Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/20257. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,1872, 2056 e 2057 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello di Napoli,danneggiato, non ha liquidato il danno patrimoniale futuro sotto formadi rendita”.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per avere liquidato il dannopatrimoniale futuro (tanto quello da perdita della capacità lavorativaquanto quello da futura assistenza) ricorrendo al criterio dellacapitalizzazione, pur in assenza di un dato fondamentale ai fini delcorretto ristoro, cioè l’effettiva aspettativa di vita del minore. Nelricorso si evidenzia che i coefficienti di capitalizzazione tradizionalmenteutilizzati presuppongono la possibilità di stimare, sulla base di tabelledel tasso di mortalità, la durata presumibile della vita residua delsoggetto danneggiato. Si tratta, tuttavia, di coefficienti costruiti sullavita media della popolazione generale, applicabili soltanto quando ildanneggiato presenti una prospettiva di vita comparabile con quella diun individuo sano.7.1. Nel caso del minore in questione, affetto da macro-lesione pari al90% e da gravissima invalidità permanente, sarebbe notorio –in tesi -che la prospettiva di vita futura risulti significativamente ridotta e nonassimilabile a quella della popolazione di riferimento: il ricorso allacapitalizzazione del danno futuro si fonderebbe dunque su unapresunzione «pacificamente irrealistica».Nel motivo, pertanto, si lamenta che la Corte d’Appello, consapevoledell’assenza di elementi idonei a determinare la reale durata della vitaresidua del danneggiato, avrebbe dovuto applicare l’art. 2057 c.c.,optando per la liquidazione del danno in forma di rendita periodica,come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.31574/2022).Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025Si adduce, poi, che l’intervenuto decesso del minore in corso di causaavrebbe inciso in maniera radicale sulla prospettiva del dannopatrimoniale futuro già riconosciuto dalla Corte d’Appello. Talecircostanza sopravvenuta rafforzerebbe ulteriormente le ragioni postea fondamento del ricorso per cassazione.7.2. Il motivo è inammissibile.7.3. Va rilevato che la Corte d’appello ha riconosciuto un importocomplessivo di € 956.363,15 a titolo di danno patrimoniale futuro,fondandosi su una proiezione di vita del minore destinata a estendersiper tutta la vita. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, tale impostazionerisulterebbe oggi smentita dal momento che la vita effettiva delminore è stata inferiore a due anni dalla sentenza d’appello, e chepertanto nessuna delle voci risarcitorie future potrà mai maturare,essendo venuto a mancare il fondamento causale stesso del creditorisarcitorio per danno patrimoniale futuro.7.4. L'art. 2057 c.c. dispone che, quando il danno alle persone hacarattere permanente, la liquidazione può essere espletata dalgiudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura deldanno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudicedispone le “opportune cautele".La norma in questione trova applicazione qualora il giudice di meritoaccerti l'esistenza di un danno alla persona di carattere permanente, eprevede la possibilità che la liquidazione di tale danno possa avvenirecostituisce una forma di risarcimento per equivalente (Cass. 13gennaio 1993 n. 357), ed è fonte di un rapporto a esecuzioneperiodica, in cui la durata prevista è «componente essenzialedell'utilità alla quale è ordinato il rapporto ».7.5. Ben si comprende la funzione di questa previsione se la si pone inrelazione con il carattere permanente del danno: la liquidazione exOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025art. 2057 c.c. mira, infatti, a «realizzare una tendenzialecorrispondenza fra permanenza del danno e permanenza delrisarcimento », configurandosi la liquidazione della rendita non comediritto della parte, ma come facoltà del giudice (Cass. 20.2.1958, n.553; Cass., 24.5.1967, n. 1140), ed imponendogli al contempo dipredisporre le opportune cautele.Sono state considerate "opportune cautele" la rivalutazione annualedella rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per iPaesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaboratodall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti disalvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debitopubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suofavore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. ( cfr.Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022).7.6. Tanto premesso, si osserva che non sussiste un obbligo del giudicedi costituire una rendita in luogo della liquidazione forfettaria deldanno anche laddove sia prevedibile una minore aspettativa di vita,come nel caso concreto. La deduzione difetta di argomentazionigiuridiche idonee a far ritenere, nel caso di specie, doverosa lacostituzione di una rendita vitalizia che, invece, costituisce esercizio diun potere discrezionale del giudice del merito non preso inconsiderazione; né tantomeno emerge dagli atti che tale alternativaforma di risarcimento sia stata oggetto di specifica richiesta in sede digiudizio di merito, dovendosi detta misura necessariamenteaccompagnare da "opportune cautele" (cfr. Cass. Sez. 3, n.30080/2025 del 14/11/2025; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31574 del25/10/2022).7.7. In carenza di una specifica richiesta di parte di adottare - ineventum - tale forma risarcitoria in alternativa alla comuneOscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025capitalizzazione del danno futuro, pertanto, non ricorre un eccesso dipotere da parte del giudice nell’esercizio della discrezionalitàistituzionalmente assegnatagli in tale materia.8. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le speseprocessuali sono liquidate come in dispositivo e poste a carico dellasoccombente, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Applicando l’art. 52 d.lgs. 196/2003 si dispone che in caso diutilizzazione dell’ordinanza in qualsiasi forma va omessa l’indicazionedelle generalità e degli altri dati identificativi dei controricorrenti e delloro figlio. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro20.000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di legge, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Oscuramento disposto Numero registro generale 9413/2023Numero sezionale 4788/2025Numero di raccolta generale 34661/2025Data pubblicazione 29/12/2025Applicando l’art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone che in caso di utilizzazionedell’ordinanza in qualsiasi forma va omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi dei controricorrenti e del loro figlio.Così deciso in Roma, in data 11/12/2025Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI
Sentenza Cassazione n. 34661/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris