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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 19438/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano condannati ciascuno alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, nn. 2, 5, 7,

61. n. 2 e 337 cod. pen. 2.

Gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per la cassazione della sentenza articolando i seguenti motivi fi ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: I) Mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui si è inteso sostenere che la condotta serbata dall'imputato integri il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; II) erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; III) erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'aumento di pena determinato a titolo di continuazione per il reato satellite, pari a mesi uno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]: Carenza di motivazione e manifesta illogicità della stessa con riferimento alla sussistenza dei reati contestati.

3. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati; pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

I rilievi difensivi riguardanti la sussistenza dei reati per i quali è intervenuta condanna (motivo primo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], motivo unico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni non censurabili in questa sede perché corrette sul piano giuridico e sostenute da una puntuale illustrazione degli elementi in fatto emergenti dalle risultanze istruttorie.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] si osserva: il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti è immune da censure.

Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.").

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano condannati ciascuno alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, nn. 2, 5, 7, 61. n. 2 e 337 cod. pen. 2. Gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per la cassazione della sentenza articolando i seguenti motivi fi ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: I) Mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui si è inteso sostenere che la condotta serbata dall'imputato integri il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; II) erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; III) erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'aumento di pena determinato a titolo di continuazione per il reato satellite, pari a mesi uno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]: Carenza di motivazione e manifesta illogicità della stessa con riferimento alla sussistenza dei reati contestati. 3. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati; pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I rilievi difensivi riguardanti la sussistenza dei reati per i quali è intervenuta condanna (motivo primo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], motivo unico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni non censurabili in questa sede perché corrette sul piano giuridico e sostenute da una puntuale illustrazione degli elementi in fatto emergenti dalle risultanze istruttorie. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] si osserva: il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti è immune da censure. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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