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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10266/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 19 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – avverso la sentenza n. 2954 / 16 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale della Sicilia- sezione distaccata di Siracusa , depositata i l 7 ottobre2014; Rimborso IRPEF [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti.

Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sezione staccata di Siracusa (d’ora in poi C.T.R.), rigettandone l’appello aveva confermato la prima decisione che, a sua volta, aveva accolto il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto alla domanda di rimborso del novanta per cento della ritenuta alla fonte IRPEF pagata negli anni 1990, 1991 e 1992.

In particolare, il Giudice di appello rigettava l’eccezione di decadenza formulata dall’Ufficio in quanto la pretesa traeva origine dalla legge di conversione n.31 del 2008 e un complesso di interventi legislativi avevano prorogato il termine per ricorrere alla sanatoria in questione sino al 31 marzo 2008.Richiamava la sentenza n.10242 del 2 maggio 2015 di questa Corte per ribadire che la disciplina prevista dal comma 17, dell’art.9 della legge n.289 del 2002 in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 rispondeva a una logica particolare e diversa rispetto agli provvedimenti di sanatoria avendo finalità di indennizzo.

Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n289/2002 e dell’art.21, comma secondo, secondo periodo, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.-l’Agenzia delle entrate, premesso che la domanda di rimborso era stata presentata il 27 febbraio 2010, oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge n.289 del 2002, e che il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 andava individuato dalla data di entrata in vigore della norma (primo gennaio 2003) che aveva introdotto il beneficio della riduzione delle imposte, deduce l’errore in cui era incorsa la C.T.R. nell’affermare che detto termine potesse identificarsi nelle successive modifiche e proroghe apportate alla prefata legge. 1.1 La censura è infondata.

Sul punto questa Corte aveva gì affermato il principio secondo il quale il condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) e facendone conseguire il diritto del contribuente a ottenere il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni '1990- 1992, entro il termine di decadenza prorogato fino al 31 marzo 2008 (Cass., ord. n. 10242/2013).

Successivamente si è statuito che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, co. 665, della legge n. 190 del 2014 costituisce norma di interpretazione autentica, sicché́i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990- 1992 per un importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, co. 17, della

I. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della

I. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass., n.15252/2016; Cass. n. 5167 de l 26/02/2020).La prospettazione dell'Agenzia delle entrate, secondo cui, in sintesi, le disposizioni introdotte fra il 2006 ed il 2008 (art. 3 quater d.l. n. 300/2006, cit.; art. 36 bis del d.l. n. 248/2007, cit.) siano riferibili unicamente ai contribuenti intenzionati al condono gì previsto dal comma 17 dell'art. 9,

I. n. 289/2002, senza incidere sulla posizione dei soggetti che avevano gì adempiuto le obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, e dunque escludendone l'applicabilit̀ alle istanze di rimborso, èstata risolta dall'interpretazione autentica offerta dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilit̀ 2015), il cui art. 1, comma 665, ha stabilito che "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attivit̀̀ d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione èsospesa nelle more della verifica della compatibilit̀̀ del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza ècalcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 ...".

1.2. Nel caso di specie, è pacifico che il contribuente ebbe a presentare l'istanza di rimborso il primo marzo 2010, sicché la sua richiesta è tempestiva.2.

Ne consegue, fermo restando che ogni questione sull’eventuale attivit̀ di impresa svolta dal controricorrente potrà essere vagliata in sede esecutiva ovvero di ottemperanza, il rigetto del ricorso con condanna alle spese dell’Agenzia delle entrate, soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

3. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in f avore del controricorrentedelle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.500, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese fo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 19 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – avverso la sentenza n. 2954 / 16 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale della Sicilia- sezione distaccata di Siracusa , depositata i l 7 ottobre2014; Rimborso IRPEF [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sezione staccata di Siracusa (d’ora in poi C.T.R.), rigettandone l’appello aveva confermato la prima decisione che, a sua volta, aveva accolto il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto alla domanda di rimborso del novanta per cento della ritenuta alla fonte IRPEF pagata negli anni 1990, 1991 e 1992. In particolare, il Giudice di appello rigettava l’eccezione di decadenza formulata dall’Ufficio in quanto la pretesa traeva origine dalla legge di conversione n.31 del 2008 e un complesso di interventi legislativi avevano prorogato il termine per ricorrere alla sanatoria in questione sino al 31 marzo 2008.Richiamava la sentenza n.10242 del 2 maggio 2015 di questa Corte per ribadire che la disciplina prevista dal comma 17, dell’art.9 della legge n.289 del 2002 in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 rispondeva a una logica particolare e diversa rispetto agli provvedimenti di sanatoria avendo finalità di indennizzo. Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n289/2002 e dell’art.21, comma secondo, secondo periodo, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.-l’Agenzia delle entrate, premesso che la domanda di rimborso era stata presentata il 27 febbraio 2010, oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge n.289 del 2002, e che il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 andava individuato dalla data di entrata in vigore della norma (primo gennaio 2003) che aveva introdotto il beneficio della riduzione delle imposte, deduce l’errore in cui era incorsa la C.T.R. nell’affermare che detto termine potesse identificarsi nelle successive modifiche e proroghe apportate alla prefata legge. 1.1 La censura è infondata. Sul punto questa Corte aveva gì affermato il principio secondo il quale il condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) e facendone conseguire il diritto del contribuente a ottenere il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni '1990- 1992, entro il termine di decadenza prorogato fino al 31 marzo 2008 (Cass., ord. n. 10242/2013). Successivamente si è statuito che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, co. 665, della legge n. 190 del 2014 costituisce norma di interpretazione autentica, sicché́i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990- 1992 per un importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, co. 17, della I. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della I. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass., n.15252/2016; Cass. n. 5167 de l 26/02/2020).La prospettazione dell'Agenzia delle entrate, secondo cui, in sintesi, le disposizioni introdotte fra il 2006 ed il 2008 (art. 3 quater d.l. n. 300/2006, cit.; art. 36 bis del d.l. n. 248/2007, cit.) siano riferibili unicamente ai contribuenti intenzionati al condono gì previsto dal comma 17 dell'art. 9, I. n. 289/2002, senza incidere sulla posizione dei soggetti che avevano gì adempiuto le obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, e dunque escludendone l'applicabilit̀ alle istanze di rimborso, èstata risolta dall'interpretazione autentica offerta dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilit̀ 2015), il cui art. 1, comma 665, ha stabilito che "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attivit̀̀ d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione èsospesa nelle more della verifica della compatibilit̀̀ del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza ècalcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 ...". 1.2. Nel caso di specie, è pacifico che il contribuente ebbe a presentare l'istanza di rimborso il primo marzo 2010, sicché la sua richiesta è tempestiva.2. Ne consegue, fermo restando che ogni questione sull’eventuale attivit̀ di impresa svolta dal controricorrente potrà essere vagliata in sede esecutiva ovvero di ottemperanza, il rigetto del ricorso con condanna alle spese dell’Agenzia delle entrate, soccombente, nella misura liquidata in dispositivo. 3. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in f avore del controricorrentedelle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.500, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese fo
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