CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 24218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe , il Tribunale di Foggia ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per varie ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, in specie, anni due e mesi dieci di reclusione e 14.000,00 euro di multa a [OSCURATO:PERSONA] ( art. 73 comma 1 DPR 309/90 ); tre anni di reclusione e 14.000,00 di multa ( art. 73 comma 1 DPR 309/90 ) a [OSCURATO:PERSONA] e anni uno e mesi quattro di reclusione ( 73 comma 5 DPR 309/90 ) a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di sostituzione delle pene detentive formulate dalla difesa degli imputati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen. e 53 L 869/81 come modificato dal L.Igs n. 150/22, dopo aver acquisito il parere contrario del pubblico ministero e disponeva la confisca della sostanza in sequestro. 2. Avverso la prefata sentenza gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, hanno presentato ricorso deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorsi sostanzialmente sovrapponibili deducendo i seguenti il seguente motivo: -violazione di legge con riferimento all'art. 53 L 589/81 come riformulato dall'art. 71 comma 1 lett. a) Dlgs n.150/2022 in quanto le ragioni addotte per rigettare la istanza di sostituzione della pena detentiva, detenzione domiciliare o lavori di pubblica utilità, non sono idonee e conformi alla ratio della modifica legislativa, tesa a realizzare il reinserimento sociale quanto più effettivo con il minore sacrificio della libertà personale. E' mancato nel caso di specie qualsiasi approfondimento sulla personalità dell'imputato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il seguente unico motivo: carenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen. richiesta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in ogni caso la posizione dell'imputato agli arresti domiciliari imponeva la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva, e ciò al fine di realizzare il reinserimento sociale quanto più effettivo con il minore sacrificio della libertà personale. E' mancato nel caso di specie qualsiasi approfondimento sulla personalità dell'imputato in quale da tempo agli arresti domiciliari non aveva dato luogo a rilievi. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha richiesto per iscritto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi per genericità e, soprattutto, poiché i motivi indicati non risultano riconducibili ad alcuno dei casi di cui al comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. ex art. 448 comma 2-bis c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminare è la disamina dell'ammissibilità dei ricorsi stante il disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In forza del precetto di cui innanzi, difatti, il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Necessita quindi di verificare se i vizi denunciati siano riconducibili ad uno dei vizi legittimanti il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata sostituzione delle pena detentiva in lavori di pubblica utilità o nella detenzione domiciliare, secondo la richiesta unilaterale avanzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla difesa, dopo il perfezionamento dell'accordo sulla pena detentiva il 12.12.2022 e stante la mancanza di un nuovo accordo modificativo, alla luce di quanto consentito dalla norma transitoria di cui all'art. 95 DIg 150/2022 (in relazione all'art. 448 1 bis cod.proc.pen), secondo cuí" le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto". 2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente essendo attinenti alla medesima questione giuridica. 2.1.Va affermato che le censure che attengono al rigetto della richiesta di sostituzione delle pene detentive concordate con le cd. sanzioni sostitutive delle sanzioni detentive brevi introdotte con il d.lgs. 150/2022 (cd. riforma Cartabia), sono nel caso di specie del tutto generiche e aspecifiche oltre che manifestamente infondate ed esulano dai vizi deducibili ex art. 448 cod.proc.pen..Invero l'astratta irrogabilità di una delle pene sostitutive oggi previste dall'art.20 bis c.p. - introdotto con la riforma Cartabia - non rende di per sé, a fronte della specifica istanza unilaterale del difensore dei ricorrenti in sede di discussione, illegittima la decisione impugnata. Sussiste, infatti, nel caso di specie, motivazione specifica su una richiesta della difesa che evidentemente non rientrava nella negoziazione processuale, dovendo riaffermarsi il principio che se si negozia la "pena" vi deve essere accordo anche sulla specie di pena richiesta. 2.2. Le parti, infatti, seppure legittimate dalla norma transitoria sopra citata, non hanno inteso modificare l'accordo sulla pena nè la difesa degli imputati risulta si sia attivata in tal senso, essendosi limitata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a richiamare riportandosi all'accordo già concluso con il Pubblico ministero e a proporre, successivamente, in maniera unilaterale, un'istanza generica al Giudice con cui si chiedeva la sostituzione della pena detentiva concordata in quella della detenzione domiciliare o dei lavori di pubblica utilità ( cf. verbale di udienza in atti); istanza con riferimento alla quale il Pubblico Ministero ha espresso parere contrario. [OSCURATO:PERSONA] del merito ha, comunque , valutato la richiesta e con motivazione logica e coerente ne ha apprezzato la incongruità sulla base della natura articolata e sistematica degli illeciti, della reiterazione degli stessi in un breve lasso di tempo e della personalità degli imputati evidenziata nella descrizione delle modalità dell'attività criminosa di spaccio svolta all'interno del quartiere popolare denominato San bernardino di [OSCURATO:PERSONA] 3 In conclusione i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili in quanto i motivi esulano dai vizi deducibili ex art. 448 cod.proc.pen..e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro