CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 13586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25587R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso avverso la sentenza n. 596/2021depositata il 19 marzo 2021 della Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 marzo 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 2 5587 /2021 camera di consiglio1.3.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con citazione notificata il 24 ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienaha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opponendosi, limitatamente alla sorte capitale, al precetto con cui le era stato intimato il pagamento della sommadi euro 138.755,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi; il titolo esecutivo era rappresentato da una sentenza della Corte di appello di Bologna recante una condanna al risarcimento dei danniin favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Con successivo atto di citazionenotificato il 9 gennaio 2018 la banca ha evocato in giudizio i predetti Bianchi e Trecco in opposizione a un secondo precetto intimato per la medesima causale. Riuniti i procedimenti,il Tribunale di Bologna ha rigettat o le due opposizioni.Nella sentenza di primo grado si è negato operasse l’effetto estintivo determinato dalla cancellazione della società dal registro delle imprese sui rapporti facenti capo allasocietà, e non definiti nella fase di liquidazione: ciò in quanto, per un verso, la cancellazione non si era attuata volontariamente ein quanto, per altro verso, il credito era stato accertato giudizialmente: nello stesso dovevano ritenersi quindi succeduti i soci. 2. ─ La Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] osservando, in sintesi, come,stante la liquidazione d’ufficio della società , non risulta sse essere stato predisposto alcun bilancio di liquidazione e rilevando, inoltre, come il liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] non ave sse posto in essere alcun comportamento espressivo di volontà abdicativa. 3. ― La pronuncia è stata impugnata per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] con un ricorso articolato in due motivi e illustrato da memoria. Resistono con controricorso Bianchi e Trecco. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 2 5587 /2021 camera di consiglio1.3.2023 1. ― Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 2490 c.c . e dell’art. 345 c.p.c.. Sostiene la banca istante che la cancellazione della società dal registro delle imp rese a causa de l mancato deposito dei bilanci per tre anni consecutiviassurge a manifestazione del profondo disinteresse degli organi societari e dei soci: onde, a suo avviso,la questione della volontà abdicativa dell’ente andr ebbe rimeditato considerando che sia la cancellazione d’ufficio che quella volontaria rivelerebbero l’intendimento della società di rinunciare alle proprie pretese. Il secondo mezzo di censura denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..Assume la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il credito di BG International al momento della cancellazione di detta società del registro delle imprese, non era certo: ciò in quanto all’epoca pendeva il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva pronunciato la condanna nei confronti della banca. 2. ― I due motivi di ricorso , che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Come insegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del Sez. I–RG 2 5587 /2021 camera di consiglio1.3.2023 procedimento estintivo (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071). Parte ricorrente attribuisce rilievo dirimente al dato dell’intervenuta cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA] dal registro delle imprese in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2014 (con cui è stata resa la condanna al pagamento poi azionata in via esecutiva). L’affermazione è però frutto di una equivoca lettura dell’arresto delle Sezioni Unite: non può difatti sostenersi che, alla stregua della richiamata giurisprudenza, la cancellazione della società (e segnatamente quella disposta d’ufficio, in ragione dell’omessodeposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi) implichi, di per sé, il mancato trasferimento del diritto di credito vantato dalla società (ancora sub iudice) in capo ai soci. E’ da rammentare, infatti, che, una volta estinta la società, i diritti della medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, transitano nella titolarità dei soci (cfr. Cass. 2 maggio 2020, n. 9464, in motivazione, ove si ricorda come questa sia la portata decisoria del principio fissato dalle Sezioni Unite, non più smentito, il quale ha ricondotto la fattispeciea un fenomeno successorio in capo ai soci). Pertanto, l'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. 2 maggio 2020, n. 9464, cit.; sulla stessa linea: Cass. 14 dicembre 2020, n. 28439 e Cass.25 novembre 2021, n. 36636, secondo cui i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di Sez. I–RG 2 5587 /2021 camera di consiglio1.3.2023 liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito; cfr. pure Cass. 31 dicembre 2020, n. 30075, massimata nel senso che con la cancellazione della società dal registro delle imprese non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvala remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore). Tale principio vale, a maggior ragione, con riguardo alla fattispecie, che qui ricorre, della cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490, ultimo comma, c.c. (Cass. 31 dicembre 2020, n. 30075, cit.); né potrebbe affermarsi che il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegue la detta cancellazione d'ufficio, integri una presunzione di rinuncia al credito di cui la società è titolare e che tale evenienza sia qualificabile come negozio di remissione del debito (Cass. 18 maggio 2021, n. 13534). In assenza di prova di alcun atto abdicativo nel senso indicato, dunque, bene ha fatto il Tribunale a disattendere la proposta opposizione. E’ poi appena il caso di sottolineareche, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la pendenza del giudizio vertente sul credito al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, e la conseguente assenza di «certezza» del medesimo (siccome non ancora oggetto di un accertamento con valore di giudicato), non precludeva la successione dei soc i ne l credit o della società: la detta successione non è punto condizionata dalla definizione del giudizio vertente sul credito, visto che, oltretutto, ove quelgiudizio sia interrotto Sez. I–RG 2 5587 /2021 camera di consiglio1.3.2023 per l’intervenuta cancellazione della società , ai soci è riconosciuta la possibilità di proseguire o riassu mere il processo quali successori dell’ente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.(per tutte: Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071, citt.). 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult