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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1095/2021

ECLI:EU:T:2021:512
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0760_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 agosto 2021 – Jakeliūnas / ESMA (causa T‑760/20) «Ricorso di annullamento e per carenza – Domanda di apertura di un’indagine – Rifiuto del presidente dell’ESMA – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Domanda d’ingiunzione – Incompetenza»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente (Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 16)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione – Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punto 24)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto del presidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di aprire un’indagine su una presunta violazione del diritto dell’Unione – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1095/2010, art. 17, § 2, e art. 22, § 4, e regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/2175; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 25, 29-33)

4. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Presunta omissione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dell’adozione di un atto impugnabile mediante ricorso di annullamento – Esclusione – Conclusioni dirette a far dichiarare la carenza dell’ESMA – Irricevibilità (Artt. 263 e 265 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1095/2010, art. 17 e art. 22, § 4) (v. punti 37-39)

5. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 40) [OSCURATO:PERSONA] sostanza, da un lato, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che l’ESMA si è illegittimamente astenuta dall’aprire un’indagine per violazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ( GU 2003, L 96, pag. 16 ), e, dall’altro lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera del presidente dell’ESMA del 20 ottobre 2020, di diniego dell’apertura della suddetta indagine.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Jakeliūnas è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0760_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 agosto 2021 – Jakeliūnas / ESMA (causa T‑760/20) «Ricorso di annullamento e per carenza – Domanda di apertura di un’indagine – Rifiuto del presidente dell’ESMA – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Domanda d’ingiunzione – Incompetenza» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente (Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 16) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione – Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punto 24) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto del presidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di aprire un’indagine su una presunta violazione del diritto dell’Unione – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1095/2010, art. 17, § 2, e art. 22, § 4, e regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/2175; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 25, 29-33) 4. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Presunta omissione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dell’adozione di un atto impugnabile mediante ricorso di annullamento – Esclusione – Conclusioni dirette a far dichiarare la carenza dell’ESMA – Irricevibilità (Artt. 263 e 265 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1095/2010, art. 17 e art. 22, § 4) (v. punti 37-39) 5. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 40) [OSCURATO:PERSONA] sostanza, da un lato, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che l’ESMA si è illegittimamente astenuta dall’aprire un’indagine per violazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ( GU 2003, L 96, pag. 16 ), e, dall’altro lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera del presidente dell’ESMA del 20 ottobre 2020, di diniego dell’apertura della suddetta indagine. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Jakeliūnas è condannato alle spese.
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