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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 20783/2022

Testo disponibile della fonte

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ridico vincolante, sicché su quei fatti la valutazione non poteva che essere svolta autonomamente ed ex novo dai giudici di merito del presente processo;

2. il secondo ed il terzo motivo sono esposti congiuntamente nel contesto del ricorso per cassazione; il ricorrente in proposito adduce la violazione degli art. 18 e 19 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 e dell’art. 40, co. 2, d. lgs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed erronea applicazione dell’accordo regionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Provveditore della Sicilia e le [OSCURATO:PERSONA] di categoria, oltre a mancata applicazione del suddetto CCNL e dell’art. 52 d. lgs. 165/2001 in relazione al conferimento di mansioni superiori ed infine violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il terzo motivo è invece formulato come omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.); i motivi fanno leva sulla vacanza cronica del posto di educatore C3 e sostengono che esso sarebbe stato coperto da parte del Miraglia in attesa dello svolgimento del concorso, in quanto egli non si sarebbe limitato a svolgere mansioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche tutte le altre mansioni di educatore C3; il ricorrente rimarca, in proposito , come le attività svolte comportassero il coordinamento di operatori, il mantenimento di tutti i contatti interni ed esterni, la redazione e direzione dei progetti pedagogici ed una specifica formazione, il tutto rispetto ad una struttura, quella di Augusta, di natura complessa, la cui conduzione necessitava un operatore C3, reperito nel caso di specie attribuendo tali funzioni al ricorrente, nonostante l’inquadramento C2 ed il contestuale svolgimento, non prevalente, anche di tali funzioni di livello C2; il ricorrente afferma altresì l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale secondo cui le mansioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto essere attribuite indifferentemente all’educatore C2 e all’educatore C3, quasi che si trattasse di posizioni indifferenziate e sottolinea come la posizione organizzativa avrebbe potuto essere attribuita solo su base volontaria e per situazioni tipizzate, mentre egli non aveva mai avanzato richieste in tal senso, avendo invece svolto le mansioni superiori esposte in causa, in diretta collaborazione con il Dirigente dell’Istituto e coerentemente con le declaratorie, di cui veniva riepilogato il contenuto; secondo il ricorrente la Corte territoriale era stata evasiva rispetto ai propri obblighi motivazionali, concentrando la ratio decidendi sul fatto che quella attribuita fosse una posizione organizzativa, senza in realtà misurarsi sulla dimostrazione che le mansioni integrassero i presupposti della posizione C3; il Miraglia aggiunge infine che la posizione organizzativa di cui al CCNL 2006/2009 non avrebbe potuto avere applicazione se non a far data dai contratti integrativi del 2010 che avevano fissato, ovviamente senza efficacia retroattiva, i criteri per l’individuazione del personale destinatario dell’incarico; le censure suesposte possono essere esaminate congiuntamente;

3. l’art. 40 d. lgs. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva la possibilità di stabilire «discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto», tra gli altri per le figure professionali che «in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione»; l’art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 di comparto ha previsto, al comma 1, che, « nell’ambito dell’area C le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità», stabilendo, al comma 2, che «tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa», oltre ad altre ipotesi che qui non interessano; la formulazione della norma collettiva, richiamando solo l’Area di riferimento (C) e non i livelli ad essa interni, conferma che la posizione organizzativa poteva essere attribuita, come previsto dall’accordo sindacale regionale cui ha fatto riferimento la sentenza di appello, non solo a personale di livello C3, ma anche, in mancanza di personale C3, ad unità inquadrate nel livello inferiore C2; vi è dunque una previsione collettiva generale (art. 18), coerente con i compiti attribuiti (direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, qui nella veste di [OSCURATO:PERSONA]) e vi è coerenza con l’Area di appartenenza degli incaricati, nonché con il fatto, di cui al menzionato accordo regionale, che l’incarico non fosse attribuito ad un C3 perché quel livello era vacante; d’altra parte, il ricorrente afferma ma non spiega perché gli elementi di cui sopra (C.C.N.L. e accordo regionale) non fossero sufficienti a sorreggere l’istituzione di quella posizione organizzativa e perché fosse necessaria la fissazione di ulteriori imprecisati criteri da parte di contrattazione integrativa che sarebbe intervenuta solo nel 2010; né ha rilievo l’assunto in ordine alla mancata richiesta da parte del ricorrente di un incarico di posizione organizzativa, perché una volta che come tale si intenda, per quanto sopra detto, quello a lui attribuito con provvedimento datoriale del giugno 2004 ed una volta che quelle attività sono state da lui svolte è del tutto inutile attardarsi in ragionamenti sulla richiesta o meno da parte sua, perché lo svolgimento dell’attività in base a provvedimento datoriale in tal senso è più che sufficiente ad integrare gli estremi della fattispecie; 3.1 su queste premesse, la linea decisionale assunta dalla Corte di merito, secondo cui quella attribuita e remunerata come tale, di [OSCURATO:PERSONA], era una posizione organizzativa, resiste alle censure mosse dal ricorrente; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] sviluppa tuttavia ulteriori difese, volte a dimostrare che egli avrebbe in realtà svolto non solo i compiti di cui a quella posizione organizzativa, sicché l’attività svolta sarebbe stata da inquadrare come C3 e sul punto la Corte territoriale avrebbe anzi omesso di pronunciare e motivare; quest’ultimo assunto non può essere condiviso, in quanto è evidente che la sentenza non può essere intesa nel senso che con essa si desse corso ad un’analisi parziale della domanda, quanto nel senso che, secondo la Corte di merito, l’attività svolta rientrava appieno in quella di una posizione organizzativa, con le caratteristiche sopra evidenziate, in aggiunta ad un’attività C2 che neppure il ricorrente nega fosse comunque svolta; 3.3 ciò posto, l’elenco di attività (coordinamento altro personale di area C; operatività come responsabile dell’Area di destinazione; redazione dei relativi progetti) non si vede come possa necessariamente esorbitare da quella funzione di «direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa» di cui alla previsione di base del d. lgs. 165/2001, mentre altri connotati minori (ad es. formazione analoga a quella del personale C3) non appaiono decisivi per sovvertire il giudizio dato, sicché nel complesso i motivi, da questo punto di vista, finiscono per manifestarsi come tentativo di ottenere la revisione delle valutazioni e del convincimento manifestati rispetto all’istruttoria dal giudice del merito, facendo prevalere una diversa ricostruzione più favorevole alla parte, il che è certamente estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);

4. il quarto motivo, con cui si lamenta che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe posto a carico del Ministero le spese di lite, disattendendo il principio della soccombenza è inammissibile perché del tutto scoordinato con il decisum, rispetto al quale soccombente era il Miraglia, nei cui riguardi la sentenza impugnata ha peraltro disposto la compensazione;

5. il ricorso va quindi complessivamente disatteso e le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ridico vincolante, sicché su quei fatti la valutazione non poteva che essere svolta autonomamente ed ex novo dai giudici di merito del presente processo; 2. il secondo ed il terzo motivo sono esposti congiuntamente nel contesto del ricorso per cassazione; il ricorrente in proposito adduce la violazione degli art. 18 e 19 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 e dell’art. 40, co. 2, d. lgs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed erronea applicazione dell’accordo regionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Provveditore della Sicilia e le [OSCURATO:PERSONA] di categoria, oltre a mancata applicazione del suddetto CCNL e dell’art. 52 d. lgs. 165/2001 in relazione al conferimento di mansioni superiori ed infine violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il terzo motivo è invece formulato come omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.); i motivi fanno leva sulla vacanza cronica del posto di educatore C3 e sostengono che esso sarebbe stato coperto da parte del Miraglia in attesa dello svolgimento del concorso, in quanto egli non si sarebbe limitato a svolgere mansioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche tutte le altre mansioni di educatore C3; il ricorrente rimarca, in proposito , come le attività svolte comportassero il coordinamento di operatori, il mantenimento di tutti i contatti interni ed esterni, la redazione e direzione dei progetti pedagogici ed una specifica formazione, il tutto rispetto ad una struttura, quella di Augusta, di natura complessa, la cui conduzione necessitava un operatore C3, reperito nel caso di specie attribuendo tali funzioni al ricorrente, nonostante l’inquadramento C2 ed il contestuale svolgimento, non prevalente, anche di tali funzioni di livello C2; il ricorrente afferma altresì l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale secondo cui le mansioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto essere attribuite indifferentemente all’educatore C2 e all’educatore C3, quasi che si trattasse di posizioni indifferenziate e sottolinea come la posizione organizzativa avrebbe potuto essere attribuita solo su base volontaria e per situazioni tipizzate, mentre egli non aveva mai avanzato richieste in tal senso, avendo invece svolto le mansioni superiori esposte in causa, in diretta collaborazione con il Dirigente dell’Istituto e coerentemente con le declaratorie, di cui veniva riepilogato il contenuto; secondo il ricorrente la Corte territoriale era stata evasiva rispetto ai propri obblighi motivazionali, concentrando la ratio decidendi sul fatto che quella attribuita fosse una posizione organizzativa, senza in realtà misurarsi sulla dimostrazione che le mansioni integrassero i presupposti della posizione C3; il Miraglia aggiunge infine che la posizione organizzativa di cui al CCNL 2006/2009 non avrebbe potuto avere applicazione se non a far data dai contratti integrativi del 2010 che avevano fissato, ovviamente senza efficacia retroattiva, i criteri per l’individuazione del personale destinatario dell’incarico; le censure suesposte possono essere esaminate congiuntamente; 3. l’art. 40 d. lgs. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva la possibilità di stabilire «discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto», tra gli altri per le figure professionali che «in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione»; l’art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 di comparto ha previsto, al comma 1, che, « nell’ambito dell’area C le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità», stabilendo, al comma 2, che «tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa», oltre ad altre ipotesi che qui non interessano; la formulazione della norma collettiva, richiamando solo l’Area di riferimento (C) e non i livelli ad essa interni, conferma che la posizione organizzativa poteva essere attribuita, come previsto dall’accordo sindacale regionale cui ha fatto riferimento la sentenza di appello, non solo a personale di livello C3, ma anche, in mancanza di personale C3, ad unità inquadrate nel livello inferiore C2; vi è dunque una previsione collettiva generale (art. 18), coerente con i compiti attribuiti (direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, qui nella veste di [OSCURATO:PERSONA]) e vi è coerenza con l’Area di appartenenza degli incaricati, nonché con il fatto, di cui al menzionato accordo regionale, che l’incarico non fosse attribuito ad un C3 perché quel livello era vacante; d’altra parte, il ricorrente afferma ma non spiega perché gli elementi di cui sopra (C.C.N.L. e accordo regionale) non fossero sufficienti a sorreggere l’istituzione di quella posizione organizzativa e perché fosse necessaria la fissazione di ulteriori imprecisati criteri da parte di contrattazione integrativa che sarebbe intervenuta solo nel 2010; né ha rilievo l’assunto in ordine alla mancata richiesta da parte del ricorrente di un incarico di posizione organizzativa, perché una volta che come tale si intenda, per quanto sopra detto, quello a lui attribuito con provvedimento datoriale del giugno 2004 ed una volta che quelle attività sono state da lui svolte è del tutto inutile attardarsi in ragionamenti sulla richiesta o meno da parte sua, perché lo svolgimento dell’attività in base a provvedimento datoriale in tal senso è più che sufficiente ad integrare gli estremi della fattispecie; 3.1 su queste premesse, la linea decisionale assunta dalla Corte di merito, secondo cui quella attribuita e remunerata come tale, di [OSCURATO:PERSONA], era una posizione organizzativa, resiste alle censure mosse dal ricorrente; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] sviluppa tuttavia ulteriori difese, volte a dimostrare che egli avrebbe in realtà svolto non solo i compiti di cui a quella posizione organizzativa, sicché l’attività svolta sarebbe stata da inquadrare come C3 e sul punto la Corte territoriale avrebbe anzi omesso di pronunciare e motivare; quest’ultimo assunto non può essere condiviso, in quanto è evidente che la sentenza non può essere intesa nel senso che con essa si desse corso ad un’analisi parziale della domanda, quanto nel senso che, secondo la Corte di merito, l’attività svolta rientrava appieno in quella di una posizione organizzativa, con le caratteristiche sopra evidenziate, in aggiunta ad un’attività C2 che neppure il ricorrente nega fosse comunque svolta; 3.3 ciò posto, l’elenco di attività (coordinamento altro personale di area C; operatività come responsabile dell’Area di destinazione; redazione dei relativi progetti) non si vede come possa necessariamente esorbitare da quella funzione di «direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa» di cui alla previsione di base del d. lgs. 165/2001, mentre altri connotati minori (ad es. formazione analoga a quella del personale C3) non appaiono decisivi per sovvertire il giudizio dato, sicché nel complesso i motivi, da questo punto di vista, finiscono per manifestarsi come tentativo di ottenere la revisione delle valutazioni e del convincimento manifestati rispetto all’istruttoria dal giudice del merito, facendo prevalere una diversa ricostruzione più favorevole alla parte, il che è certamente estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 4. il quarto motivo, con cui si lamenta che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe posto a carico del Ministero le spese di lite, disattendendo il principio della soccombenza è inammissibile perché del tutto scoordinato con il decisum, rispetto al quale soccombente era il Miraglia, nei cui riguardi la sentenza impugnata ha peraltro disposto la compensazione; 5. il ricorso va quindi complessivamente disatteso e le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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