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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01077/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 15/12/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi a) e b) ( art. 624 bis e 629 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, mentre l'aveva dichiarato colpevole dei restanti delitti sub c) ( artt. 56-629) e sub d) ( artt. 582 - 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. ), condannandolo, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalente alle aggravanti sub d) alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione -- ha assolto l'imputato anche dal delitto sub c), rideterminando la pena in mesi sei di reclusione per il solo residuo reato di lesioni ( giudicate guaribili in gg. 20), contestato al capo d).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, denunciando violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, illogica e contraddittoria nella affermazione di responsabilità con riferimento al solo capo D), pur a fronte della inattendibilità della persona offesa dei delitti sub a), b), c), [OSCURATO:PERSONA], affermata da entrambi i giudici di merito.

Invece, con riguardo al capo d), la Corte di appello ha confermato la cordanna già pronunciata dal primo giudice ritenendo attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto riscontrato dal pedissequo racconto della sorella Simonetta, questa volta incomprensibilmente ritenuta attendibile, senza fornire una congrua motivazione che desse conto della terzietà della p.o., attesa la neutralità della ulteriore testimonianza del Giordano. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto.

Tuttavia, la pena inflitta dalla Corte di appello, per un reato di competenza del Giudice di pace, risulta illegalmente determinata.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio esclusivamente con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.Le obiezioni difensive che attingono il merito della decisione sono manifestamene infondate, in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha, invece, congruamente argomentato la condanna per il capo D) per la piena attendibilità della p.o. e per i duplici riscontri provenienti non solo dalla sorella, ma anche dalle dichiarazioni del terzo, estraneo, [OSCURATO:PERSONA] - avventore del locale in cui l'imputato si era recato per pretendere somme di danaro dalla [OSCURATO:PERSONA]; il teste ha, infatti, riferito della violenta aggressione da parte del ricorrente ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso formula, invece, doglianze afflitte da irrimediabile genericità in tema di attendibilità di ben tre testimonianze sostanzialmente sovrapponibili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con vaghi apprezzamenti di fatto, per di più privi di specifica correlazione con le argomentazioni contenute in sentenza, come viceversa prescrive l'art. 581 cod. proc. pen..

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione dei compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 3.Tuttavia, come premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, essendo stata inflitta una pena illegale

3.1. In proposito, va ricordato che la illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile (Sez. 5, n.46122 del 13/06/2014, Rv. 262108), sicché l'errore rilevato deve essere corretto, nonostante l'assenza di una specifica doglianza del ricorrente (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Rv. 262108; Sez. 4 n. 17221 del 02/04/2019, ) Rv. 275714).

3.2. L'illegalità della pena inflitta nel caso di specie per il delitto di lesioni personali ( di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 col. lett. a) D. L.vo. n. 274 del 2000) deriva dalla circostanza che la Corte di appello, dopo avere assolto l'imputato anche dal delitto sub C), ed averlo riconosciuto colpevole del solo reato di lesioni semplici, che, ai sensi dell'art. 52 col. lett. b) del citato testo di legge, è punito con la sola pena pecuniaria, ha invece inflitto la pena detentiva ( mesi quattro di reclusione).

Invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che il principio previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso, con conseguente illegalità della eventuale pena detentiva applicata dal Tribunale (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010 Rv. 247856; conf.

Sez. 5, n. 30523 del 09/05/2014, Rv. 260490).

4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per la rideterminazione dello stesso, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 15/12/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi a) e b) ( art. 624 bis e 629 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, mentre l'aveva dichiarato colpevole dei restanti delitti sub c) ( artt. 56-629) e sub d) ( artt. 582 - 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. ), condannandolo, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalente alle aggravanti sub d) alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione -- ha assolto l'imputato anche dal delitto sub c), rideterminando la pena in mesi sei di reclusione per il solo residuo reato di lesioni ( giudicate guaribili in gg. 20), contestato al capo d). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, denunciando violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, illogica e contraddittoria nella affermazione di responsabilità con riferimento al solo capo D), pur a fronte della inattendibilità della persona offesa dei delitti sub a), b), c), [OSCURATO:PERSONA], affermata da entrambi i giudici di merito. Invece, con riguardo al capo d), la Corte di appello ha confermato la cordanna già pronunciata dal primo giudice ritenendo attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto riscontrato dal pedissequo racconto della sorella Simonetta, questa volta incomprensibilmente ritenuta attendibile, senza fornire una congrua motivazione che desse conto della terzietà della p.o., attesa la neutralità della ulteriore testimonianza del Giordano. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Tuttavia, la pena inflitta dalla Corte di appello, per un reato di competenza del Giudice di pace, risulta illegalmente determinata. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio esclusivamente con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.Le obiezioni difensive che attingono il merito della decisione sono manifestamene infondate, in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha, invece, congruamente argomentato la condanna per il capo D) per la piena attendibilità della p.o. e per i duplici riscontri provenienti non solo dalla sorella, ma anche dalle dichiarazioni del terzo, estraneo, [OSCURATO:PERSONA] - avventore del locale in cui l'imputato si era recato per pretendere somme di danaro dalla [OSCURATO:PERSONA]; il teste ha, infatti, riferito della violenta aggressione da parte del ricorrente ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso formula, invece, doglianze afflitte da irrimediabile genericità in tema di attendibilità di ben tre testimonianze sostanzialmente sovrapponibili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con vaghi apprezzamenti di fatto, per di più privi di specifica correlazione con le argomentazioni contenute in sentenza, come viceversa prescrive l'art. 581 cod. proc. pen.. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione dei compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 3.Tuttavia, come premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, essendo stata inflitta una pena illegale 3.1. In proposito, va ricordato che la illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile (Sez. 5, n.46122 del 13/06/2014, Rv. 262108), sicché l'errore rilevato deve essere corretto, nonostante l'assenza di una specifica doglianza del ricorrente (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Rv. 262108; Sez. 4 n. 17221 del 02/04/2019, ) Rv. 275714). 3.2. L'illegalità della pena inflitta nel caso di specie per il delitto di lesioni personali ( di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 col. lett. a) D. L.vo. n. 274 del 2000) deriva dalla circostanza che la Corte di appello, dopo avere assolto l'imputato anche dal delitto sub C), ed averlo riconosciuto colpevole del solo reato di lesioni semplici, che, ai sensi dell'art. 52 col. lett. b) del citato testo di legge, è punito con la sola pena pecuniaria, ha invece inflitto la pena detentiva ( mesi quattro di reclusione). Invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che il principio previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso, con conseguente illegalità della eventuale pena detentiva applicata dal Tribunale (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010 Rv. 247856; conf. Sez. 5, n. 30523 del 09/05/2014, Rv. 260490). 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per la rideterminazione dello stesso, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così
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