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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 02962/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01QQ10M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12 febbraio 2024, che ha confermato la sentenza del 10 marzo 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso che ne aveva affermato la responsabilità per furto in abitazione e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - oltre ad essere inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze generiche e in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato), sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che i plurimi precedenti penali, molti inerenti condotte criminose perpetrate all'interno di luoghi deputati alla privata dimora, costituiscono, secondo una massima tratta dall'esperienza giudiziaria, indici di spiccata pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01QQ10M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12 febbraio 2024, che ha confermato la sentenza del 10 marzo 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso che ne aveva affermato la responsabilità per furto in abitazione e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - oltre ad essere inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze generiche e in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato), sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che i plurimi precedenti penali, molti inerenti condotte criminose perpetrate all'interno di luoghi deputati alla privata dimora, costituiscono, secondo una massima tratta dall'esperienza giudiziaria, indici di spiccata pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02962/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris