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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 04255/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30070/2024 [OSCURATO:PERSONA] Motivazione semplificata [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.

Ricorso trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza dell’8 marzo 2024 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa irrogata con sentenza dell’11 luglio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4255/2025 Roma, lì, 31/01/2025 2019 del Tribunale di Castrovillari, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver, in concorso con altra persona, coltivato una pianta di marijuana e per aver detenuto gr. 0,5 di sostanza stupefacente del medesimo tipo, fatto commesso il 14 luglio 2015. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. avendo la Corte di appello omesso di rilevare la estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il fatto è stato certamente (ed incontestabilmente) consumato il 14 luglio 2015; 3.2.essendo punito con pena non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, termine ulteriormente aumentato di un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.; 3.3.la prescrizione maturava, dunque, il 14 gennaio 2023; 3.4.la sentenza di primo grado è stata pronunciata l’11 luglio 2019, quella di appello l’8 marzo 2024; 3.5.non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione, risultando dagli atti che a seguito di appello del 24 ottobre 2019 l’udienza di discussione è stata fissata dalla Corte di appello direttamente alla data dell’8 marzo 2024; 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 18/11/2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30070/2024 [OSCURATO:PERSONA] Motivazione semplificata [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. Ricorso trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza dell’8 marzo 2024 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa irrogata con sentenza dell’11 luglio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4255/2025 Roma, lì, 31/01/2025 2019 del Tribunale di Castrovillari, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver, in concorso con altra persona, coltivato una pianta di marijuana e per aver detenuto gr. 0,5 di sostanza stupefacente del medesimo tipo, fatto commesso il 14 luglio 2015. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. avendo la Corte di appello omesso di rilevare la estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il fatto è stato certamente (ed incontestabilmente) consumato il 14 luglio 2015; 3.2.essendo punito con pena non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, termine ulteriormente aumentato di un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.; 3.3.la prescrizione maturava, dunque, il 14 gennaio 2023; 3.4.la sentenza di primo grado è stata pronunciata l’11 luglio 2019, quella di appello l’8 marzo 2024; 3.5.non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione, risultando dagli atti che a seguito di appello del 24 ottobre 2019 l’udienza di discussione è stata fissata dalla Corte di appello direttamente alla data dell’8 marzo 2024; 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04255/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris